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Umbria LR 28/99Fondazione “Umbria per la pace”

di Redazione

L.R. 27 ottobre 1999, n. 28.
Fondazione “Umbria per la pace”
(B.U. n. 57 del 3 novembre 1999).

Art. 1. (Principi).
1. La Regione dell’Umbria, in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell’Unione Europea e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall’art. 1 del proprio Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l’esercizio delle proprie competenze.

Art. 2. (Costituzione della Fondazione “Umbria per la pace”).
1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione “Umbria per la pace”, persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le Province di Perugia e Terni, con i Comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l’intento di perseguire le seguenti finalità:
a) realizzare un efficace coordinamento programmatorio ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale;
b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell’Umbria come terra di pace;
c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.
2. L’adesione della Regione alla Fondazione è subordinata, in particolare, alla condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente:
a) il perseguimento delle finalità sancite dal comma 1 e lo svolgimento delle funzioni indicate all’art. 3;
b) la nomina del Presidente della Fondazione da parte della Giunta regionale;
c) l’approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della Giunta regionale;
d) l’adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo le modalità indicate dallo Statuto. Va comunque assicurata agli Enti pubblici fondatori la maggioranza negli organi della Fondazione;
e) l’attribuzione al Consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del Collegio dei revisori.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione e all’adesione della Regione.

Art. 3. (Funzioni della Fondazione “Umbria per la pace”).
1. La Fondazione “Umbria per la pace” dovrà svolgere le seguenti funzioni:
a) promuovere un’attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai diritti umani;
b) sostenere, coordinare e promuovere l’impegno per la pace di singoli, associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale;
c) sostenere l’organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali che si svolgono in Umbria;
d) favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale;
e) realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali;
f) promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della pace e dello sviluppo.
2. La Fondazione “Umbria per la pace” dovrà inoltre:
a) valorizzare le principali iniziative promosse nella regione e il loro inserimento nella programmazione internazionale;
b) sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.

Art. 4. (Fondo di dotazione e contributo annuale).
1. La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione.
2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.
3. L’erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d’attività della Fondazione che va trasmesso alla Giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
4. Lo Statuto e l’attività della Fondazione devono assicurare il rispetto dei seguenti criteri:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall’inizio e dalla fine dell’esercizio finanziario, che va dal 1° maggio al 30 aprile successivo;
b) la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio;
c) la Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.
5. Qualora, nell’arco di un biennio, la Fondazione non consegua il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l’incarico di gestire l’attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 30.000.000 da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa al cap. 1023 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione “Umbria per la pace”».
2. E’ altresì autorizzata per l’anno 2000, per le finalità di cui all’art. 4, comma 2 della presente legge la spesa di lire 70.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1024 di nuova istituzione denominato: «Contributo ordinario annuale alla Fondazione “Umbria per la pace”».
3. All’onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai commi 1 e 2 relativi all’anno 2000 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 780 previsto per detto esercizio, Rif. bilancio pluriennale 6122051.
4. Per gli anni 2001 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell’art. 5, comma 2 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 6. (Abrogazione).
1. E’ abrogata la legge regionale 2 agosto 1994, n. 21.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale abrogata dal comma 1.

Art. 7. (Norma finale).
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

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