Politica

Volontariato: le buone pratiche a Verona

Legautonomie è l'organzzatore del convegno sul rapporto tra volontariato ed enti locali

di Carmen Morrone

”Uno degli aspetti di maggiore criticita’ di questo rapporto riguarda l’art. 7 della 266/1991 che disciplina un solo tipo di rapporto giuridico tra le parti: la convenzione”. Lo afferma la ricerca di ”alcune buone pratiche di collaborazione tra il volontariato e gli enti locali”, che viene presentata oggi nella citta’ scaligera. ”Il legislatore, nel disciplinare la tipologia delle convenzioni previste dalla 266, ha previsto solo l’aspetto ”prestazionale” delle funzioni pubbliche e – si legge in premessa dell’indagine – non si e’ posto il problema di convenzioni con oggetto la partecipazione del volontariato alla funzione di programmazione”. Legautonomie ricorda che ”la migliore dottrina giuridica sottolinea come ci sia bisogno di un nuovo utilizzo dello strumento della ”convenzione” in rapporto alla partecipazione del volontariato alla funzione di programmazione e di co-progettazione”. L’attivita’ dei volontari puo’ anche avere una funzione di servizio e una valenza economica, ”ma non come quella che hanno, a pieno titolo, gli altri soggetti del non profit – ricorda ancora Legautonomie – che operano come imprese nel mercato dei servizi sociali”. Questo perche’ la dimensione economica e’ secondaria per il volontariato. Per Legautonomie ”esistono delle ambiguita’ sotto questo aspetto”. Vengono spesso utilizzate le convenzioni – esemplifica Legautonomie – che prevedono rimborsi a forfait; ne’ mancano le difficolta’ soggettive di quel volontariato che si lascia spingere verso il campo delle imprese senza assumerne a pieno i connotati”. Accade anche che, dopo un primo momento di ”volontariato”, le associazioni chiedano una stabilizzazione occupazionale che in realta’ e’ in contraddizione con lo spirito e il dettato della legge”


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