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Tutti gli interventi anti-sisma

Enti locali

di Redazione

Apartire dal 26 settembre, giorno in cui si è verificata la prima scossa di terremoto nell?Italia centrale, sono stati numerosi gli interventi delle amministrazioni locali dell?Umbria e delle Marche a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Inoltre la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 ottobre ha approvato un documento che sollecita, oltre all?impegno dello Stato, l?intervento diretto dell?Unione Europea e la solidarietà delle altre regioni. Diamo di seguito un elenco di provvedimenti legislativi varati. Regione Marche. Legge regionale n. 62 del primo ottobre 1997. Interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici del 26 settembre 1997. B.U. n. 70 del 3 ottobre 1997 e B.U. n. 1 del 17 ottobre 1997, edizione speciale. La legge dispone che la Regione concorra alle spese per gli interventi di assistenza alle popolazioni dei comuni colpiti, provvedendo in particolare alla tutela dell?incolumità delle persone e all?igiene pubblica. Viene inoltre disposta l?erogazione di fondi sulla base delle esigenze necessarie e indifferibili per il superamento dell?emergenza, segnalate di volta in volta dai sindaci dei Comuni bisognosi, sempre in modo coordinato rispetto agli interventi disposti dallo Stato. Regione Marche. Decreto del presidente della giunta regionale n. 215 del 27 settembre 1997 e successiva integrazione effettuata con decreto n. 219 del 30 settembre 1997. Utilizzazione del personale tecnico per venire incontro alle necessità dei terremotati. B.U. n.1 del 17 ottobre 1997, edizione speciale. In base a quanto disposto dalla legge regionale numero 11 del 1996, il presidente della giunta delle Marche ha disposto l?utilizzazione con effetto immediato di tutto il personale tecnico per le necessità conseguenti al sisma. Regione Marche. Deliberazione della giunta regionale n. 2511 del 6 ottobre 1997. B.U. n.73 del 16 ottobre 1997. Con questa deliberazione, la giunta regionale marchigiana ha predisposto l?attuazione delle disposizioni previste dalla Legge regionale numero 62 del primo ottobre 1997, riguardante gli interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici del 26 settembre 1997. Regione Umbria. Ordinanza del presidente della giunta regionale numero 29 del 30 settembre 1997. Nomina di un vicecommissario delegato alla protezione civile. In B. U. n. 46 del 3 ottobre 1997. Con la presente ordinanza della giunta, viene nominato un vice commissario delegato della protezione civile, in base a quanto era già stato stabilito nella Ordinanza del ministro dell?interno n. 2668 del 28 settembre 1997. Si stabilisce che al vice commissario delegato sia affidato il coordinamento degli interventi della protezione civile diretti a fronteggiare i danni e i disagi del sisma. Regione Umbria. Ordinanza del presidente della giunta regionale numero 33 del 30 settembre 1997. Coordinamento delle attività del vicecommissario delegato alla protezione civile. B. U. n. 46 del 3 ottobre 1997. Acompletamento dell?Ordinanza regionale n. 29 di cui sopra, la presente ordinanza del presidente della giunta regionale dell?Umbria stabilisce specificatamente le competenze del commissario delegato relative alle attività di coordinamento degli interventi. Regione Toscana. Legge regionale del 5 novembre 1997. Istituzione dell?Albo per le cooperative sociali. In via di pubblicazione.Il consiglio regionale ha approvato una normativa che disciplina i criteri per l?istituzione di un Albo per le cooperative sociali e i loro rapporti con gli enti locali e le istituzioni in vista della stipula di convenzioni pubblico-private. In particolare nel testo vengono definite le caratteristiche di questa forma di volontariato quali, l?assenza dei fini di lucro, la comprovata opera di solidarietà, lo svolgimento di attività di interesse pubblico, la democraticità dell?organizzazione interna, l?obbligo di approvazione del bilancio annuale e infine la comprovata iscrizione all?Albo regionale per il volontariato, già istituito da tempo presso ciascuna delle Regioni italiane. Le cooperative sociali verranno suddivise in tre sezioni distinte, in base alle attività svolte (A: tutti i servizi socio sanitari; B: le attività agricole, artigianali, commerciali finalizzate all?inserimento lavorativo; C: i consorzi costituiti almeno al 50 per cento da cooperative iscritte all?Albo). Inoltre la Regione Toscana, per incoraggiare ulteriormente questa forma di associazionismo non profit, ha istituito un apposito fondo di dotazione presso la Fidi Toscana, al fine di agevolare l?accesso al credito da parte di quelle cooperative che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte come l?acquisto di terreni, l?acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati, l?acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature.

a cura di Alba Arcuri in collaborazione con “Centro servizi Intesa”


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