Salute

Vaccini: certificazione obbligatoria per 1 milione e 400 mila operatori scolastici?

In sede di conversione del decreto legge n. 73/2017 sui vaccini è stata introdotta una disposizione riguardante gli “operatori scolastici” secondo cui, in tre mesi, 1.400.000 dipendenti della scuola si dovranno riversare dai 45.200 medici di base italiani per avere una certificazione. L'analisi di Tuttoscuola

di Redazione

In sede di conversione del decreto legge n. 73/2017 sui vaccini è stata introdotta una disposizione riguardante gli “operatori scolastici” che lascia perplessi per la sua formulazione ambigua e che Tuttoscuola ha analizzato

Il comma 3-bis dell’articolo 3 prevede “Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.”

Tutto semplice? Basta una autocertificazione? Forse no, con evidenti complicazioni burocratiche.

Il citato DPR 445/2000 che regolamenta, tra l’altro, le disposizioni sulle certificazioni sostitutive, all’art. 49 (Limiti di utilizzo della misura di semplificazione) dispone infatti che “I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni normative di settore.”

Sembra, dunque, di capire che non possano essere autocertificate le situazioni personali di salute (comprese, quindi, quelle relative allo stato di vaccinazione) che invece devono essere documentate da certificato medico.

Stando così le cose, gli operatori scolastici (docenti, personale ATA), anziché una semplice autocertificazione sulla propria situazione vaccinale, dovrebbero (dovranno?) presentare un apposito certificato medico.

Tuttoscuola ha calcolato il probabile effetto della disposizione vaccinale, calcolando prima di tutto i possibili destinatari della norma.

Attualmente i docenti statali (di ruolo o supplenti annuali) sono circa 856 mila; il personale Ata statale (di ruolo o supplente annuale) è di circa 207 mila: complessivamente, quindi, gli operatori scolastici statali sono circa 1.063.000. Va poi considerato il personale docente e Ata delle scuole non statali, stimabile intorno alle 136 mila unità.

Il totale generale (pubblico e privato) è, pertanto, di 1.199.000 operatori scolastici.
Ma non finisce qui, perché a questi operatori scolastici con lavoro fisso e continuato, vanno aggiunti anche i supplenti temporanei a contatto con gli alunni a volte per pochi giorni: anche per loro (stimabili in almeno 200 mila unità, circa un terzo dei 655 mila che in questi giorni si sono iscritti nelle graduatorie d’istituto per le supplenze) è necessaria una documentazione vaccinale.

E il numero degli operatori scolastici sale in questo modo a circa 1.400.000 unità.
Se non vi sarà un chiarimento ministeriale urgente, quell’esercito di oltre un milione e quattrocentomila operatori scolastici delle scuole statali e private, entro tre mesi (prossimo novembre) dovranno richiedere alle autorità sanitarie competenti (medico di base?) altrettante attestazioni mediche che documentino la propria situazione vaccinale.

Considerato che, in base ai dati Istat, i medici di base sono 45.200, questi dovrebbero rilasciare, secondo i calcoli di Tuttoscuola, in media una trentina di certificazioni a testa.
Non consideriamo i costi in termini di tempo nelle sale d’attesa (mezzora mediamente per paziente).

Ma c’è un altro ostacolo che, invece, potrebbe risolvere il problema.

In mancanza di un’anagrafe vaccinale nazionale che rilevi la specifica situazione di ogni operatore scolastico, è probabile che le autorità sanitarie, non disponendo di dati d’archivio, siano costrette a prendere atto soltanto delle dichiarazioni degli interessati.

Tanto vale, quindi, che un apposito decreto ministeriale – avvalendosi della eccezione prevista (salvo diverse disposizioni normative di settore) – autorizzi l’autocertificazione della situazione vaccinale personale.

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