Non profit

Viaggi con internet? ahi ahi ahi ahi…

Per chi acquista pacchetti vacanza in rete non valgono le regole dei rimborsi. Quindi se non si parte, si paga

di Christian Carosi

Ho acquistato un viaggio “a pacchetto” tramite Internet. Però, per motivi personali non ho più potuto usufruire di questo viaggio. A questo punto ho chiesto all’agenzia di restituirmi il prezzo pagato, facendo leva sul diritto di ripensamento che so essere riconosciuto ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, ma mi è stato negato. Ora dovrei pagare anche una penale. È lecito? Davide P. Risponde Christian Carosi L’agenzia ha ragione. Il settore dei viaggi, infatti, non può considerarsi sottoposto alla normativa prevista per la categoria dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, per un’espressa previsione normativa. A dire il vero, come regola generale, il diritto di recesso è riconosciuto dal decreto legislativo 50/92, (diritto di “ripensamento” che va esercitato entro 7 giorni), per tutti i contratti conclusi fuori dei locali commerciali (si tratta delle vendite porta a porta, per corrispondenza o catalogo); l’ambito di applicazione del decreto si estende anche ai contratti «conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici». Tuttavia, una successiva legge ha modificato alcuni aspetti di tale diritto: in base all’articolo 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (diritto di recesso nei contratti a distanza) sono espressamente esclusi dall’ambito della sua applicazione i «contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito». Pertanto, in base a un principio cardine del nostro ordinamento (art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile) non si può far altro che applicare le disposizioni successive nel tempo. Così, per i contratti di viaggio acquistati attraverso Internet varrà quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 185/99 (esclusione del diritto di ripensamento), pur restando sempre valide le vecchie norme applicabili a tutti i viaggi. In definitiva, l’acquirente non potrà avvalersi del diritto di ripensamento (che gli consentirebbe di ottenere la restituzione dell’intero prezzo pagato), ma può solo annullare il viaggio e sarà tenuto all’indennizzo dell’organizzatore, conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni presenti nel contratto. Esiste sì il recesso senza costi aggiuntivi, ma è previsto solo in un’ipotesi specifica: quando cioè si acquista un pacchetto turistico completo e, in un momento successivo viene elevato il prezzo oltre il 10% di quanto concordato tra le parti. In questo caso l’acquirente ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico oppure di recedere dal contratto ottenendo la restituzione di quanto già pagato, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno (d.lgv, 111/95).


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