Non profit

Visco: nessun taglio ai finanziamenti del volontariato

Sono soprattutto le associazioni che operano nei settori rilevanti a ricevere una quota consistente di risorse. Una nota del ministro

di Redazione

Il 19 aprile 2001 un atto di indirizzo del Tesoro è intervenuto sul testo dell’articolo 15 della legge 266/91 comma 1, per definire i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie destinate alle associazioni di volontariato da parte delle fondazioni bancarie . Riportiamo di seguito – Il testo dell’articolo 15 della legge 266/91, comma 1 – Il testo dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, articolo 9.7 – La nota del Ministro del Tesoro Visco che smentisce il taglio delle risorse destinate alle associazioni di volontariato. Visco specifica che sono proprio i settori rilevanti nei quali le associazioni operano, quali ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, sanità e assistenza alle categorie sociali deboli, beni naturali, a ricevere una quota rilevante delle risorse disponibili. Il testo dell’articolo 15 della legge 266/91, comma 1 “Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (le fondazioni bancarie) devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell?accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificarne l’attività.” Il testo dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, articolo 9.7 “L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 266/91, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria (nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio) e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del Dlgs 153/99 (ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli).” La nota del Ministero del Tesoro 1. Come ministro del Tesoro, il ministro Visco non ha mai preso alcun provvedimento di taglio ai finanziamenti del volontariato. 2. Come ministro delle Finanze, il ministro Visco ha promosso e portato a compimento la prima legislazione organica capace di dare alle organizzazioni del volontariato uno status e un flusso di finanziamento stabile e fiscalmente agevolato 3. Come ministro del Tesoro, il ministro Visco ha applicato un provvedimento legislativo approvato dal Parlamento nel 1999 riguardante le fondazioni bancarie, che ha dettato precise disposizioni sulla destinazione del reddito delle fondazioni modificando in maniera sostanziale i criteri sui quali era in precedenza fondato il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato. 4. I nuovi criteri voluti dal Parlamento prevedono che una quota rilevante delle risorse disponibili siano destinate dalle fondazioni bancarie ad attività svolte in settori rilevanti, indicando per tali proprio le attività prevalentemente svolte dalle associazioni del volontariato (difesa, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sanità, assistenza alle categorie sociali deboli, ecc.). Viceversa il finanziamento spettante, in base agli statuti delle fondazioni, alle associazioni del volontariato in quanto tali (non legato, cioè, alle attività svolte), risulta inferiore al passato. 5. La direttiva emanata dal ministro non poteva in alcun modo essere difforme dalla norma approvata dal Parlamento. I nuovi criteri di destinazione del reddito delle fondazioni e i relativi riflessi sul finanziamento del volontariato da parte delle fondazioni, quindi, non derivano dalla direttiva del ministro Visco, bensì dalla norma votata dal Parlamento. 6. Dalla direttiva emerge, peraltro, che, in conformità alla nuova legislazione, al minor finanziamento diretto alle associazioni del volontariato, può aggiungersi quello finalizzato allo svolgimento di attività svolte nell’ambito dei settori rilevanti portando il potenziale finanziamento complessivo a livelli notevolmente superiori al passato. 7. Quanto all’authority per il volontariato, il ministro Visco non ha mai avuto nessuna opportunità di bloccare la sua istituzione poiché la competenza su tale materia è, come è noto, della Presidenza del Consiglio.


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