CSVnet propone un ridimensionamento dei Co.ge., che sono un soggetto “istituzionale” super partes, cui il legislatore ha affidato un ruolo di garanzia e una delicata funzione di bilanciamento degli interessi. I Fondi speciali sono una forma originale di incentivazione voluta dallo Stato ma realizzata attraverso l’impegno finanziario di soggetti privati e autonomi, le fondazioni, le quali mantengono giurisdizione e responsabilità sociale. L’obbligo di finanziamento è legittimo nella misura in cui esse abbiano la possibilità di partecipare all’amministrazione, per il tramite dei Co.ge. Viceversa l’art. 15 viene interpretato iperestensivamente, deducendo l’esclusiva titolarità in capo al volontariato dell’indirizzo e del governo dei Csv (e dei fondi ad essi destinati). Tesi che non possiamo accettare.
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