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Veneto Circ 10/94IPABDisposizioni per la privatizzazionedelle Ipab. Adempimenti attuativi LR n. 24/1993
di Redazione
Circolare 4 maggio 1994, n. 10.
Disposizioni per la privatizzazione
delle Ipab. Adempimenti
attuativi (lr n. 24/1993).
(B.U. 17 maggio 1994, n. 41).
In attuazione della legge regionale 25 giugno 1993,
n. 24 intervenuta a regolare la materia della privatizzazione
delle Ipab si precisano di seguito i relativi adempimenti
istruttori e attuativi.
1) Ai sensi dell’art. 1, co. 1, tutte le Ipab che aspirano alla
privatizzazione devono presentare l’apposita istanza di cui all’art. 2.
A tale adempimento devono pertanto attenersi anche le istituzioni
ricordate all’art. 4, co. 1, lett. e). L’istanza, prodotta in carta semplice,
deve recare la firma del presidente e del segretario o direttore
dell’ente, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge 17-7-1890,
n. 6972. La documentazione allegata all’istanza va trasmessa in carta
semplice e in copia autentica ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.
2) Il riferimento testuale, contenuto nell’art. 1, co. 2, alle Ipab che
sin dalla loro origine abbiano e conservino i requisiti propri delle
persone giuridiche private, deve essere documentato mediante la
produzione anche dello Statuto originario.
La condizione giuridica e la costituzione di un’Ipab deve essere
documentata dall’atto in cui viene formalizzata la volontà del fondatore
(tavola di fondazione, ovvero sia testamento, atto di
donazione, etc.) nonché dal provvedimento di riconoscimento
della personalità giuridica pubblica eventualmente
richiesto dalla legislazione del tempo. Tali elementi
concorrono a formare quello che sinteticamente viene indicato
dalla legge come atto costitutivo.
3) Il parere richiesto al comune dall’art. 2, co. 3, è obbligatorio
ma non vincolante e deve essere espresso e comunicato alla
Giunta regionale dal Consiglio comunale, competente in
materia ai sensi dell’art. 62 della L. 17-7-1890, n. 6972.
A questo proposito l’Ipab interessata documenta
tempestivamente al dipartimento per i servizi sociali
l’avvenuta ricezione dell’istanza da parte del comune.
4) I termini di sessanta giorni previsti dall’art. 2, co. 4,
si intendono decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza o di
ricezione di eventuali chiarimenti ed elementi integrativi.
5) La deliberazione dell’Ipab di pervenire alla privatizzazione
deve essere debitamente motivata con l’individuazione, tra l’altro,
della categoria o delle categorie, elencate dall’art. 4, in cui
l’ente ritiene di rientrare.
Tale deliberazione non è soggetta al controllo del Coreco,
poiché l’art. 34 L.R. 30-7-1991, n. 19, non dispone in tal
senso, e tra le ipotesi ivi disciplinate non ne compare alcuna
che, per analogia, possa accostarsi al riconoscimento
della personalità giuridica privata.
La deliberazione deve invece essere pubblicata entro o
tto giorni dalla sua data all’albo pretorio del comune
entro cui l’Ipab abbia la propria sede legale, oltre che
all’albo eventualmente predisposto dall’ente, e deve
restarvi affissa per almeno quindici giorni consecutivi.
Gli artt. 34 e 68 legge 17-7-1890, n. 6972 dispongono
infatti che tale adempimento venga garantito,
in particolare, per gli atti delle Ipab contenenti
«proposte di riforma delle istituzioni», e il riconoscimento
di una diversa personalità giuridica rientra senza
dubbio in tale previsione.
Il termine per la pubblicazione è determinato dal
rinvio operato dalle norme citate alle modalità di
pubblicazione previste per le deliberazioni comunali,
che attualmente sono disciplinate dall’art. 47 legge 12-6-1990, n. 142.
6) Le istituzioni di cui all’art. 4, lettera e), sono quelle
elencate nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 luglio, 29 agosto, 30 ottobre, 20, 22 e 23
dicembre 1978, adottati in attuazione dell’art. 25 del
D.P.R. 24-7-1977, n. 616.
Tali istituzioni, come sopra ricordato, devono comunque
inoltrare apposita istanza per ottenere il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato.
L’elenco delle Ipab individuate dal presidente del consiglio
dei ministri è riportato in allegato alla presente circolare
e ne costituisce parte integrante.
7) Le disposizioni statutarie richiamate dall’art. 4 sono
quelle contenute negli statuti originari degli enti rimaste
sostanzialmente inalterate nel tempo.
8) Con l’espressione «quota significativa» all’art. 4,
co. 3, lett. b) viene richiesta non la maggioranza dei
componenti l’organo deliberante dell’ente, ma la presenza
nel collegio di componenti designati da privati che per numero
o per qualifica caratterizzino la natura dell’ente
in senso privatistico.
9) La quota di patrimonio richiesta dall’art. 4, co. 3, lett. c),
per la determinazione a fini privatistici dell’ente, si riferisce
all’ammontare del patrimonio alla data di presentazione
dell’istanza di privatizzazione che comprende la dotazione
originaria, suoi incrementi e trasformazioni intervenuti
nel tempo, altri incrementi derivati all’ente in conseguenza
delle attività di istituto.
Per altri incrementi si devono intendere acquisti e
accettazioni di liberalità, nonché contributi erogati da
enti pubblici come stabilito nella medesima lett. c).
Per contributi equivalenti alle rette devono intendersi
gli interventi pubblici mirati a ridurre i costi del servizio
a carico degli utenti.
A documentazione di quanto richiesto, l’Ipab deve
produrre apposita certificazione resa dal presidente e
controfirmata dal segretario o direttore dell’ente.
10) Il requisito previsto dall’art. 4, co. 4, deve risultare
da precise disposizioni statutarie.
La collaborazione, inoltre, del personale religioso prestata
ai sensi della lett. b) qualifica la gestione del servizio
quando è resa in regime convenzionale mediante personale
religioso che presti la propria opera in osservanza delle
finalità religiose dell’ente convenzionato e statutarie dell’Ipab.
11) La circostanza di non essere mai stata amministrata
dall’Eca, né in esso concentrata, come prevede l’art. 5,
co. 1, deve essere dimostrata dall’Ipab interessata mediante
apposita attestazione rilasciata dal Presidente e controfirmata
dal segretario o direttore dell’ente. La disposizione citata
deve ritenersi estesa alle Ipab già amministrate o concentrate
nella congregazione di crarità, che venne sostituita
dall’Eca con la legge 3-7-1937, n. 847.
L’esclusione prevista dalla norma prevale sul possesso
dei requisiti di cui all’art. 4, i quali devono ritenersi
invocabili ai fini della privatizzazione sino a che norme
di diritto positivo, come quella in questione o quella
di cui al co. 2 del medesimo art. 5, non dispongano
diversamente.
Tutte le Ipab che chiedono la privatizzazione
devono documentare che nel quinquennio
antecedente l’istanza non abbiano cessato di
perseguire finalità socio-assistenziali ovvero
di erogare servizi in materia di assistenza e
beneficenza, secondo quanto disposto dall’art. 5, co. 2.
A tal fine l’Ipab deve produrre apposita
relazione firmata dal presidente e dal segretario
o direttore dell’ente, dalla quale risulti
sintetizzata l’attività annualmente svolta
dall’ente medesimo in attuazione degli scopi statutari.
12) Acquisita con il provvedimento di riconoscimento
la personalità giuridica privata, le Ipab in possesso
della prescritta autorizzazione regionale ai sensi
degli artt. 20 e 24 della L.R. 15-12-1982, n. 55,
sono d’ufficio iscritte al registro delle istituzioni
private di cui all’art. 21 della medesima.
L’ufficio regionale competente al rilascio delle
autorizzazioni verifica la persistenza dei
requisiti previsti per legge.
13) L’art. 6, co. 2, trova attuazione per gli enti che
applicano al proprio personale il contratto per il
pubblico impiego del comparto enti locali.
14) Fusione
Ai sensi dell’art. 58, co. 4 della legge 17-7-1890,
n. 6972, le Ipab che abbiano fini identici possono
essere fuse in un unico ente.
Possono essere individuate due ipotesi di fusione:
– tra più Ipab che danno vita a un nuovo ente, con
la conseguente scomparsa dall’ordinamento
delle Ipab originarie;
– mediante l’incorporazione di una o più Ipab in
un ente già esistente, con la conseguente rimanenza
in vita della sola Ipab di confluenza.
In entrambe le ipotesi l’unico soggetto legittimato a
chiedere la privatizzazione ai sensi della legge regionale
25-61993, n. 24, è l’ente risultato dalla fusione.
L’applicazione dei criteri di cui all’art. 4 richiede che
l’Ipab sia sorta o che l’atto di fondazione sia stato posto
in essere a opera di una maggioranza di soggetti privati.
Nel primo caso sopra riportato, l’Ipab richiedente deve
documentare, mediante attestazione sottoscritta dal
presidente e dal segretario, che ciascun ente originario
fosse ancora in possesso, alla data del provvedimento
di fusione, dei requisiti necessari per la privatizzazione.
15) Raggruppamento
Ai sensi dell’art. 58 della legge n. 6972/1890 più Ipab
possono essere riunite per gruppi secondo l’affinità
dei rispettivi scopi.
L’istanza di privatizzazione deve pertanto essere
presentata dall’ente raggruppante per conto dell’Ipab
amministrata, alla quale soltanto sono da riferirsi i
criteri previsti dalla legge regionale.
Il riconoscimento della personalità giuridica privata
comporta la riconduzione dell’Ipab interessata
all’ordinaria piena autonoma amministrazione con
l’esclusione del raggruppamento.
16) Consorzio
Ai sensi degli artt. 61/a e 61/b della legge n. 6972/1890
più Ipab con scopi affini possono riunirsi in consorzio per
erogare in comune la rispettiva beneficienza anche
mediante l’istituzione di nuove strutture ovvero per
avere personale e locali in comune.
L’istanza di privatizzazione deve essere presentata
dall’Ipab consorziata alla quale soltanto sono da
riferirsi i criteri previsti dalla legge regionale.
17) Federazione
Ai sensi dell’art. 61/c della legge n. 6972/1890 più
Ipab e istituzioni private possono riunirsi in federazione
per il coordinamento e l’integrazione delle diverse
forme della loro attività o per la gestione in comune
del patrimonio o dei servizi.
Ciascuna Ipab federata può autonomamente chiedere
la privatizzazione.
18) Trasformazione
Ai sensi dell’art. 70 della legge n. 6972/1890 sono
soggette a trasformazione le Ipab alle quali sia venuto
a mancare il fine, o che per il loro fine più non corrispondano
a un interesse della pubblica beneficenza, o che
siano diventate superflue perché al fine medesimo
si sia altrimenti provveduto.
Ai fini della privatizzazione, i requisiti di legge
devono essere valutati in modo unitario nei confronti tanto dell’ente originario
quanto di quello trasformato.
19) Autorità competente al riconoscimento
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, L.R. 1-9-1993, n. 45, la
competenza in materia spetta al Presidente della
Giunta regionale che vi provvede con decreto
sentito il parere della Giunta medesima.
20) Regime giuridico dell’ente privatizzato
In seguito al provvedimento regionale di
privatizzazione, l’Ipab assume la configurazione, a
seconda dei casi, di associazione o di fondazione
riconosciuta ai sensi dell’art. 12 cod. civ. ed è pertanto
soggetta alla relativa disciplina civilistica.
In virtù della delega conferita con l’art. 14 del
D.P.R. 24-7-1977, n. 616, gli enti privati che
operano nell’ambito regionale in materia sono
sottoposti alla tutela e alla vigilanza della Regione.
In particolare, devono essere autorizzati ai
sensi dell’art. 12, L.R. 15-12-1982, n. 55, le
modifiche statutarie, gli acquisti immobiliari e
le accettazioni di liberalità.
Per quanto riguarda infine la composizione
dei consigli di amministrazione, va precisato
che non contrasta con la natura privata dell’ente
l’eventuale presenza di componenti nominati da enti pubblici.
21) Patrimonio dell’istituzione
Ai sensi dell’art. 16 cod. civ. e 2 disp. att.
l’ente aspirante al riconoscimento deve
dimostrare la disponibilità di un patrimonio
sufficiente a garantire il perseguimento delle
proprie finalità e la tutela dei terzi contraenti.
A tale scopo l’Ipab deve descrivere, in apposita
deliberazione non soggetta al controllo del
Coreco i beni (mobili e immobili) che concorrono
a costituirlo, evidenziandone gli estremi identificativi,
lo stato d’uso ed eventuali vincoli sugli stessi
gravanti; per gli immobili dovrà inoltre essere
prodotta idonea certificazione catastale; per il denaro
impegnato in titoli andrà prodotta apposita attestazione
rilasciata dal relativo istituto di credito.
Dei beni patrimoniali dovrà inoltre essere quantificato
il valore, preferibilmente con perizia di stima giurata e
asseverata, o comunque mediante copia conforme
dell’inventario che, ai sensi dell’art. 18 legge
n. 6972/1890, dev’essere tenuto aggiornato, con
gli estremi della deliberazione di approvazione.
ALLEGATO
Elenco delle iippab escluse dal trasferimento ai comuni ai
sensi dell’art. 25 D.P.R. del 24-7-1977, n. 616
(art. 4, comma 1°, lettera E, L.R. del 25- 6-1993, n. 24).
– Asilo infantile, casa del bambino «A. Lauro», Longarone (BL)
– Ente morale «Asilo S. Gaetano», Castion (BL)
– Asilo infantile, scuola materna, Lozzo di Cadore (BL)
– Asilo infantile «G.B. Sanguinazzi», Feltre (BL)
– Opere pie israelitiche, Padova
– Fondazione Lelio prof. Della Torre, Padova
– Asilo infantile «Ai gloriosi caduti», Padova
– Asilo infantile «Antonio Galvan», Pontelongo (PD)
– Asili infantili, Padova
– Asilo infantile, scuola materna «Emilia Girardello-Ferrari- Farinazzo», Casale di Scodosia (PD)
– Asilo infantile, scuola materna «F. Maiset e M. Navarrini», Fiumicello di Campodarsego (PD)
– Asilo infantile «Prosdocimi Baricolo», Montagnana (PD)
– Istituto «Camerini-Rossi», Padova
– Scuola materna «Orazio Tretti», Campodoro (PD)
– Fondazione «Marco Sartori Borotto» (scuole materne), Este (PD)
– Pii conservatori di S. Caterina, soccorso e Gasparini (scuola materna), Padova
– Asilo infantile «Vittorio Pela», Castelguglielmo (RO)
– Opera pia-patronato-scuola «De Silvestri», Rovigo
– Opera pia Dotazione del Tempio, Possagno (TV)
– Scuola materna «Aida Giol», San Polo di Piave (TV)
– Asilo infantile-scuola materna, Follina (TV)
– Asilo infantile «Alfonso Vascellari», Chiarano (TV)
– Scuola materna «Cav. Carlo Tittoni», Vidor (TV)
– Asilo infantile «Clotilde e Giuseppe Giacomelli», Maser (TV)
– Asilo infantile «Co. G. Brandolini Falier», Predazzi d’Asolo (TV)
– Asilo infantile «C.ssa M. Spineda», Venegazzù Volpago del Montello (TV)
– Asilo infantile «dott. Bernardo Brunelli», Combai di Miane (TV)
– Asilo infantile «Gobbato», Volpago del Montello (TV)
– Asilo infantile «Graziano Appiani», Fanzolo (TV)
– Asilo infantile «Graziano Appiani», S. Giuseppe (TV)
– Asilo infantile «Maria Spadotto», Miane (TV)
– Ente morale «Asilo infantile Madonna della Salute», Caniezza, Cavaso (TV)
– Asilo monumento, Lancenigo (TV)
– Asilo infantile «Monumento ai Caduti», scuola materna «Regina della Pace», Cornuda (TV)
– Asilo infantile «Monumento ai Caduti», Motta di Livenza (TV)
– Asilo infantile «Socal-Cunial», Possagno (TV)
– Asilo infantile «Sorelle Geronazzo», S. Vito di Valdobbiadene (TV)
– Scuola materna «Asilo Vittoria», Roncade (TV)
– Asilo infantile «A. Zille e G. Sernagiotto», Selva del Montello- Volpago (TV)
– Asilo infantile «Umberto I», Castelfranco Veneto (TV)
– Asilo infantile «Monumento», Valmareno-Follina (TV)
– Asilo infantile «Bressanin-Sicher», Musile di Piave (VE)
– Asilo infantile «Principessa Maria Letizia», Murano-Venezia
– Asilo Infantile «Giuseppe Calasanzio», Portogruaro (VE)
– Asilo infantile «Zanetti-Meneghini», Mirano (VE)
– Pia opera di misericordia israelitica, Verona
– Opera pia Moisè Vita Jacur, Verona
– Opera pia Carolina Calabi, Verona
– Pia scuola israelitica di lavori femminili, Verona
– Asilo infantile «Agostini», Terrossa di Roncà (VR)
– Asilo giardino d’infanzia, Cologna Veneta (VR)
– Asilo infantile, Gazzolo d’Arcole (VR)
– Asilo infantile, San Pietro di Morubio (VR)
– Asilo infantile «Cherubina Manzoni», Minerbe (VR)
– Scuola materna «V. De Gianfilippi», Bardolino (VR)
– Asilo infantile «D. E. Panardo», San. Giorgio in Salici (VR)
– Asilo infantile «Don Gaetano Provoli», Caldiero (VR)
– Scuola materna «Don Gedeone Massaggia», Vigasio (VR)
– Asilo infantile «Ebe e Aleardo Franchini», Quaderni (VR)
– Scuola materna «Francesco Meleghetti», Borgo S. Lucia (VR)
– Scuola materna «G. Bonanome», Isola Rizza (VR)
– Asilo infantile fondazione «Cav. Luigi Bertoli», Erbè (VR)
– Asilo infantile «Marcello Pasti», Bonavicina di San Pietro di Morubio (VR)
– Scuola materna «Mons. P. Bressan», Povegliano Veronese (VR)
– Asilo infantile «Principe di Piemonte», Arcole (VE)
– Scuola materna «Regina Margherita», Montorio (VE)
– Asilo infantile «San Giuseppe», Illasi (VR)
– Asilo infantile, Lazise (VR)
– Asili infantili aportiani «Principe di Napoli», Verona
– Asilo infantile «Paolo Crosara», San Bonifacio (VR)
– Asilo infantile «Antonio Fusari», Altavilla Vicentina (VI)
– Asilo infantile, Ancignano-Sandrigo (VI)
– Asilo infantile, Biella Piano (VI)
– Asilo infantile «Ai caduti», Mussolente (VI)
– Asilo infantile, Sandrigo (VI)
– Casa materna, Longara (VI)
– Asilo infantile «Cav. L. Chiericati», Campiglia dei Berici (VI)
– Asilo infantile «Ferrarin», Thiene (VI)
– Scuola materna «Fonato», Sarcedo (VI)
– Asilo infantile «F.lli Fiorentini», Lastebasse (VI)
– Asilo infantile «Giovanni e Maria Luisa Curti», Sovizzo (VI)
– Asilo-scuola materna «Giulia Furlan», Cartigliano (VI)
– Scuola materna «Giardino d’infanzia Ines Bonazzi», Arzignano (VI)
– Scuola materna «Maria Ausiliatrice», Cornedo Vicentino (VI)
– Scuola materna «Maria Immacolata», Orgiano (VI)
– Asilo infantile «Monumento ai Caduti», Quinto Vicentino (VI)
– Scuola materna, Montebello Vicentino (VI)
– Asilo infantile «G. Fioravanzo», Breganze (VI)
– Scuola materna «G. Zanella», Chiampo (VI)
– Asilo infantile «Matteazzi Orazio Papà e Mamma» Grumolo delle Abbadesse (VI)
– Asilo infantile «Monumento ai Caduti», Parola-Torri di Quartesolo (VI)
– Scuola materna «Prospero Alpino», Marostica (VI)
– Scuola materna, Nanto (VI)
– Pio ricovero Nado e collegio femminile delle grazie (istituto educativo-religioso), Vicenza (VI)
– Asilo infantile «Principe di Piemonte», Montecchio Maggiore (VI)
Veneto – § 5.2.43 – Circolare 4 maggio 1994, n. 10.
Disposizioni per la privatizzazione delle Ipab. Adempimenti attuativi (lr […]
TestoRiferimentiGiurisprudenza
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