Welfare

Una tassa buona al fondo non autosufficienti

Sulla proposta si é registrata una condivisione bipartisan della commissione Affari sociali della Camera.

di Benedetta Verrini

Un incremento medio della tassazione Irpef e Irpeg dello 0,75% (con gradualità proporzionata agli scaglioni di reddito), per trovare i soldi necessari alla costituzione dell?atteso Fondo per la non autosufficienza: lo prevede il testo unificato 3321, elaborato da Katia Zanotti (Ds) e adottato lo scorso 1 ottobre dalla commissione Affari sociali della Camera. Sulla proposta c?è una condivisione bipartisan da parte della commissione. Vita propone un?analisi dei passaggi cruciali del ddl, che è già stato inserito nel calendario dei lavori dell?Assemblea a partire dal prossimo 20 ottobre. Un testo agile (appena 6 articoli) per far convergere e armonizzare le varie proposte di legge (C. 2166 Battaglia, C. 3321 Di Virgilio, C. 3374 Castellani, C. 3441 Bindi, C. 3785 Valpiana) da tempo ferme a Montecitorio sul tema della non autosufficienza. è l?obiettivo realizzato dalla relatrice Katia Zanotti (Ds) con il testo sottoposto l?1 ottobre scorso ai colleghi della commissione Affari sociali. Sul progetto normativo, in discussione da molti mesi, si sono espressi con favore i deputati di tutti gli schieramenti, rilevando anche l?esigenza di valorizzare maggiormente nell?articolato il ruolo fondamentale che nel campo della non autosufficienza hanno le organizzazioni di volontariato. Il Fondo, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale, dovrà erogare le indennità di accompagnamento (di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione); potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti (di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328); erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno; erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell?utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno (tutte le finalità sono elencate nell?art. 2 del ddl). Interessante, sotto questo punto di vista, la definizione di “non autosufficienza”: l?art. 1 comma 2 spiega che “sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell?autonomia personale, correlata all?età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Riguardo alla dotazione del Fondo, la Zanotti ha ricordato che nell?ambito del comitato ristretto si è ampiamente discusso, risolvendo che sarebbe avvenuta attraverso l?introduzione di una imposta addizionale sui redditi delle persone fisiche e giuridiche. Nei mesi scorsi, l?ipotesi di una tassazione dei redditi più alti per sostenere misure a favore della popolazione anziana non autosufficiente è stata a più riprese sostenuta anche dal sottosegretario al Welfare, Grazia Sestini. L?art.5 del testo unificato prevede, in sostanza, che sarà introdotta “un?imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza” sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, con esclusione dei redditi medio-bassi, nella misura dello 0,75 %. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all?articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi. Questo solo per gli anni 2004 e 2005: a partire, invece, dal 2006 la dotazione sarà determinata annualmente dalla legge finanziaria. Il governo è chiamato a definire, con decreto, i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri, entro tre mesi dall?entrata in vigore della legge.


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