Politica

Un disabile che assiste un disabile:si pu

DOMANDE E RISPOSTE

di Redazione

Sono un lavoratore disabile grave e vivo con i miei genitori. Mio padre necessita di continua assistenza in quanto affetto da una disabilità più grave della mia. Chiedo chiarimenti sulla validità temporale della certificazione provvisoria, sulla regolamentazione dei permessi di cui io potrei usufruire per assistere mio padre e infine sulla possibilità di cumulare i permessi previsti con il congedo straordinario.

La sua domanda trova risposta ai punti 5, 6 e 7 della circolare Inps n. 53 del 29 aprile 2008. Sulla validità temporale della certificazione provvisoria, nel caso in cui la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per l?accertamento della disabilità, ha valore quanto accertato dal medico specialista, almeno fino all?accertamento definitivo da parte della commissione. A quel punto spetta al lavoratore che intende usufruire dei permessi allegare alla richiesta una copia della domanda presentata oltre a una liberatoria con cui si impegna a restituire le prestazioni che dovessero risultare usufruite indebitamente. Per quanto attiene i permessi di cui lei disabile grave può usufruire per assistere suo padre non esiste alcun limite, in quanto al punto 6 della circolare Inps si afferma che non deve essere acquisito alcun parere medico legale sulla sua capacità di soddisfare le necessità di suo padre. Per quanto attiene invece la possibilità da parte sua di cumulare i congedi straordinari con i permessi previsti dall?articolo 33 della l.104/1992, l?Inps ha chiarito che è possibile nello stesso mese usufruirne purché in giornate differenti.

Ho un dubbio circa la destinazione del 5 per mille: nel mio 730, che ho compilato con l?aiuto di un parente, ho erroneamente firmato nel riquadro della ricerca sanitaria indicando però il codice fiscale di una onlus iscritta nel?elenco del volontariato. Ho buttato via il mio contributo?

Assolutamente no. Come specifica il dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 giugno, per destinare il contributo è sufficiente firmare in uno dei quattro riquadri proposti (onlus, enti della ricerca scientifica, enti della ricerca sanitaria, associazioni sporti dilettantistiche). Oltre alla firma, nel riquadro può essere indicato il codice fiscale dell?ente al quale si vuole destinare la quota. In casi come il suo – firma in un riquadro e indicazione di codice fiscale di un ente appartenente a un altro riquadro -, prevale quest?ultima scelta. L?importante è apporre una sola firma, altrimenti tutte le scelte vengono annullate.

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