Non profit

Viaggi “su misura” turisti tutelati

Se si verificano situazioni in contrasto con gli accordi presi, si ha diritto ad ottenere una riduzione del prezzo pagato.

di Christian Carosi

L?anno scorso ho chiesto alla mia agenzia viaggi di organizzarmi un tour secondo i miei desideri. Non ho comprato un pacchetto preconfezionato, mi sono fatto un viaggio ?su misura?. Non tutto si è svolto secondo le aspettative e al ritorno ho chiesto un rimborso: mi è stato risposto che non potevano concederlo perché ero stato io a scegliere il tipo di viaggio e le tutele riguardavano solo i viaggi organizzati. Sono costretto ad accettare i pacchetti per avere garanzie? Franco (Milano)

Esiste un?apposita direttiva del Consiglio europeo (la 90/314/CEE, del 13/06/90) che si occupa di regolamentare i viaggi, le vacanze e i circuiti ?tutto compreso?. Per servizio tutto compreso si intende la prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all?alloggio che costituiscono una parte significativa del viaggio. Essenziale poi che la vendita sia avvenuta a un prezzo forfetario, e la prestazione superi le 24 ore, o comprenda una notte. Rientrano nella definizione non solo quelli offerti dalle agenzie di propria iniziativa, ma anche quelli organizzati su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di persone. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia europea (30 aprile 2002) secondo la quale l?espressione “prefissata combinazione” utilizzata nella direttiva include le combinazioni di servizi turistici effettuate al momento in cui il contratto viene stipulato tra agenzia di viaggi e cliente. Tra gli elementi che costituiscono il contratto ci possono essere anche i “particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all?organizzatore o venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato”. Poco importa chi ha deciso come deve essere composto il pacchetto. Se le parti si sono messe d?accordo, firmando un contratto, la disciplina legale da applicare è quella prevista dalla Ue. Ciò comporta una serie di garanzie per l?acquirente. Per prima cosa, qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.
Qualora sia messo a disposizione un opuscolo, esso deve indicare in modo leggibile, chiaro e preciso il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto riguarda: a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l?ubicazione, la categoria o il livello di confort e le caratteristiche principali della stessa, la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato membro di destinazione interessato; c) i pasti forniti (meal plan); d) l?itinerario; e) le informazioni di carattere generale sulle condizioni applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione su passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio e il soggiorno; f) l?importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le scadenze per il saldo; g) l?indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.
Se in viaggio si verificano situazioni in contrasto con gli accordi presi, l?acquirente ha diritto a ottenere una proporzionale riduzione del prezzo pagato.

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