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Vincolate per dieci anni le aree boschive distrutte dagli incendi
Le costruzioni abusive saranno abbattute. Aumentate le pene previste per i piromani. Alle Regioni il compito di redigere piani di prevenzione
di Redazione
Senato: la commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali ha approvato, il 28 luglio scorso, il disegno di legge (A.S. 580 – A) ?Legge quadro in materia di incendi boschivi?. Si tratta del testo unificato di ben sette progetti di legge per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi.
Con l?estate arriva l?emergenza incendi, ma, come è stato sottolineato dal relatore del testo unificato, Antonio Carcarino «non è mai stato affrontato il vero problema e cioè il disordine di competenze e i conseguenti conflitti nati come la mancanza di coordinamento dei vari soggetti cui è stata affidata l?opera di prevenzione e di repressione degli incendi boschivi. Questo, nonostante il Parlamento, dal 1995, avesse impegnato i vari governi a redigere un testo unico che riordinasse e razionalizzasse la materia». Partendo da queste considerazioni è stato elaborato un testo di legge quadro che, prendendo spunto dai sette disegni di legge depositati, punta all?istituzione di una struttura organizzativa snella con lo scopo di prevenire e spegnere gli incendi in tempi rapidi, ampliano i poteri e le competenze degli enti locali. Il disegno di legge si compone di 14 articoli. Vi sono presenti anche alcune novità, come la definizione dell?incendio boschivo, colmando un vuoto del nostro ordinamento giuridico. Inoltre viene conferito ai consigli regionali il compito, entro un anno dall?entrata in vigore della legge, del piano regionale di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida predisposte dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. I piani verranno poi articolati per provincia e sottoposti a revisione annuale. All?articolo 10 si pongono una serie di divieti con le relative sanzioni: si vieta la possibilità di dare all?area una diversa destinazione da quella precedente l?incendio per almeno dieci anni, a eccezione dei casi di interventi per la pubblica incolumità e per la salvaguardia dell?ambiente. Demolizione dell?opera nei casi di abusivismo. Inoltre il vincolo d?uso deve essere richiamato anche negli atti di compravendita di aree e di immobili, pena la nullità dell?atto. Vengono inoltre introdotte delle modifiche al codice penale con un generale aumento delle pene previste fino a ora.
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