Non profit
Vietato vendere i regali per fare il fund raising
Sono il presidente di Anni Felici, associazione di volontariato iscritta al registro regionale. Il gestore di un negozio chiude lattività e vuole regalarci delle merci inventariate.
di A. Capannini
Sono il presidente di ?Anni Felici?, associazione di volontariato regolarmente iscritta al registro regionale. Il gestore di un negozio chiude l?attività e vuole regalarci delle merci inventariate (importo, 54 milioni di lire) consistenti in piccoli utensili, posate, bicchieri ecc. di scarso valore se prese singolarmente. Possiamo realizzare per un?occasione importante uno stand dove questa merce possa essere donata in cambio di quote associative? Si potrebbe fare una ?pesca?? Nel primo caso i soldi sarebbero ricavati da attività produttive marginali e non entrebbero quindi a far parte del reddito dell?associazione. Quale sarebbe eventualmente lo strumento per ricavare soldi, che andrebbero a beneficio delle nostre attività, tenendo presente che non abbiamo partita Iva? C.L.Caltagirone (Ca)(e mail)
Risponde Giorgio Cilia, consulente Fisco e Contabilità, Avis nazionale
Qualora l?impresa, che vuole effettuare la donazione, intenda usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell?art.13 del D.Lgs. 460/97, alla Onlus è fatto obbligo di rilasciare alla stessa apposita dichiarazione attestante ?il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e nel concreto? ne ?realizzi l?effettivo utilizzo diretto?. Ad esempio: le derrate alimentari o la posateria per una mensa sociale, ovvero le siringhe per l?Associazione dei Volontari del sangue. Pertanto l?associazione non può rivendere i beni ricevuti in donazione, né utilizzarli quale moneta di scambio, quand?anche il ricavato venga destinato alla realizzazione delle attività istituzionali. È concesso, in ogni caso, senza le superiori agevolazioni per l?impresa di ricevere in cessione gratuita con Iva i beni, ed utilizzarli in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, per la raccolta pubblica di fondi, prestando scrupolosa attenzione agli adempimenti di cui di cui all?art. 8 del D.Lgs. n. 460/97 (redazione di un apposito e separato rendiconto) ed all?art. 23 (Comunicazione preventiva all?Ufficio accertatore) per quanto attiene l?imposta sugli intrattenimenti (l?imposta sugli spettacoli è stata nel frattempo abolita). Nel caso della ?pesca? è previsto il pagamento della ritenuta a titolo d?imposta del 10% da calcolare sul valore dei premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza. I fondi così raccolti non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del com. 2 bis dell?art. 108 del Dpr 917/86. La scelta degli strumenti operativi per la raccolta di fondi è lasciata alla fantasia dei dirigenti dell?Associazione. Il fund-raising d?altra parte è un?attività insegnata nelle università in cui molti enti del Terzo settore stanno investendo energie. Importante fare attenzione ai limiti dettati dal decreto.
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