Famiglia

Un sostegno per gli affari dei più deboli

Il ddl sull’amministratore di sostegno sarà l’alternativa all’interdizione. Zancan: "Scelta la strada della dignità"

di Benedetta Verrini

Proprio mentre si parla di revisione, in senso restrittivo, della Legge 180, in Senato si discute un provvedimento altamente innovativo per la tutela delle persone che, per motivi psichici o fisici, sono prive di autonomia gestionale. È il ddl 375 sull?amministratore di sostegno, figura che potrà rappresentare la valida alternativa all?interdizione o all?inabilitazione, e che garantisce un supporto alle persone incapaci di provvedere a loro stesse per alcuni atti di amministrazione del proprio patrimonio. «Con questo ddl si offre una protezione dignitosa alle fasce più deboli della popolazione, evitando ai loro cari la dolorosa scelta della dichiarazione di infermità mentale, che rappresenta una pesante, e a volte ingiustificata, stimmata sociale», spiega il relatore, senatore Giampaolo Zancan (Verdi). L?introduzione dell?amministratore di sostegno nell?ordinamento italiano è un tema su cui la dottrina, e le stesse aule parlamentari, si dibattono da anni. È facilmente comprensibile come sia sempre difficile e doloroso, per un nucleo familiare, intraprendere le pratiche per la dichiarazione di infermità mentale di un congiunto. «Nel codice civile sono previste soltanto due figure estremamente rigide e di ottica custodialistica, l?interdizione e l?inabilitazione» spiega il senatore Zancan. «Eppure, esistono moltissime situazioni che richiederebbero un trattamento più sfumato, più rispettoso della dignità della persona. In molti casi, per esempio, i soggetti sono incapaci di provvedere a loro stessi non perché mentalmente infermi, ma solo perché molto anziani, o affetti da handicap fisici, o vittime di impedimenti temporanei. L?amministratore di sostegno si prende cura di questi casi meno gravi, sostituendosi al beneficiario solo in certi limitati frangenti (ad esempio, ritirando una pensione, pagando un affitto, ecc)». L?amministratore viene scelto dal giudice tutelare e «Non agisce in modo completamente autonomo» precisa Zancan, «Ma si deve rapportare costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione. La sua attività è gratuita e in caso di contrasto o negligenza, l?interessato può fare ricorso al giudice tutelare». Sul provvedimento emerge un?ampia convergenza di opinioni tra maggioranza e opposizione: questa settimana verrà approvato un emendamento che consente allo stesso interessato di designare il proprio amministratore di sostegno. La discussione potrebbe poi proseguire in modo più accelerato in sede deliberante. Secondo Zancan, «se tutto procederà come ora, potremo giungere a una rapida trasmissione alla Camera e il provvedimento arriverà all?approvazione definitiva entro l?anno». Una figura nuova e rivoluzionaria Funzione: supporto temporaneo o permanente, a titolo gratuito, per tutelare la qualità della vita, la dignità e gli interessi delle persone prive (in tutto o in parte) di autonomia Destinatari: persone incapaci di provvedere a loro stesse (indipendentemente da uno stato di infermità), ad esempio menomati psichici, lungodegenti, carcerati, portatori di handicap fisici, anziani, alcolisti, ecc. Area di attività: atti di amministrazione e tutela del patrimonio, autorizzati nel decreto di nomina, con obbligo di rispetto della volontà e di informazione dell?assistito. Quest?ultimo conserva piena capacità autonoma di agire per tutto quanto non specificato nella delega Autorità competente: giudice tutelare


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