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Un volontario diviso tra associazione e coop
Il vicepresidente di una cooperativa può allo stesso tempo far parte del consiglio di amministrazione della associazione onlus per cui lavora attraverso la cooperativa?
Vorrei farvi una domanda su un caso specifico. Il vicepresidente di una cooperativa, che lavora come dipendente della cooperativa stessa, può allo stesso tempo far parte del consiglio di amministrazione della associazione onlus per cui lavora attraverso la cooperativa?
Lella
Cinque minuti di investigazione alla Sherlock Holmes mi hanno reso più chiaro il quadro, che ora vado a descrivere. Partendo dall?intestazione della sua email, ho scoperto che la vostra associazione non è ?solo? una onlus, ma anche – anzi prima di tutto, direi – una organizzazione di volontariato (odv) iscritta al locale Registro regionale.
Questo elemento è rilevante, e tra poco si capirà perché.
La legge sul volontariato (l. 266/91) afferma (all?articolo 2 comma 1) che «per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l?organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà».
Ragioniamo insieme. Chi è consigliere di una organizzazione di volontariato è necessariamente socio della stessa e pertanto, se presta – come in effetti presta – attività a favore dell?ente, lo può fare solo in veste di volontario.
In qualità di volontario – lo abbiamo visto, lo dice la legge – la sua azione non può avere alcun scopo di lucro, che vuol dire che non deve ricevere alcuna utilità o ritorno economico dall?attività che presta.
Continuiamo a leggere la norma, che recita nel secondo comma che «l?attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo». Ecco il primo punto: il dettato della legge rende incompatibile, a mio avviso, la previsione riportata nel quesito che lei pone, per la quale il socio volontario della odv lavora per l?odv attraverso la cooperativa.
Ora bisogna intendersi su due altre questioni, già altre volte trattate in queste pagine, e che è necessario riprendere.
La prima è se io possa fare un po? il volontario e un po? il prestatore di servizi (a titolo oneroso) per lo stesso ente. Abbiamo già detto che la legge lo esclude. E se ciò non bastasse (e comunque basta e avanza), personalmente lo eviterei per il rischio di strabismo, di incoerenza, di incomprensioni che terzi (i soci e gli altri volontari, per non parlar degli ?utenti?) rileverebbero in una situazione del genere.
La seconda questione è relativa al conflitto di interessi.
È risaputo che si intende per conflitto di interesse (per analogia si legga l?articolo 2391 del Codice civile) quella situazione che non consente a chi deve prendere una decisione (ad esempio un amministratore) di disporre a favore di una soluzione senza che venga sacrificato un altro suo ruolo. Nel caso di specie, ci troviamo di fronte persino a tre ruoli. Amministratore da una parte, amministratore dall?altra, lavoratore da una parte assegnato a lavorare nell?ambito dell?altra.
Altro che strabismo, siamo a rischio di personalità multipla!
Morale: ritengo contrario alla legge sul volontariato l?ipotesi di amministrare un ente economico fornitore o cliente a titolo oneroso dell?organizzazione di volontariato, data la presenza di lucro indiretto per non parlare del fatto di lavorare all?interno di una odv (della quale si è soci – volontari) seppur con contratto con l?ente appaltatore.
Carlo Mazzini
www.quinonprofit.it
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