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Varata in via definitiva la legge guida per adozioni internazionali

Approvato il regolamento per rendere funzionante l'autorità italiana che si occupa di regolamentare l'arrivo dei piccoli stranieri da adottare

di Redazione

Consiglio dei ministri: è stato approvato in via definitiva, il testo del regolamento recante le norme per la costituzione, l?organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, che era previsto dall?articolo 7, commi 1 e 2 della legge 476 del 31 dicembre 1998. Il provvedimento, già approvato dal Consiglio dei ministri del 5 agosto scorso, tiene conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti. Mancava il regolamento perché la legge che prevedeva l?applicazione della convenzione de L?Aja anche per l?Italia, in fatto di adozioni internazionali, diventasse veramente operativa. Fulcro del regolamento è la costituzione e l?organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, che è l?autorità centrale italiana in materia e ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per gli Affari sociali. La Commissione, adotta delle linee guida operative, promuove incontri e conferenze di studio con gli enti autorizzati, i servizi competenti, le associazioni operanti nel settore delle adozioni. Gli enti che intendono richiedere l?autorizzazione prevista dall?articolo 39-ter della legge per l?adozione, devono presentare un?istanza alla Commissione, indicando il possesso dei requisiti previsti dalla legge e una serie di dati tra i quali: ?la dichiarazione che l?ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti all?adozione? (art. 8, comma 2, lettera a). Inoltre si devono impegnare a presentare ogni anno una relazione sulle attività svolte, il bilancio consuntivo e altri dati richiesti secondo uno schema che sarà predisposto dalla stessa autorità. La Commissione ha 120 giorni di tempo per rispondere e per deliberare la corrispondenza dei requisiti dell?ente. Trascorsi i termini l?istanza si intende accolta. La Commissione con la sua autorizzazione indica i Paesi o le aree geografiche in cui l?ente è autorizzato a operare, può inoltre limitare l?autorizzazione a operare per le persone residenti in una o più Regioni d?Italia. Tutti gli enti autorizzati vengono iscritti nell?albo previsto dalla legge. Gli enti che intendono svolgere per conto terzi le pratiche inerenti l?adozione di minori stranieri, devono richiedere l?autorizzazione entro un mese dalla nomina della Commissione. L?albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tra gli adempimenti che dovranno essere fatti dagli enti autorizzati, rientra la conservazione di un registro con la registrazione cronologica delle domande di adozione internazionale pervenute e della documentazione degli aspiranti genitori adottivi. L?attività degli enti sarà sottoposta a verifica della Commissione almeno ogni due anni. Ora, dopo che è stato approvato il regolamento si attende la nomina della Commissione, perché la normativa sulle adozioni internazionali possa finalmente acquistare la sua definitiva operatività.


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