Sostenibilità

Tutto sui quesiti del referendum

Oggi VITA.it presenta una scheda sui quesiti referendari. Da stampare e diffondere

di Redazione

Privatizzazione dell’acqua, energia nucleare e legittimo impedimento, sono questi i temi sui quali gli italiani dovrebbero esprimersi al referendum del 12 e 13 giugno.

Il referendum del 12 e 13 giugno innanzitutto è abrogativo, ovvero si vota SI se si è favorevoli all’abrogazione della legge in vigore, si vota no se si ritiene che la legge in oggetto non debba essere modificata. I decreti in questione, infatti, sono già stati approvati dal Parlamento, quindi il cittadino deve decidere se far cadere o meno tali leggi. 

Votando SI, dichiariamo di essere contrari alla privatizzazione dell’acqua, contro il ritorno al nucleare e contro al “legittimo impedimento”. Votando NO, dichiariamo di essere d’accordo con quanto è già in vigore e cioè di essere d’accordo alla privatizzazione dell’acqua, al ritorno del nucleare e riteniamo sia giusto mentenere nel nostro ordinamento il “legittimo impedimento”. La validità del referendum abrogativo dipende dal raggiungimento del quorum, ossia il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

Sul settimanale VITA in edicola inoltre, speciale sul referendum per l’acqua. Conseguenze, interviste, scenari del dopo voto.

PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA

Su questo tema vertono due diversi quesiti:

Il primo quesito, secondo l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, è il seguente:

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione

«Volete voi che sia abrogato l’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall’art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e dall’art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea” convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?»

VOTA SI’: chi è contrario alla privatizzazione dell’acqua

VOTA NO: chi è favorevole alla privatizzazione dell’acqua

Con il quesito si propone infatti l’abrogazione dell’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008 , relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

La normativa, approvata dal Governo Berlusconi, stabilisce come modalità ordinarie di gestione del servizio idrico l’affidamento a soggetti privati attraverso gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%. Non solo, la norma disciplina le società miste collocate in Borsa che, se vorranno mantenere l’affidamento del servizio, dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015.

Il secondo quesito, recita: “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma

«Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?».

VOTA SI’: chi è contrario al ricarico del 7% sulla bolletta dei cittadini a compensazione del capitale investito da parte dell’azienda

VITA NO: chi è favorevole al ricarico del 7% sulla bolletta dei cittadini a compensazione del capitale investito da parte dell’azienda

Si propone infatti l’abrogazione dell’’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico è determinata tenendo conto dell’ “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.

L’abrogazione parziale è legata alla parte di normativa che permette al gestore del servizio idrico di ottenere quindi profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a logiche di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio stesso.

ENERGIA NUCLEARE

Il quesito sull’atomo è il seguente:

Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme

La norma fa parte del decreto legge recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” firmato il 25 giugno 2008 e convertito in legge “con modificazioni” il 6 agosto dello stesso anno.

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?».

VOTA SI’: chi è contrario al ritorno del nucleare in Italia

VOTA NO: chi è favorevole al ritorno del nucleare in Italia

Il comitato “vota SI per fermare il nucleare” spiega le ragioni del voto abrogativo. Eccone alcune:

1. Le centrali nucleari non sono sicure
Non stiamo parlando solo di Fukushima, ma anche di nuovi reattori. Sono già tre le agenzie europee per la sicurezza nucleare che hanno bocciato il reattore EPR di Areva, lo stesso che Enel vorrebbe costruire in Italia: sono la britannica HSE’sND, la finlandese STUK e la stessa agenzia francese ASN.

2. Anche se siamo circondati da reattori non significa che costruirli in Italia manterrebbe inalterato il rischio.
Il rischio in caso di incidente nucleare è puntuale, ovvero è tanto maggiore quanto si è più vicini alla sorgente di radiazioni. E Fukushima ne è un esempio. Inoltre, va segnalato che molti paesi stanno, al contrario, abbandonando l’atomo, come la Svizzera e la Germania.

3. La questione delle scorie nucleari non è risolta.
Attualmente non esistono soluzioni valide. Dalla “vetrificazione” ai depositi definitivi, nulla sembra funzionare. Pensate che negli Stati Uniti è dal 1978 che si sta studiando un deposito definitivo per le scorie radioattive a più alta intensità nel sito di Yucca Mountain, nel deserto del Nevada. I suoi costi di costruzione supereranno i 54 miliardi di dollari e non è affatto certo che entrerà mai in funzione.

4. Il nucleare non costa meno e i numeri dimostrano che nel mondo non vi è alcun rilancio.
Le stime più recenti fatte negli Stati Uniti dimostrano che al 2020 il costo del kilowattora nucleare da nuovi impianti sarà maggiore del 75% rispetto a quello del gas e del 27% rispetto all’eolico. Tutto a carico dei contribuenti. Non solo, in termini relativi il peso del nucleare nella produzione globale di elettricità è sceso dal 17,2% del 1999 al 13,5% del 2008 (International Energy Agency, 2010). Siamo veramente sicuri che sia l’energia del futuro?

 

LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Cos’è anzitutto il “legittimo impedimento”? Nel diritto processuale penale italiano, il legittimo impedimento è l’istituto che permette all’imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. Il Senato ha approvato il ddl (disegno di legge) il 10 marzo 2010 che introduce il “legittimo impedimento”, tramite due voti di fiducia. La legge prevede che il presidente del Consiglio dei ministri possa invocare il legittimo impedimento a comparire in un’udienza penale, qualora imputato, in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo (art.1, comma 1). Per i ministri invece costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati, l’esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni (art.1, comma 2).

Ma ecco il quesito:

«Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?».

VOTA SI: chi è contrario al legittimo impedimento

VOTA NO: chi è favorevole al legittimo impedimento

 

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