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Veneto LR 10/00Concorso della regione veneto alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato

di Redazione

LR del 07 Aprile 2000, n. 10
Concorso della regione veneto alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato (legge regionale 30 agosto 1993, n. 40)

(BU del 11 Aprile 2000, n. 33)

ARTICOLO 1
Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato

1.La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle
organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui
all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese
assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell’articolo 4
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2.La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge determina modalità e termini per la
presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi sentita la
commissione consiliare competente.

ARTICOLO 2
Norma finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificabili in lire 100.000.000 per l’esercizio finanziario 2000,
si fa fronte mediante riduzione dello stesso importo, in termini di
competenza e di cassa, dal capitolo n. 70015 denominato “Spese per
iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (legge regionale
16 dicembre 1999, n. 55)” e contemporanea istituzione, nel medesimo
stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61424 denominato
“Contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese
assicurative” con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di
competenza e di cassa.

ARTICOLO 3
Dichiarazione d’urgenza
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2000

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