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Tutte le risorse per il volontariato

Start up/1. Le fonti di finanziamento secondo la legge 266.

di Paola Mattei

Tra circa un mese debutterà la nostra associazione di volontariato, che presto sarà iscritta ai registri regionali del Veneto. Lavoreremo all?inizio in un centro ricreativo per ragazzi in difficoltà familiare, con l?ambizione, un giorno, di aprirne uno gestito da noi. Abbiamo un dubbio: partiamo con pochissimi fondi, raccolti tra le nostre famiglie. Ma per andare avanti servono finanziamenti. Quali canali esistono per associazioni come la nostra? È difficile ricevere fondi pubblici? E gli sponsor privati? Cosa dice la legge?

Le risorse economiche delle odv iscritte nel registro regionale sono le seguenti: contributi degli aderenti; contributi da privati; contributi dalla Regione, enti pubblici ed enti locali; dal Centro servizio del volontariato; contributi statali; contributi da organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi da convenzioni; entrate da attività commerciali e produttive marginali; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 266/91. Vediamo le più comuni.
Da aderenti e da privati. Oltre che mediante le quote sociali previste dallo statuto o da un apposito regolamento approvato dall?assemblea dei soci o dal direttivo (che non sono erogazioni liberali), i soci, così come cittadini e imprese, possono contribuire alla gestione economica dell?associazione mediante liberi contributi. L?articolo 13 del dlgs 460/1997 e l?articolo 14 del l. 80/2005 (+Dai -Versi) prevedono un beneficio fiscale a favore dei privati e delle imprese che effettuano l?erogazione liberale.
Regioni, enti pubblici e locali. Molte leggi regionali (in Veneto, la 40/1993) prevedono che la Regione, gli enti locali e/o le istituzioni pubbliche del territorio possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti. Spesso l?iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi concessi da qualsiasi ente pubblico. Csv. I Centri di servizio per il volontariato in base all?articolo 14 bis della legge 40/1993 e 1/1995 forniscono servizi alle odv e sostengono progetti promossi dalle medesime organizzazioni e approvati dallo stesso Centro di servizio, in base alle indicazioni del Comitato di gestione, in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dell?articolo 2 del dm del Tesoro del 21 novembre 1991.
Contributi statali. Lo Stato, attraverso l?Osservatorio nazionale per il volontariato, in base all?articolo 12 della legge 266/91 approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali, da odv iscritte nei registri regionali, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l?applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
Convenzioni. In base all?articolo 7 della 266/91, lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le odv iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali. Devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità dei servizi e le modalità di rimborso delle spese. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione. L?articolo 5 della 266/91 prevede fra le risorse economiche anche le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il decreto del ministero delle Finanze 25 maggio 1995, n. 3263 determina i criteri per l?individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle odv. L?articolo 10 del dlgs 460/1997 consente alle onlus di svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali/statutarie, che possono essere ricondotte a due tipologie fondamentali: attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell?assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell?arte e tutela dei diritti civili; attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Sono attività quali la vendita di articoli pubblicitari e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

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