Politica

Va in Aula il Reddito di Cittadinanza: delusione sulla disabilità

Dopo un passaggio-lampo in Commissioni, parte il rush finale - Camera e poi Senato - per il decreto che deve arrivare alla meta prima del 29 marzo. Rafforzate le connessioni fra Centri per l'Impiego e Comuni, deludono invece le modifiche sulla disabilità. Arriva una cabina di regia

di Sara De Carli

L’Aula della Camera avvia oggi la discussione sul reddito di cittadinanza e Quota 100, licenziato dalle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 marzo, dopo un esame durato meno di una settimana e con appena una manciata di emendamenti approvati. Modifiche in Aula? Difficile prevederne, certamente non sono previste al Senato: bisogna chiudere entro il 29 marzo. I limiti di spesa autorizzati salgono un poco rispetto alla versione iniziale: di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, 7.166,9 milioni di euro nel 2020, 7.391 milioni di euro nel 2021 e 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Per l’accordo con i CAF sono stanziati 35 milioni di euro per l'anno 2019. A questo link la comparazione ufficiale fra i testi.

La prima novità è una delusione: ci si aspettava un passo in avanti significativo sul tema disabilità, che non c’è stato. Ci sono sì delle novità ma davvero briciole in confronto ai 400 milioni che Salvini a fine gennaio aveva chiesto, minacciando in alternativa di non firmare il decreto. Cosa c’è invece di nuovo sulla disabilità rispetto al testo approvato dal Senato? La pensione di cittadinanza viene estesa anche ai nuclei in cui persone con 67 o più anni vivano con una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente di età inferiore (le persone con disabilità devono essere le uniche del nucleo di età inferiore ai 67 anni), situazioni spesso drammatiche che effettivamente meritavano un’attenzione specifica (articolo 1 comma 2). Resta il previsto computo delle pensioni di invalidità, cecità e sordità nel cumulo del reddito, ma i massimali del patrimonio mobiliare sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Il parametro della scala di equivalenza, che non viene modificato nonostante le pressanti richieste per i figli minori, vede un piccolissimo ritocco verso l’alto fino ad un massimo di 2,2 (da 2,1) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Significa un aumento massimo previsto del beneficio economico di 600 euro annui cioè 50 euro al mese.

Rispetto ai patti per l’inclusione e per il lavoro, viene dettagliato meglio che la persona con disabilità è esclusa dagli obblighi di adesione, ferma restando la possibilità per «il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato». «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».

Rispetto al modello iniziale vengono rafforzate la connessioni tra CpI e servizi sociali comunali. Una parte delle istanze avanzate dell'Alleanza contro la Povertà sono state recepite. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 (assenza di occupazione da non più di due anni; Naspi; aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego, in parole semplici le condizioni di povertà meno legate a una perdita recente di occupazione e più cronicizzate) «sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà». Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Si legge ora ad esempio che «nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari […] particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro […] invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale. […] Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma». In particolare anche i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni sono resi noti ai CpI, per l'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza.

Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di lavoratori in nero o di false dichiarazioni connesse al RdC, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata e pure quella dell'Arma dei carabinieri. Dei navigator e dell’accordo con le Regioni si è letto molto (vedi articolo 12 comma 3 e seguenti). Introdotto anche un emendamento per cu dovranno arrivare specifiche attenzioni per evitare le aggressioni agli operatori sociali, chiesto a gran voce dal Cnoas.

Per agevolare l'attuazione del Rdc infine è costituita «una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo». La cabina di regia è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e «consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà».

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