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Volontariato: pronta nuova legge

Sarà presentata alla Conferenza di Arezzo

di Redazione

E’ formata da 17 articoli la bozza della nuova legge sul volontariato, che il sottosegretario alle politiche sociali Maria Grazia Sestini presentera’ alla conferenza nazionale sul volontariato, in programma ad Arezzo la prossima settimana. La nuova legge e’ stata elaborata da una commissione di studio, incaricata dalla Sestini di rinnovare e ammodernare la vecchia normativa, risalente al 1991 (legge 266). Tre le sostanziali novita’ operative che la proposta di legge prevede di introdurre: l’istituzione del Registro nazionale; la costituzione dell’Osservatorio del volontariato; la creazione dei centri di servizi. Viene poi riaffermato anzitutto il riconoscimento, da parte dello Stato, del valore sociale del volontariato come forma di partecipazione, solidarieta’ e pluralismo. Il testo sottolinea poi che per attivita’ di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Attivita’ che non puo’ essere retribuita neanche dal beneficiario. Al volontario potranno essere solo rimborsate, dall’organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l’attivita’ prestata. La qualita’ di volontario inoltre e’ incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo. La nuova legge riconoscera’ come organizzazioni di volontariato, oltre a quelle propriamente dette, anche ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato. Per le organizzazione di volontariato a carattere nazionale (idem per enti di coordinamento e federazioni) s’intendono quei soggetti che svolgono attivita’ e sono presenti in almeno 5 regioni e venti province. La legge non considera come organizzazioni di volontariato, i partiti, i sindacati, le associazioni datoriali, professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le altre associazioni che hanno come finalita’ la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Le organizzazioni di volontariato potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure concorrenti per qualificare o specializzare l’attivita’ da esse svolta. La bozza di nuova legge prevede poi l’obbligo per le associazioni di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attivita’ stessa, nonche’ per la responsabilita’ civile verso terzi. Per quanto riguarda il sostentamento economico, le associazioni di volontariato potranno contare su contributi degli aderenti, dei privati, e poi di Stato, regioni, enti locali, altre istituzioni pubbliche, oppure derivanti da donazioni, lasciti, rendite, ecc. . Per quanto riguarda il Registro nazionale delle organizzazioni di volontariato a cui dovranno essere iscritte tutte le associazioni aventi carattere nazionale. Vengono mantenuti gli altri Registri delle organizzazioni di volontariato, gia’ istituiti presso le Regioni e le province autonome. L’iscrizione ai Registri sara’ necessaria per poter accedere ai contributi pubblici, nonche’ per stipulare convenzioni e beneficiare delle agevolazioni fiscali. Con decreto del ministro del lavoro, si prevede poi l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, organo consultivo del ministero, che sara’ presieduto dal ministro stesso o da un suo delegato, e composto da 20 rappresentanti delle organizzazioni e da due esperti, che rimarranno in carica per 3 anni. L’Osservatorio dovra’ formulare pareri e proposte sulle normative di settore; stabilire raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti che perseguano analoghe finalita’, in particolare con l’Osservatorio nazionale sull’ associazionismo e con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative e di utilita’ sociale. Compito dell’Osservatorio anche quello di approvare progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato; promuovere iniziative di informazione e comunicazione sul settore; organizzare ogni tre anni una conferenza nazionale del volontariato. L’Osservatorio avra’ una dotazione finanziaria annuale di un milione e 600 mila euro. La legge infine prevede l’istituzione e il finanziamento nelle regioni di centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato (in materia tecnica, fiscale, amministrativa, per il finanziamento di progetti, informazione, ecc.). I centri di servizio svolgono attivita’ di assistenza per progettazione, avvio e realizzazione di specifiche attivita’; e redigono i bilanci trasmessi all’Osservatorio nazionale. Infine, la bozza di legge prevede che i lavoratori impegnati in attivita’ di volontariato, per poter espletare il loro impegno, hanno il diritto di usufruire delle forme di flessibilita’ dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti.


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