Non profit

Vantaggi nell’assunzione

di Giulio D'Imperio

Le agevolazioni previste per il datore di lavoro che assume un disabile hanno subito modifiche sostanziali, a seguito della sostituzione dell’articolo 13 della L.68/1999, prevista dal protocollo del Welfare. E’ stato stabilito che sia le regioni che le province autonome hanno la possibilità di concedere un contributo a chi assume disabili a tempo indeterminato, nel seguente modo:

–       60% del costo salariale quando l’azienda assume, tramite convenzione, un lavoratore disabile a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari superiore al 79% oppure sia affetto da minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria riportate dalle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 915 del 23 dicembre 1978. Identico contributo viene riconosciuto anche ai soggetti affetti da handicap intellettivo o psichico a prescindere dalla percentuale di invalidità riconosciuta al lavoratore;

–       25% del costo salariale nel caso in cui l’azienda assume un disabile, tramite convenzione, a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67%ed il 79%, oppure minorazioni previste dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 915 del 23 dicembre 1978;

–       l’ammontare lordo del contributo previsto per l’assunzione dovrà, in ogni caso, essere calcolato sul totale del costo salariale annuo spettante al lavoratore;

–       in un rimborso forfetario parziale delle spese sostenute dalla azienda per rendere il posto di lavoro idoneo alle possibilità operative del disabile a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, oppure per l’acquisto di tecnologie utili per lo svolgimento del telelavoro, oppure per rimuovere le barriere architettoniche che impediscono l’integrazione lavorativa del disabile.                  

Occorre evidenziare che rispetto alle precedenti agevolazioni previste per l’assunzione di disabili aventi le stesse caratteristiche, si è passati dalla fiscalizzazione degli oneri contributivi ad un contributo percentuale per le aziende del costo salariale. Questo significa che l’azienda non otterrà più un lungo beneficio contributivo previsto dalla precedente normativa, consistente in:

 

–       fiscalizzazione totale per una durata massima di otto anni dell’importo dovuto come contributi previdenziali ed assistenziali imputabili ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

–       fiscalizzazione totale per una durata massima di otto anni dell’importo dovuto come contributi previdenziali ed assistenziali imputabili ad un lavoratore disabile in possesso di una minorazione ascritta dalla prima alla terza categoria delle tabelle previste dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr del 23 dicembre 1978 n.915 e successive modificazioni;

–       fiscalizzazione totale per la durata massima di otto anni degli importi contributivi sia previdenziali che assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto a cui è stato riconosciuto un handicap intellettivo e psichico, qualunque sia la percentuale di invalidità che gli è stata riconosciuta;

–       fiscalizzazione pari al 50% per una durata massima di cinque anni degli importi dovuti come contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;

–       fiscalizzazione nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni degli importi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile a cui sia stata riconosciuta una minorazione compresa tra la quarta e la sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il Dpr 915 del 23 dicembre 1978 e successive modificazioni.  

I benefici previsti dal Protocollo del Welfare possono essere usufruiti anche dai datori di lavoro privati i quali, pur non essendo tenuti al rispetto del collocamento obbligatorio, hanno comunque assunto a tempo indeterminato un disabile per il quale è concesso il beneficio sotto forma di contributo.

Le assunzioni del disabile per essere ammesse al beneficio devono essere state effettuate nell’anno precedente a quello in cui è stato emanato il provvedimento di riparto annuale, tra regioni e province autonome, del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Tale riparto viene effettuato in modo proporzionale alle richieste ritenute ammissibili, in base ai criteri che verranno stabili con apposito decreto poter emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro cento venti giorni dalla data di emanazione del Protocollo del Welfare, di concerto con il Ministero delle Finanze dopo aver ascoltato la Conferenza Unificata.

E’ bene precisare che il Fondo per il diritto del lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha il compito di finanziare le agevolazioni previste per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili, oltre che i relativi servizi.

L’azienda per ottenere il contributo previsto deve subire una verifica da parte degli uffici competenti, i quali sono tenuti ad accertare che il disabile stia lavorando e, quando previsto, che il periodo di prova si sia svolto con esito positivo.   

Gli importi del Fondo per il diritto del lavoro dei disabili che non dovessero essere utilizzati nell’esercizio di competenza non vano persi, ma possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Alle regioni ed alle province autonome sono state delegate a svolgere i seguenti compiti:

–       prevedere una apposita disciplina per regolamentare la concessione dei contributi previsti per le aziende che assumono il disabile;

–       comunicare ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con apposita relazione, un resoconto delle assunzioni di disabili che sono state finanziate, della permanenza nel posto di lavoro e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Al Governo centrale spetta invece biennalemnte verificare gli effetti che si hanno con le assunzioni dei disabili oggetto di contributo, valutando la congruità delle risorse finanziarie presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.   

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