Famiglia
Una legge che ha lasciato spazio a troppe diffidenze sulle attivit
10 anni con le onlus/ Le criticità: l'esperto di VITA. Ecco cosa non ha funzionato in questi anni
Per fare un bilancio di questi primi dieci anni della legge 460/97, bisognerebbe innanzitutto ricordare l?obiettivo principe della normativa in questione e sottolineare come l?assoluta varietà dei soggetti ascrivibili al comparto onlus costringe quasi a pensare ad un ?bilancio consolidato?.
Quanto all?obiettivo della normativa, non si può trascurare il fatto che, così come strutturalmente congegnata, essa stessa rivela l?ambizioso intento di stravolgere l?impianto fiscale degli enti non profit prestando assoluta attenzione, a differenza di quanto avveniva in precedenza, alle finalità degli enti in questione più che all?oggetto dell?attività dagli stessi resi.
In sostanza, la normativa sulle onlus avrebbe consentito di vedersi riconosciuta, in termini fiscali, la rilevanza delle finalità solidaristiche perseguite a fronte di un preesistente sistema di tassazione che, ignorando le citate finalità dell?ente, valutava e tassava (o meno) il soggetto non profit solo e soltanto in virtù della commercialità delle attività svolte.In questo, quindi, la normativa sulle onlus ha rappresentato e rappresenta tuttora una sicura anticipazione del più moderno concetto di ?impresa sociale?.
Per fare un semplice esempio: mentre in precedenza un?attività di formazione, resa a pagamento, verso soggetti svantaggiati avrebbe comportato la qualifica di soggetto commerciale (quindi normalmente tassato) nei confronti di chi l?avesse resa (l?attività sarebbe stata commerciale e le finalità non avrebbero giocato alcun ruolo), con il concetto di onlus la stessa attività avrebbe permesso allo stesso soggetto di considerare non commerciali le attività svolte e, per questo, di godere di ampie agevolazioni fiscali in ragione delle finalità sociali perseguite.
Alla luce di questo intento, non possiamo non considerare come ancor oggi le prime pronunce giurisprudenziali sul tema sembrano ignorare tutto ciò ed anzi, accompagnate da una sempre più diffidente prassi ministeriale, paiono ostacolare in ogni modo quel progetto rimanendo saldamente ancorate alle vecchie valutazioni sulla commercialità o meno dell?attività esercitata.
Ideate quindi come strutture soprattutto commerciali, dedite al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, queste strutture sono entrate nella comune accezione come innumerevoli realtà solidaristiche, dedite quasi esclusivamente alla raccolta fondi e costrette, in ragione delle forti agevolazioni fiscali loro concesse, a non spingersi troppo in là con le loro dimensioni strutturali, il loro peso economico-finanziario e le loro onnipresenti richieste di aiuto. In sostanza, strutture alle quali è stato concesso un regime fiscale di ampio favore e quindi ?necessariamente? fuori da ogni logica di business.
Il discorso, invece, dovrebbe essere proprio inverso (consentire business fiscalmente agevolati perché dediti al perseguimento di finalità di solidarietà sociale) e dieci anni non sono ancora bastati a diffondere e fare accettare una logica di questo tipo. Forse per questo, sembrano tutti pronti a riprovarci con la nuova legge sull??impresa sociale?.
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