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di Redazione

Olografo o pubblico. Quota legittima o quota disponibile. Tasse, debiti, donazioni, diritti dei parenti.
Un notaio ci introduce ai segreti di eredità e testamenti di Domenico Chiofalo*
I l diritto successorio è l’insieme di regole che determinano le sorti del patrimonio di una persona alla sua morte. Eventuali obblighi assunti prima di tale momento o accordi di ogni tipo tra i futuri possibili eredi non hanno alcun effetto.
La successione può avvenire con un testamento che la regola secondo la propria volontà oppure lasciando che sia la legge a individuare gli eredi. Chi è chiamato all’eredità è obbligato a pagare le relative imposte stabilite dallo Stato.Nel primo caso si ha la successione testamentaria e i beneficiari sono individuati dal defunto, che può scegliere anche conviventi, amici, associazioni benefiche, con i limiti previsti dalla legge a garanzia di determinate categorie di familiari. Nel secondo caso si ha la successione legittima , nella quale l’individuazione degli eredi avviene per legge.

Successione legittima
La legge prevede che solo alcuni soggetti – i parenti fino al sesto grado e il coniuge – abbiano diritto di succedere secondo un determinato ordine. Le regole previste per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (il parente più prossimo esclude gli altri).
Non sempre, pertanto, è agevole avere un quadro completo e preciso della successione e vari possono essere i casi che si presentano a seconda della composizione familiare ( vedi tabella ) o di altre vicende (rinunzie all’eredità, sussistenza di figli dell’erede rinunziante, coniuge separato, presenza di fratelli o sorelle unilaterali); è, pertanto, opportuna la consulenza di un professionista super partes come il notaio che può chiarire al meglio la situazione. In mancanza del coniuge o di parenti fino al sesto grado, la successione si devolve allo Stato.

Successione testamentaria
Il testamento è il documento con cui qualsiasi persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, può regolare la destinazione del suo patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il contenuto del testamento può riportare anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come il riconoscimento di un figlio naturale o disposizioni sulla propria sepoltura. Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo ed il testamento pubblico .
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto esclusivamente dal testatore; può essere, pertanto, predisposto autonomamente, anche non in presenza del notaio. Al momento della morte del testatore, chi è in possesso del testamento, per darne esecuzione, deve presentarlo ad un notaio per la sua pubblicazione.
Il testamento pubblico, invece, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; è un atto notarile vero e proprio con il quale il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, che è scritta dal notaio stesso, il quale ne dà, poi, lettura al testatore. La legge prevede particolari formalità anche per il caso in cui il testatore, per gravi problemi fisici o per analfabetismo, non possa sottoscrivere e per il testamento del muto, sordo o sordomuto.Durante la vita del testatore, non potrà essere fornita né dal notaio né da terzi alcuna notizia sull’esistenza o meno di testamenti.
Questo tipo di testamento dà senz’altro maggiori garanzie, soprattutto nei casi più complessi, di non essere dichiarato invalido, grazie all’intervento notarile, e non rischia di essere smarrito o distrutto in quanto il notaio lo custodisce nei propri atti e provvederà alla sua pubblicazione non appena avrà conoscenza della morte del testatore. Se non si sa chi sia il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico, si può chiedere al presidente del Consiglio notarile del luogo di fare una ricerca presso il locale Archivio notarile, oppure presso il ministero della Giustizia, dove è istituito il Registro generale dei testamenti.
È fondamentale sapere che il testamento può essere sempre modificato o revocato, in tutto o in parte. Si può modificare un testamento olografo anche con uno pubblico e viceversa. L’ultimo testamento prevale sui precedenti, pur in assenza di una revoca espressa, se si dispone dei beni in modo incompatibile con le precedenti disposizioni.

Legittimari
La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità ( legittima ) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge. A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli a volte molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità ( disponibile ) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.
C’è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento (e di donare): se il testamento, o le eventuali donazioni fatte in vita, pur sempre validi ed efficaci, ledono i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci. È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al proprio notaio per evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commerciabilità per i beni oggetto del testamento o della donazione.

Accettazione dell’eredità
Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa con un atto scritto davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti . Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di: rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che l’eredità potrebbe passare ai figli) o di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti dell’eredità.


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