Sostenibilità

Zone di protezione ecologica per difendere il mare

Si tratta di istituto giuridico previsto da una Convenzione europea

di Carmen Morrone

La zona di protezione ecologica è prevista da un disegno di legge, gia approvato alla Camera e che sta proseguendo il suo iter, e che si rifa al modello della zona economica esclusiva prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La proposta prevede l’istituzione di Zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, cioe alla zona di sovranita nazionale che arriva fino a 12 miglia marine dalla costa, e fino ai limiti concordati attraverso intese con gli altri Stati limitrofi. Fino alla data di entrata in vigore degli singoli accordi i limiti esterni delle Zone di protezione ecologica seguiranno il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale e equidistante dai punti piu vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato. In queste nuove aree di tutela l Italia potra esercitare la sua giurisdizione per la salvaguardia dell ambiente marino, applicando criteri di protezione anche sul patrimonio storico, culturale e archeologico conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l’Italia. All’istituzione delle Zone di protezione ecologica si provvedera con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attivita culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio e adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia. Entro le Zone di protezione ecologica si applicheranno, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalita straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell’Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l’Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l’inquinamento da navi e da acque di zavorra, l’inquinamento da immersione di rifiuti, l’inquinamento da attivita di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l’inquinamento di origine atmosferica, nonche in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversita e del patrimonio archeologico e storico. Le misure di legge invece non si applicheranno alle attivita di pesca.

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