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Umbria LR 46/80IPABNorme sullo scioglimento delleistituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
di Redazione
L.R. 17 maggio 1980, n. 46
Norme sullo scioglimento delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(B.U. n. 33 del 22 maggio 1980).
Art. 1.
Nella prima attuazione dell’art. 25 del
D.P.R. 24 luglio 1977, 616, sono soppresse e poste
in liquidazione le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza con sede legale nella regione Umbria che:
– siano state concentrate nei disciolti E.C.A. o dagli
stessi amministrate;
– abbiano la maggioranza dei componenti del Consiglio
di amministrazione designati dai Comuni, dalle Province,
dalla Regione o da altri Enti pubblici, salvo quelle il cui
presidente sia, per disposizione statutaria, esclusivamente
una autorità religiosa o suo rappresentante;
– non esercitino più le attività previste dallo statuto o altre
attività assistenziali o che comunque siano nell’impossibilità
di perseguire il fine per cui sono sorte.
Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente
le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che
svolgano prevalentemente attività di istruzione compresa
quella pre-scolare, quelle comprese negli elenchi di cui
all’art. 25, comma sesto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
quelle che gestiscano seminari e case di riposo per religiosi.
Nella soppressione e conseguente liquidazione delle I.P.A.B.
si tiene altresì conto delle richieste di scioglimento formulate
dagli organi di amministrazione.
La Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede l’I.P.A.B.,
individua le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di
cui al primo e terzo comma entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
Ove si trovino nella regione beni e strutture di proprietà
I.P.A.B. con sede legale in altre regioni, il relativo trasferimento è
disciplinato dalla presente legge e verrà attuato dopo la estinzione
dell’I.P.A.B. da parte della Regione in cui l’Istituzione ha sede legale e
previa opportuna intesa con tale amministrazione regionale.
Art. 2.
Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza continuano ad esercitare le loro
funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di
liquidazione.
A tal fine essi provvedono esclusivamente:
1) agli adempimenti di cui al successivo art. 3;
2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il
trasferimento ed alla redazione del relativo rendiconto;
3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione
economica e patrimoniale.
Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi
motivo degli organi di amministrazione, il Comune dove
ha sede legale l’IPAB nomina un commissario per i
compiti di cui al precedente comma.
Art. 3.
Gli organi amministrativi delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza provvedono entro sessanta giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
provvedimento di cui all’art. 1, alla rilevazione:
a) della consistenza dei beni;
b) dei rapporti giuridici pendenti;
c) del personale comunque in servizio alla data del 31
dicembre 1978, mediante un elenco nominativo da cui
risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario
di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale
in atto. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un
rappresentante del Comune.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente
comma, il Comune dove ha sede legale l’IPAB provvede agli
adempimenti di cui sopra mediante proprio commissario.
Art. 4.
I beni immobili sono assegnati in proprietà
al Comune ove sono situati.
I beni mobili seguono la destinazione dei beni immobili
se pertinenza degli stessi; gli altri beni mobili, ivi compresi
i titoli di credito e le somme di denaro sono assegnati al
Comune ove ha sede legale l’IPAB.
I beni e le strutture utilizzati per l’erogazione dei servizi
socio- assistenziali, ubicati in un comune diverso da
quello ove l’Ente ha sede legale, sono attribuiti dalla
Giunta regionale sentito le Amministrazioni comunali
interessate.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai
Comuni ai sensi della presente legge conserva la
destinazione a servizi sociali anche in caso di
trasformazione patrimoniale.
Art. 5.
Il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza purché assunto nei termini e nei limiti di
cui all’art. 2 del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è
trasferito ai Comuni ai quali sono stati attribuiti i beni
destinati alla erogazione dei servizi o allo svolgimento
delle funzioni, a norma del precedente art. 4 primo e
secondo comma.
Fino all’inquadramento, al personale già dipendente
dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato
giuridico ed il trattamento economico previsti
dall’ordinamento di provenienza.
Art. 6.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti,
il personale delle disciolte Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza è comandato alle U.S.L.
costituite a termini della legge regionale n. 65
del 19 dicembre 1979.
Art. 7.
La Giunta regionale, su conforme parere della c
ommissione consiliare competente, a seguito delle
operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti,
dichiara l’estinzione dell’Ente, e indica a quali Comuni
è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.
Il Presidente della Giunta regionale emette apposito
decreto, per ciascuna I.P.A.B. recante la data da cui ha
effetto l’estinzione ed entro la quale il legale rappresentante
della stessa effettua le consegne amministrative
ai Comuni interessati.
Art. 8.
Gli organi amministrativi delle IPAB
non possono, senza l’espressa autorizzazione della Giunta
regionale, procedere ad alienazioni o trasformazione di
beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali
sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione.
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