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Veneto Circ 10/94IPABDisposizioni per la privatizzazionedelle Ipab. Adempimenti attuativi LR n. 24/1993

di Redazione

Circolare 4 maggio 1994, n. 10. Disposizioni per la privatizzazione delle Ipab. Adempimenti attuativi (lr n. 24/1993). (B.U. 17 maggio 1994, n. 41). In attuazione della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 intervenuta a regolare la materia della privatizzazione delle Ipab si precisano di seguito i relativi adempimenti istruttori e attuativi. 1) Ai sensi dell’art. 1, co. 1, tutte le Ipab che aspirano alla privatizzazione devono presentare l’apposita istanza di cui all’art. 2. A tale adempimento devono pertanto attenersi anche le istituzioni ricordate all’art. 4, co. 1, lett. e). L’istanza, prodotta in carta semplice, deve recare la firma del presidente e del segretario o direttore dell’ente, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge 17-7-1890, n. 6972. La documentazione allegata all’istanza va trasmessa in carta semplice e in copia autentica ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15. 2) Il riferimento testuale, contenuto nell’art. 1, co. 2, alle Ipab che sin dalla loro origine abbiano e conservino i requisiti propri delle persone giuridiche private, deve essere documentato mediante la produzione anche dello Statuto originario. La condizione giuridica e la costituzione di un’Ipab deve essere documentata dall’atto in cui viene formalizzata la volontà del fondatore (tavola di fondazione, ovvero sia testamento, atto di donazione, etc.) nonché dal provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica pubblica eventualmente richiesto dalla legislazione del tempo. Tali elementi concorrono a formare quello che sinteticamente viene indicato dalla legge come atto costitutivo. 3) Il parere richiesto al comune dall’art. 2, co. 3, è obbligatorio ma non vincolante e deve essere espresso e comunicato alla Giunta regionale dal Consiglio comunale, competente in materia ai sensi dell’art. 62 della L. 17-7-1890, n. 6972. A questo proposito l’Ipab interessata documenta tempestivamente al dipartimento per i servizi sociali l’avvenuta ricezione dell’istanza da parte del comune. 4) I termini di sessanta giorni previsti dall’art. 2, co. 4, si intendono decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza o di ricezione di eventuali chiarimenti ed elementi integrativi. 5) La deliberazione dell’Ipab di pervenire alla privatizzazione deve essere debitamente motivata con l’individuazione, tra l’altro, della categoria o delle categorie, elencate dall’art. 4, in cui l’ente ritiene di rientrare. Tale deliberazione non è soggetta al controllo del Coreco, poiché l’art. 34 L.R. 30-7-1991, n. 19, non dispone in tal senso, e tra le ipotesi ivi disciplinate non ne compare alcuna che, per analogia, possa accostarsi al riconoscimento della personalità giuridica privata. La deliberazione deve invece essere pubblicata entro o tto giorni dalla sua data all’albo pretorio del comune entro cui l’Ipab abbia la propria sede legale, oltre che all’albo eventualmente predisposto dall’ente, e deve restarvi affissa per almeno quindici giorni consecutivi. Gli artt. 34 e 68 legge 17-7-1890, n. 6972 dispongono infatti che tale adempimento venga garantito, in particolare, per gli atti delle Ipab contenenti «proposte di riforma delle istituzioni», e il riconoscimento di una diversa personalità giuridica rientra senza dubbio in tale previsione. Il termine per la pubblicazione è determinato dal rinvio operato dalle norme citate alle modalità di pubblicazione previste per le deliberazioni comunali, che attualmente sono disciplinate dall’art. 47 legge 12-6-1990, n. 142. 6) Le istituzioni di cui all’art. 4, lettera e), sono quelle elencate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio, 29 agosto, 30 ottobre, 20, 22 e 23 dicembre 1978, adottati in attuazione dell’art. 25 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616. Tali istituzioni, come sopra ricordato, devono comunque inoltrare apposita istanza per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. L’elenco delle Ipab individuate dal presidente del consiglio dei ministri è riportato in allegato alla presente circolare e ne costituisce parte integrante. 7) Le disposizioni statutarie richiamate dall’art. 4 sono quelle contenute negli statuti originari degli enti rimaste sostanzialmente inalterate nel tempo. 8) Con l’espressione «quota significativa» all’art. 4, co. 3, lett. b) viene richiesta non la maggioranza dei componenti l’organo deliberante dell’ente, ma la presenza nel collegio di componenti designati da privati che per numero o per qualifica caratterizzino la natura dell’ente in senso privatistico. 9) La quota di patrimonio richiesta dall’art. 4, co. 3, lett. c), per la determinazione a fini privatistici dell’ente, si riferisce all’ammontare del patrimonio alla data di presentazione dell’istanza di privatizzazione che comprende la dotazione originaria, suoi incrementi e trasformazioni intervenuti nel tempo, altri incrementi derivati all’ente in conseguenza delle attività di istituto. Per altri incrementi si devono intendere acquisti e accettazioni di liberalità, nonché contributi erogati da enti pubblici come stabilito nella medesima lett. c). Per contributi equivalenti alle rette devono intendersi gli interventi pubblici mirati a ridurre i costi del servizio a carico degli utenti. A documentazione di quanto richiesto, l’Ipab deve produrre apposita certificazione resa dal presidente e controfirmata dal segretario o direttore dell’ente. 10) Il requisito previsto dall’art. 4, co. 4, deve risultare da precise disposizioni statutarie. La collaborazione, inoltre, del personale religioso prestata ai sensi della lett. b) qualifica la gestione del servizio quando è resa in regime convenzionale mediante personale religioso che presti la propria opera in osservanza delle finalità religiose dell’ente convenzionato e statutarie dell’Ipab. 11) La circostanza di non essere mai stata amministrata dall’Eca, né in esso concentrata, come prevede l’art. 5, co. 1, deve essere dimostrata dall’Ipab interessata mediante apposita attestazione rilasciata dal Presidente e controfirmata dal segretario o direttore dell’ente. La disposizione citata deve ritenersi estesa alle Ipab già amministrate o concentrate nella congregazione di crarità, che venne sostituita dall’Eca con la legge 3-7-1937, n. 847. L’esclusione prevista dalla norma prevale sul possesso dei requisiti di cui all’art. 4, i quali devono ritenersi invocabili ai fini della privatizzazione sino a che norme di diritto positivo, come quella in questione o quella di cui al co. 2 del medesimo art. 5, non dispongano diversamente. Tutte le Ipab che chiedono la privatizzazione devono documentare che nel quinquennio antecedente l’istanza non abbiano cessato di perseguire finalità socio-assistenziali ovvero di erogare servizi in materia di assistenza e beneficenza, secondo quanto disposto dall’art. 5, co. 2. A tal fine l’Ipab deve produrre apposita relazione firmata dal presidente e dal segretario o direttore dell’ente, dalla quale risulti sintetizzata l’attività annualmente svolta dall’ente medesimo in attuazione degli scopi statutari. 12) Acquisita con il provvedimento di riconoscimento la personalità giuridica privata, le Ipab in possesso della prescritta autorizzazione regionale ai sensi degli artt. 20 e 24 della L.R. 15-12-1982, n. 55, sono d’ufficio iscritte al registro delle istituzioni private di cui all’art. 21 della medesima. L’ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni verifica la persistenza dei requisiti previsti per legge. 13) L’art. 6, co. 2, trova attuazione per gli enti che applicano al proprio personale il contratto per il pubblico impiego del comparto enti locali. 14) Fusione Ai sensi dell’art. 58, co. 4 della legge 17-7-1890, n. 6972, le Ipab che abbiano fini identici possono essere fuse in un unico ente. Possono essere individuate due ipotesi di fusione: – tra più Ipab che danno vita a un nuovo ente, con la conseguente scomparsa dall’ordinamento delle Ipab originarie; – mediante l’incorporazione di una o più Ipab in un ente già esistente, con la conseguente rimanenza in vita della sola Ipab di confluenza. In entrambe le ipotesi l’unico soggetto legittimato a chiedere la privatizzazione ai sensi della legge regionale 25-61993, n. 24, è l’ente risultato dalla fusione. L’applicazione dei criteri di cui all’art. 4 richiede che l’Ipab sia sorta o che l’atto di fondazione sia stato posto in essere a opera di una maggioranza di soggetti privati. Nel primo caso sopra riportato, l’Ipab richiedente deve documentare, mediante attestazione sottoscritta dal presidente e dal segretario, che ciascun ente originario fosse ancora in possesso, alla data del provvedimento di fusione, dei requisiti necessari per la privatizzazione. 15) Raggruppamento Ai sensi dell’art. 58 della legge n. 6972/1890 più Ipab possono essere riunite per gruppi secondo l’affinità dei rispettivi scopi. L’istanza di privatizzazione deve pertanto essere presentata dall’ente raggruppante per conto dell’Ipab amministrata, alla quale soltanto sono da riferirsi i criteri previsti dalla legge regionale. Il riconoscimento della personalità giuridica privata comporta la riconduzione dell’Ipab interessata all’ordinaria piena autonoma amministrazione con l’esclusione del raggruppamento. 16) Consorzio Ai sensi degli artt. 61/a e 61/b della legge n. 6972/1890 più Ipab con scopi affini possono riunirsi in consorzio per erogare in comune la rispettiva beneficienza anche mediante l’istituzione di nuove strutture ovvero per avere personale e locali in comune. L’istanza di privatizzazione deve essere presentata dall’Ipab consorziata alla quale soltanto sono da riferirsi i criteri previsti dalla legge regionale. 17) Federazione Ai sensi dell’art. 61/c della legge n. 6972/1890 più Ipab e istituzioni private possono riunirsi in federazione per il coordinamento e l’integrazione delle diverse forme della loro attività o per la gestione in comune del patrimonio o dei servizi. Ciascuna Ipab federata può autonomamente chiedere la privatizzazione. 18) Trasformazione Ai sensi dell’art. 70 della legge n. 6972/1890 sono soggette a trasformazione le Ipab alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il loro fine più non corrispondano a un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché al fine medesimo si sia altrimenti provveduto. Ai fini della privatizzazione, i requisiti di legge devono essere valutati in modo unitario nei confronti tanto dell’ente originario quanto di quello trasformato. 19) Autorità competente al riconoscimento Ai sensi dell’art. 1, co. 2, L.R. 1-9-1993, n. 45, la competenza in materia spetta al Presidente della Giunta regionale che vi provvede con decreto sentito il parere della Giunta medesima. 20) Regime giuridico dell’ente privatizzato In seguito al provvedimento regionale di privatizzazione, l’Ipab assume la configurazione, a seconda dei casi, di associazione o di fondazione riconosciuta ai sensi dell’art. 12 cod. civ. ed è pertanto soggetta alla relativa disciplina civilistica. In virtù della delega conferita con l’art. 14 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, gli enti privati che operano nell’ambito regionale in materia sono sottoposti alla tutela e alla vigilanza della Regione. In particolare, devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 12, L.R. 15-12-1982, n. 55, le modifiche statutarie, gli acquisti immobiliari e le accettazioni di liberalità. Per quanto riguarda infine la composizione dei consigli di amministrazione, va precisato che non contrasta con la natura privata dell’ente l’eventuale presenza di componenti nominati da enti pubblici. 21) Patrimonio dell’istituzione Ai sensi dell’art. 16 cod. civ. e 2 disp. att. l’ente aspirante al riconoscimento deve dimostrare la disponibilità di un patrimonio sufficiente a garantire il perseguimento delle proprie finalità e la tutela dei terzi contraenti. A tale scopo l’Ipab deve descrivere, in apposita deliberazione non soggetta al controllo del Coreco i beni (mobili e immobili) che concorrono a costituirlo, evidenziandone gli estremi identificativi, lo stato d’uso ed eventuali vincoli sugli stessi gravanti; per gli immobili dovrà inoltre essere prodotta idonea certificazione catastale; per il denaro impegnato in titoli andrà prodotta apposita attestazione rilasciata dal relativo istituto di credito. Dei beni patrimoniali dovrà inoltre essere quantificato il valore, preferibilmente con perizia di stima giurata e asseverata, o comunque mediante copia conforme dell’inventario che, ai sensi dell’art. 18 legge n. 6972/1890, dev’essere tenuto aggiornato, con gli estremi della deliberazione di approvazione. ALLEGATO Elenco delle iippab escluse dal trasferimento ai comuni ai sensi dell’art. 25 D.P.R. del 24-7-1977, n. 616 (art. 4, comma 1°, lettera E, L.R. del 25- 6-1993, n. 24). – Asilo infantile, casa del bambino «A. Lauro», Longarone (BL) – Ente morale «Asilo S. Gaetano», Castion (BL) – Asilo infantile, scuola materna, Lozzo di Cadore (BL) – Asilo infantile «G.B. Sanguinazzi», Feltre (BL) – Opere pie israelitiche, Padova – Fondazione Lelio prof. Della Torre, Padova – Asilo infantile «Ai gloriosi caduti», Padova – Asilo infantile «Antonio Galvan», Pontelongo (PD) – Asili infantili, Padova – Asilo infantile, scuola materna «Emilia Girardello-Ferrari- Farinazzo», Casale di Scodosia (PD) – Asilo infantile, scuola materna «F. Maiset e M. Navarrini», Fiumicello di Campodarsego (PD) – Asilo infantile «Prosdocimi Baricolo», Montagnana (PD) – Istituto «Camerini-Rossi», Padova – Scuola materna «Orazio Tretti», Campodoro (PD) – Fondazione «Marco Sartori Borotto» (scuole materne), Este (PD) – Pii conservatori di S. Caterina, soccorso e Gasparini (scuola materna), Padova – Asilo infantile «Vittorio Pela», Castelguglielmo (RO) – Opera pia-patronato-scuola «De Silvestri», Rovigo – Opera pia Dotazione del Tempio, Possagno (TV) – Scuola materna «Aida Giol», San Polo di Piave (TV) – Asilo infantile-scuola materna, Follina (TV) – Asilo infantile «Alfonso Vascellari», Chiarano (TV) – Scuola materna «Cav. Carlo Tittoni», Vidor (TV) – Asilo infantile «Clotilde e Giuseppe Giacomelli», Maser (TV) – Asilo infantile «Co. G. Brandolini Falier», Predazzi d’Asolo (TV) – Asilo infantile «C.ssa M. Spineda», Venegazzù Volpago del Montello (TV) – Asilo infantile «dott. Bernardo Brunelli», Combai di Miane (TV) – Asilo infantile «Gobbato», Volpago del Montello (TV) – Asilo infantile «Graziano Appiani», Fanzolo (TV) – Asilo infantile «Graziano Appiani», S. Giuseppe (TV) – Asilo infantile «Maria Spadotto», Miane (TV) – Ente morale «Asilo infantile Madonna della Salute», Caniezza, Cavaso (TV) – Asilo monumento, Lancenigo (TV) – Asilo infantile «Monumento ai Caduti», scuola materna «Regina della Pace», Cornuda (TV) – Asilo infantile «Monumento ai Caduti», Motta di Livenza (TV) – Asilo infantile «Socal-Cunial», Possagno (TV) – Asilo infantile «Sorelle Geronazzo», S. Vito di Valdobbiadene (TV) – Scuola materna «Asilo Vittoria», Roncade (TV) – Asilo infantile «A. Zille e G. Sernagiotto», Selva del Montello- Volpago (TV) – Asilo infantile «Umberto I», Castelfranco Veneto (TV) – Asilo infantile «Monumento», Valmareno-Follina (TV) – Asilo infantile «Bressanin-Sicher», Musile di Piave (VE) – Asilo infantile «Principessa Maria Letizia», Murano-Venezia – Asilo Infantile «Giuseppe Calasanzio», Portogruaro (VE) – Asilo infantile «Zanetti-Meneghini», Mirano (VE) – Pia opera di misericordia israelitica, Verona – Opera pia Moisè Vita Jacur, Verona – Opera pia Carolina Calabi, Verona – Pia scuola israelitica di lavori femminili, Verona – Asilo infantile «Agostini», Terrossa di Roncà (VR) – Asilo giardino d’infanzia, Cologna Veneta (VR) – Asilo infantile, Gazzolo d’Arcole (VR) – Asilo infantile, San Pietro di Morubio (VR) – Asilo infantile «Cherubina Manzoni», Minerbe (VR) – Scuola materna «V. De Gianfilippi», Bardolino (VR) – Asilo infantile «D. E. Panardo», San. Giorgio in Salici (VR) – Asilo infantile «Don Gaetano Provoli», Caldiero (VR) – Scuola materna «Don Gedeone Massaggia», Vigasio (VR) – Asilo infantile «Ebe e Aleardo Franchini», Quaderni (VR) – Scuola materna «Francesco Meleghetti», Borgo S. Lucia (VR) – Scuola materna «G. Bonanome», Isola Rizza (VR) – Asilo infantile fondazione «Cav. Luigi Bertoli», Erbè (VR) – Asilo infantile «Marcello Pasti», Bonavicina di San Pietro di Morubio (VR) – Scuola materna «Mons. P. Bressan», Povegliano Veronese (VR) – Asilo infantile «Principe di Piemonte», Arcole (VE) – Scuola materna «Regina Margherita», Montorio (VE) – Asilo infantile «San Giuseppe», Illasi (VR) – Asilo infantile, Lazise (VR) – Asili infantili aportiani «Principe di Napoli», Verona – Asilo infantile «Paolo Crosara», San Bonifacio (VR) – Asilo infantile «Antonio Fusari», Altavilla Vicentina (VI) – Asilo infantile, Ancignano-Sandrigo (VI) – Asilo infantile, Biella Piano (VI) – Asilo infantile «Ai caduti», Mussolente (VI) – Asilo infantile, Sandrigo (VI) – Casa materna, Longara (VI) – Asilo infantile «Cav. L. Chiericati», Campiglia dei Berici (VI) – Asilo infantile «Ferrarin», Thiene (VI) – Scuola materna «Fonato», Sarcedo (VI) – Asilo infantile «F.lli Fiorentini», Lastebasse (VI) – Asilo infantile «Giovanni e Maria Luisa Curti», Sovizzo (VI) – Asilo-scuola materna «Giulia Furlan», Cartigliano (VI) – Scuola materna «Giardino d’infanzia Ines Bonazzi», Arzignano (VI) – Scuola materna «Maria Ausiliatrice», Cornedo Vicentino (VI) – Scuola materna «Maria Immacolata», Orgiano (VI) – Asilo infantile «Monumento ai Caduti», Quinto Vicentino (VI) – Scuola materna, Montebello Vicentino (VI) – Asilo infantile «G. Fioravanzo», Breganze (VI) – Scuola materna «G. Zanella», Chiampo (VI) – Asilo infantile «Matteazzi Orazio Papà e Mamma» Grumolo delle Abbadesse (VI) – Asilo infantile «Monumento ai Caduti», Parola-Torri di Quartesolo (VI) – Scuola materna «Prospero Alpino», Marostica (VI) – Scuola materna, Nanto (VI) – Pio ricovero Nado e collegio femminile delle grazie (istituto educativo-religioso), Vicenza (VI) – Asilo infantile «Principe di Piemonte», Montecchio Maggiore (VI) Veneto – § 5.2.43 – Circolare 4 maggio 1994, n. 10. Disposizioni per la privatizzazione delle Ipab. Adempimenti attuativi (lr […] TestoRiferimentiGiurisprudenza


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