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Via libera al decreto che sanziona le violazioni alle nuove norme europee sui diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta all'interno degli aeroporti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il provvedimento sulla disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione del Regolamento comunitario sui diritti dei predetti viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo. Lo schema normativo, presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, sanziona tutti quei comportamenti di vettori, gestori aeroportuali e operatori turistici che possono ostacolare il libero utilizzo del mezzo aereo, al pari di tutti gli altri utenti, da parte di tali passeggeri.
L’Enac è l’organismo designato a vigilare sull’applicazione del Regolamento comunitario e a irrogare le sanzioni in caso di violazione. Gli importi delle sanzioni finanzieranno un fondo speciale, da istituirsi presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la promozione di campagne di informazione e di iniziative a favore degli utenti disabili e a mobilità ridotta. Lo schema di Regolamento sarà sottoposto ai pareri delle competenti commissioni parlamentari. «Auspico», ha dichiarato Matteoli, «un rapido passaggio nelle commissioni parlamentari affinché le norme approvate dal consiglio dei Ministri entrino in vigore nel più breve tempo possibile. Esprimo, intanto, compiacimento per essere riusciti a mantenere l’impegno manifestato quando venne inaugurato il terminal allo scalo di Fiumicino».
Il 26 luglio 2008 erano entrate in vigore le nuove norme europee sui diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta all’interno degli aeroporti. Tra le novità, la garanzia di protezione da ogni discriminazione e un’assistenza adeguata (a determinate condizioni) negli aeroporti dell’Unione europea. Si tratta del Regolamento CE n. 1107/2006, che all’articolo 3 stabilisce che non sarà più possibile, per «un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico […] rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta: a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;? b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione».
Lo stesso tipo di assistenza, in base alla norma, dovrà essere prestata gratuitamente in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea. Non solo: questa normativa comunitaria mira a definire molti altri aspetti che riguardano non solo le “persone con mobilità ridotta”, ma tutti i disabili. ?Un emendamento infatti precisa che può essere considerata tale «qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o motoria, temporanea o permanente) o intellettiva, per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri». Un regolamento quindi che, a conti fatti, riguarda più di 50milioni di cittadini.
Ma ecco una sintesi del provvedimento, per cui ringraziamo il sito www.disabili.com
Non si potrà più negare l’imbarco
E’ il principio basilare del regolamento. Nessun aeroporto, nè compagnia aerea nè operatore turistico può rifiutare di accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero “per motivi di disabilità o mobilità ridotta”, se non nel caso di ragioni di sicurezza dettate dalla legge. Se, oltre che per questo, l’impossibilità di trasporto è dovuta alle dimensioni dell’aereo o dei suoi portelloni, devono essere offerte agli interessati delle alternative accettabili, oltre al rimborso del biglietto o la possibilità di prenotare un altro volo.
Dovere di assistenza
Imbarco, sbarco, disponibilità di ascensori e di sedie a rotelle, aiuto negli spostamenti verso il banco del check in o nella sala per il ritiro del bagaglio o alla toilette; e ancora assistenza nelle operazioni di check in e di registrazione del bagaglio, per le procedure di immigrazione e per quelle doganali. L’assistenza che ogni aeroporto dovrà essere in grado di garantire consisterà in questi servizi, chiaramente gratuiti purchè la richiesta sia stata fatta almeno 48 ore prima della partenza.
Formazione
Tutto il personale che lavora all’aeroporto deve essere in grado di soddisfare le necessità delle persone con problemi di mobilità. I gestori degli aeroporti dovranno quindi fornire ai propri dipendenti che lavorano a diretto contatto con i viaggiatori, corsi di formazione e di aggiornamento sulla parità di trattamento dei disabili e sulla consapevolezza della disabilità.
Chi paga?
Per finanziare questa assistenza, il gestore dell’aeroporto può applicare “su una base non discriminatoria”, una tassa specifica ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto. Deve essere una tassa “ragionevole, commisurata ai costi, trasparente”, ripartita tra le compagnie aeree che utlizzano l’aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuna di esse trasporta da e per l’aeroporto in questione.
Informazione e reclami
Gli stati membri, nei quali verrà applicato questo regolamento (e oggi è stato fatto il primo passo in questo senso), dovranno trovare il modo di informare gli utenti dei loro diritti e della possibilità di sporgere reclamo; dovranno anche creare un sistema di sanzioni, efficaci, proporzionate e dissuasive, in caso di violazione del regolamento.
Per scaricare il Regolamento clicca qui
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