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Volontari o dipendenti?

di Benedetta Verrini

L’art.18 della legge 383/2000 prevede che le associazioni di promozione sociale (ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati), possano, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Tale normativa si differenzia al riguardo da quella prevista in materia di associazioni di volontariato per le quali è assolutamente incompatibile la qualifica di socio con la percezione di una qualsiasi forma di retribuzione da parte dell’associazione.
Il ricorso alle prestazioni di terzi da parte delle APS è, pertanto, ammesso mediante, ad esempio, una delle seguenti forme contrattuali:
a) rapporto di lavoro dipendente, o ad esso assimilato (es. borse di studio);
b) rapporto di lavoro a progetto (ex collaborazione coordinata e continuativa);
c) rapporto di prestazione d’opera professionale;
d) rapporto di prestazione d’opera occasionale.
In ogni caso dovranno essere osservati tutti gli adempimenti previsti dalle rispettive normative fiscali, previdenziali ed assicurative (p. es. apertura posizione INPS e INAIL e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc.), al pari di ogni altro committente o datore di lavoro.

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