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TV/Minori: nuovo codice di autoregolamentazione
Un fascia televisiva che tenga conto delle esigenze di tutti e una "televisione per i minori", con tre livelli di protezione (generale, rafforzata e specifica). Ecco il testo
di Redazione
Un fascia televisiva che tenga conto delle esigenze di tutti (dalle 7 alle 22,30) e una ”televisione per i minori” (dalle 16 alle 19), con tre livelli di protezione (generale, rafforzata e specifica) per gli spot pubblicitari, per tutelare i minori dalle violenze del piccolo schermo: e’ quanto prevede il codice di autoregolamentazione tv e minori firmato oggi, che istituisce anche un comitato di controllo per vigilare sull’applicazione del codice stesso, con poteri di intervento nei confronti delle emittenti non in regola, e con la possibilità di sottoporre le delibere adottata all’attenzione dell’ Autorità per le Comunicazioni che in caso di violazioni di legge puo’ dare multe fino a 250 mila euro, e in caso di grave e reiterata violazione puo’ decidere la sospensione o revoca della licenza.
PREMESSE: ”Le imprese tv – ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalita’ e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla. Il Codice e’ rivolto a tutelare i diritti e l’integrita’ psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di eta’ piu’ debole (0~14 anni)”.
PRINCIPI GENERALI – Tra l’altro, le tv si impegnano aiutare gli adulti, famiglie e minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni tv, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualita’ che alla quantita’; cio’ per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi; collaborare col sistema scolastico; assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato.
PARTECIPAZIONE MINORI A TRASMISSIONI – Le tv si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni tv avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro eta’ e la loro ingenuita’, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimita’ e a quella dei loro familiari.
PROGRAMMAZIONE TV PER TUTTI (7-22.30) – deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di eta’, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della liberta’ di informazione e di impresa, nonche’ del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore. Tuttavia, tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, e’ presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le tv si impegnano a dare esauriente e preventiva informazione, ad adottare sistemi di segnalazione del tipo di programmi.
SPECIFICHE LIMITAZIONI – Interessano i programmi di informazione (impegno a far si’ che si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie); film, fiction e spettacoli vari (impegno a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in tv dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario); trasmissioni di intrattenimento (si impegnano a non trasmettere spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo e nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi).
LA FASCIA PROTETTA (16-19) – Le tv si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia protetta di programmazione, tra le ore 16 e le ore 19, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.
PRODUZIONE PROGRAMMI – Le tv che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni: che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento; che soddisfino le principali necessita’ dei minori come la capacita’ di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona; che accrescano le capacita’ critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività; che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI – Le tv nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori.
PUBBLICITA’ – Le tv s?impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi.
COMPETENZE E POTERI DEL COMITATO – D’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre: ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione; ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione. Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili.
RAPPORTI CON L’AUTHORITY – Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l’indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento – anche successivo – tenuto dall’emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge con riferimento alla emanazione delle sanzioni dalla legge 249/97.
LE SANZIONI PREVISTE DALLE LEGGI 223/90 e 249/97 – Il combinato disposto dell’attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 – art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 – art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO – Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo un Regolamento di funzionamento
ASSOCIAZIONE – Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi all’approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un’Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilita’ di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da parte di enti istituzionali.
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