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Una clausola elastica nel lavoro part time

Diritto del lavoro: le novità del decreto legislativo 61/2000

di Redazione

<b>Sono il responsabile di un?azienda non profit e, a proposito del nuovo contratto di lavoro part time, ho letto della possibilità di sottoscrivere la cosiddetta ?clausola elastica?. Credo che questo provvedimento possa essere interessante: gradirei sapere, però, quali sono esattamente i limiti da rispettare, sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. A.C. (Ta)

Risponde Giulio D?Imperio</b>

Per prima cosa è importante precisare che la clausola elastica rappresenta una delle novità di rilievo introdotte dalla nuova normativa sul part time (con decreto legislativo n. 61/2000) in vigore dal 4 aprile del 2000. La clausola elastica ha per protagonisti sia il datore di lavoro, che ha la facoltà di proporre al lavoratore una variazione temporale relativa alla prestazione lavorativa, sia il lavoratore. Naturalmente il datore di lavoro dovrà rispettare un prevviso minimo fissato in dieci giorni per informare il lavoratore delle sue intenzioni di richiedere una variazione temporale della prestazione. E il lavoratore, se accetta quanto proposto dal datore di lavoro, deve comunque firmare un ?patto di prova?.

È chiaro che la firma di tale patto non vincola ?a vita? il lavoratore, che entro determinati limiti, ha la possibilità di recedere dall?impegno assunto, chiedendone l?annullamento. Segnaliamo qui di seguito i limiti al recesso.

Prima di tutto un lavoratore non può chiedere l?annullamento del patto di prova prima che siano trascorsi almeno cinque mesi dalla firma dello stesso, e inoltre è tenuto a darne preavviso un mese prima al datore di lavoro. L?enorme differenza esistente tra la durata del preavviso del datore di lavoro e quella che deve dare il lavoratore, trova giustificazione nel fatto che mentre il lavoratore può, comunque, rinunciare alla proposta di variazione della propria prestazione lavorativa, il datore di lavoro è tenuto ad accettare la richiesta di annullamento del patto di prova. Proprio per questa ragione è stato offerto al datore di lavoro un margine di tempo più ampio per poter eventualmente meglio strutturare la propria organizzazione in azienda.

Occorre infine precisare che il lavoratore può comunque chiedere l?annullamento del patto di prova per uno dei seguenti motivi. Il primo: esigenze di caratterie famigliare; secondo, esigenze di tutela della salute certificata da un medico Asl; terzo, infine, eventuale necessità di svolgere un?altra attività lavorativa, sia subordinata che autonoma.

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