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Umbria LR 09/00Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società Operaie di Mutuo Soccorso dell’Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale

di Redazione

LR del 27 gennaio 2000, n. 9
Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società Operaie di Mutuo Soccorso dell’Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale
(BU del 9 febbraio 2000, n. 6)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione dell’Umbria in attuazione dell’art. 12 del proprio
Statuto riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali
delle Società di Mutuo Soccorso costituite, senza fini di lucro, ai
sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 di seguito denominate
S.O.M.S.

2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale,
di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno
finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del
patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura
della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della
conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle
società, con particolare riferimento a quelle in attività da
cinquant’anni e dispone interventi finanziari per il recupero e
l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei
suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura
mutualistica.

ARTICOLO 2
(Interventi finanziabili)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 e
nell’ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di
esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la
realizzazione di interventi riguardanti:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili
di proprietà delle S.O.M.S. in cui esse hanno sede e svolgono
l’attività sociale;

b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali
connessi con l’attività sociale, nonché interventi di conservazione e
restauro del materiale storico documentario;

c) la ristrutturazione degli immobili o porzioni di essi, concessi in
utilizzo sulla base di convezioni pluriennali ai Comuni in cui gli
stessi sono ubicati.

ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)

1. Per l’ammissione ai benefici di cui alla presente legge e per la
presentazione delle relative istanze si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.

2. Per le opere di cui alla lett. a) dell’art. 2 della presente legge
le relative istanze devono essere integrate da copia del progetto di
massima e da perizia estimativa da cui sia desumibile il costo
complessivo degli interventi da realizzare. Per le opere di cui alla
lett. b) dell’art. 2, le istanze devono essere corredate dal
preventivo dei costi e della relativa nota di specificazione delle
spese. Per le opere di ristrutturazioni di cui alla lett. c) dell’art.
2 l’istanza di contributo deve essere integrata da perizia estimativa
degli interventi da realizzare e da copia della convenzione tra Comune
e S.O.M.S.

3. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all’art. 7 del
Regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.

ARTICOLO 4
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui alle lett. a)
e c) dell’art. 2 avviene con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento alla presentazione della copia del progetto
approvato e di copia dell’avvenuta stipula di contratto di esecuzione
dei lavori da parte delle S.O.M.S. o di una dichiarazione equivalente
nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di
tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.

2. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera
b) dell’art. 2 è subordinata alla certificazione di avvenuta
acquisizione dei beni e della realizzazione degli impianti

ARTICOLO 5
(Controlli Regionali e decadenza dei benefici)

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione degli
interventi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione
di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche,
può disporre la revoca totale e parziale dei contributi assegnati.

ARTICOLO 6
(Iniziative promozionali regionali)

1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione promuove, previa
indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Umbria con
particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato
conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle
bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le
seguenti iniziative:

a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca
specializzata sulle S.O.M.S., con particolare riferimento a quelle
umbre;

b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale
iconografico delle S.O.M.S.;

c) l’organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi
sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle S.O.M.S. per la
predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) l’organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del
patrimonio storico — culturale delle S.O.M.S., sia per lo studio e
l’analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi
per i cittadini impegnati nelle attività delle S.O.M.S.;

e) l’assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate
allo studio e alla ricerca sulle origini storico — sociali delle
S.O.M.S.

ARTICOLO 7
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di
contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge secondo le modalità di cui all’art. 9
del Regolamento regionale 14 agosto 1997, n.27.

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito per
l’esercizio finanziario 2000 il capitolo 2875 denominato: “Contributi
alle Società Operaie di Mutuo Soccorso dell’Umbria S.O.M.S.”.

2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle
dotazioni finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.

Note:
LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

— di iniziativa dei Consiglieri Piccioni e Gobbini, depositata alla
Presidenza del Consiglio regionale il 16 giugno 1999, atto consiliare
n. 1712 (VIa Legislatura).

— Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente
“Servizi e politiche sociali — Igiene e sanità — Istruzione — Cultura
– Sport”, il 21 giugno 1999.

— Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente con
parere e relazione del Presidente Gobbini, il 3 novembre 1999 (atto n.
1712/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del
20 dicembre 1999, deliberazione n. 758.

— Legge vistata dal Commissario del Governo il 22 gennaio 2000.

AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta
delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della
Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta), ai sensi
dell’art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 Dicembre 1987, n.
54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Note all’art. 1, comma 1:

– Il testo dell’art. 12 dello Statuto regionale approvato con legge 23
gennaio 1992, n.44 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.26 del 1° febbraio
1992 e nel B.U.R. n.8 del 21 febbraio 1992), è il seguente:

“Art. 12.

1. La Regione riconosce la funzione sociale dell’associazionismo e ne
favorisce la diffusione.

2. La Regione considera le associazioni di volontariato come soggetti
di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento
degli interessi generali e ne agevola la formazione e l’attività”.

– La legge 15 aprile 1886, n.3818 recante “Costituzione legale delle
società di mutuo soccorso”, è pubblicata nella G.U. n.100 del 29
aprile 1886.

Nota all’art. 3, commi 1 e 3:

– Il testo degli artt. 2, 3 e 7 del regolamento regionale 14 agosto
1997, n. 27 recante “Criteri e modalità per la concessione da parte
della Regione e degli enti regionali di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali” (pubblicato nel B.U.R.
n.39 del 20 agosto 1997), è il seguente:

“Art. 2. (Ammissione ai benefici).

1. L’ammissione ai benefici economici, ove non sia diversamente
stabilito, è deliberata dalla Giunta regionale o dagli organi
esecutivi degli enti regionali competenti.

2. Sono ammesse prioritariamente al contributo sulla base di un
programma annuale indicante le categorie dei soggetti e delle
iniziative ammissibili, le iniziative cui partecipano soggetti
pubblici o privati. L’ammissione è disposta in base ai seguenti
criteri:

a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) valorizzazione del territorio regionale;

c) validità, rispetto alla struttura economica, sociale e culturale
regionale e locale;

d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali
o settori di intervento;

e) idoneità a concorrere alla promozione dell’immagine dell’Umbria.

3. Non sono ammesse le istanze per iniziative che hanno già
beneficiato di risorse previste dalla legge regionale o da piani o
programmi regionali di settore, nonché quelle escluse, per ragioni di
merito, dai medesimi piani e programmi settoriali.

4. L’elenco dei beneficiari è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
regionale.

Art. 3. (Presentazione delle istanze).

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici di cui al
presente regolamento sono indirizzate, entro il 30 aprile di ogni
anno, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente dell’ente
regionale competente e devono essere formulate in base alla
modulistica di cui al successivo articolo 9.

2. Le istanze possono essere consegnate a marzo e in tal caso fa fede
il timbro datario apposto su copia dall’ufficio ricevente o spedite a
mezzo raccomandata e in tal caso fa fede la data apposta dall’ufficio
postale accettante.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta
regionale per iniziative di particolare interesse regionale.

Art. 7. (Istanze di enti per benefici riferiti a singole iniziative).

1. Le istanze proposte da organismi pubblici o privati finalizzate ad
ottenere il concorso regionale al finanziamento di manifestazioni,
progetti e iniziative in genere, d’interesse della Regione, devono
essere corredate dal programma dettagliato delle iniziative stesse,
indicando il tempo ed il luogo di effettuazione e fornendo il
preventivo finanziario, dal quale risultino in modo analitico le spese
e le entrate previste.

2. L’erogazione dei benefici di cui al comma 1 è disposta a
conclusione dell’iniziativa e a seguito della presentazione di un
dettagliato e documentato rendiconto e fino ad un massimo del 50 per
cento della spesa sostenuta.

3. Nell’ipotesi di iniziative indette da enti locali, il concorso
regionale al finanziamento è condizionato al fatto che un contributo
pari almeno al 50 per cento della spesa sia assicurato dagli enti
locali interessati all’iniziativa.

4. I soggetti destinatari di benefici regionali, ai sensi del presente
articolo devono dare idonea pubblicità del concorso finanziario della
Regione”.

Nota all’art. 7, comma unico:

– Il testo dell’art. 9 del regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27
(si veda la nota all’art. 3, commi 1 e 3), è il seguente:

“Art. 9. (Modulistica).

1. La Giunta regionale predispone la modulistica necessaria per dare
attuazione al presente regolamento”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione dell’Umbria.

Data a Perugia, addì 27 gennaio 2000

BRACALENTE

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