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Turismo accessibile: viaggi aerei, pugno di ferro del Governo contro le discriminazioni

Sanzioni fini a 120mila euro per punire gli operatori che violano il Regolamento europeo 1107/2006 sui diritti delle persone con mobilità ridotta nei viaggi aerei

di Associazione Istituto Cortivo

Discriminare i disabili che viaggiano in aereo, negando loro l’assistenza a cui hanno diritto durante il volo e le fasi di imbarco e sbarco o, addirittura, rifiutandone la presenza, da oggi sarà punito severamente.

Il Governo italiano, infatti, ha emanato un decreto legislativo, entrato in vigore lo scorso 8 aprile, che prevede una serie di pene pecuniarie per i trasgressori del Regolamento europeo 1107/2006 sui diritti dei passeggeri aerei disabili, diventato operativo il 26 luglio 2008 a due anni dalla sua approvazione.

Le sanzioni vanno dai 5mila ai 120mila euro previsti per i casi più gravi, come il negato imbarco, a meno che il vettore aereo abbia deciso di non accettare a bordo il passeggero per motivi di sicurezza, così come previsto dal Regolamento comunitario.

A seconda dei casi, gli obblighi sono posti a carico dei vettori aerei, degli operatori turistici e dei gestori aeroportuali e le violazioni saranno accertate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) che disporrà le sanzioni amministrative previste dal decreto. I proventi delle sanzioni, invece, andranno in un fondo per finanziate iniziative in favore dei passeggeri con disabilità istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, non sarà più possibile rifiutare l’imbarco a causa di una disabilità, ma compagnie aeree e aeroporti dovranno attenersi a precisi standard riguardo i tempi di attesa per l’imbarco, lo sbarco, l’assistenza a terra e in volo. Il regolamento, infatti, prevede che “un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto” europeo e che non può rifiutare di “imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione”.

Uniche deroghe sono previste per rispettare gli “obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale, ovvero gli obblighi in materia di sicurezza” e nei casi in cui “le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta”.

Il Regolamento, però, parla chiaro: se la prenotazione non può essere accettata per questi motivi, “il vettore aereo, il suo agente o l’operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un’alternativa accettabile alla persona in questione”. Qualora l’imbarco venga rifiutato, “viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo”. Il Regolamento, inoltre, prevede che “i vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottino tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per telefono o via internet.
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, trasmette le informazioni in questione almeno 36 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito e al vettore aereo”.

Una volta avvenuta la partenza, “il vettore aereo effettivo comunica al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta presenti sul volo che richiedono l’assistenza”, specificando il tipo di aiuto richiesto. Qualora il passeggero abbia bisogno a bordo di un cane da assistenza, la presenza dell’animale sarà possibile previa notifica al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico.
L’assistenza deve essere garantita durante tutta la permanenza del passeggero in aeroporto fino al momento dell’imbarco sull’aereo, così come sancisce il Regolamento: “Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto europeo, spetta al gestore aeroportuale assicurare l’assistenza, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza”.

Ecco, nel dettaglio, i compiti che spettano ai gestori aeroportuali:
– consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal; spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione;
– adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
– imbarcarsi sull’aeromobile mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
– procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere, riporre e recuperare il bagaglio a bordo, procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile, sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
– procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli;
– procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
– prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
– recarsi ai servizi igienici in caso di necessità”.

Nel caso in cui l’attrezzatura per la mobilità di proprietà del passeggero disabile venga danneggiata o smarrita, al gestore aeroportuale spetta anche la sostituzione temporanea, “tenendo presente, però, – specifica il Regolamento – che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile”.  Ai vettori aerei “senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a  mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto” sottolinea la normativa, compete, invece, il “trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale, degli apparecchi medici e al massimo due dispositivi di mobilità per ogni persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche”.

Infine, “qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo – prescrive la norma – effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta”.

Prima ancora che il Regolamento Ue entrasse in vigore, qualche esempio di ‘best practice’ nel panorama italiano era già presente: è il caso dello scalo aeroportuale di Capodichino dove fin dal 2003 la Gesac (Società di gestione dell’aeroporto internazionale di Napoli), attraverso un processo di stretta collaborazione con la Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) e il Consiglio nazionale sulla disabilità (Cnd), si è impegnata a promuovere un progressivo adeguamento delle strutture, dai parcheggi e percorsi esterni, per proseguire poi con la progettazione dei servizi di assistenza all’imbarco e sbarco delle persone con disabilità e la formazione del personale, fino allo sviluppo delle procedure e dei mezzi e agli standard di qualità del servizio. La sperimentazione, denominata “collaudo civico”, è stata tra i protagonisti della due giorni di lavori svoltasi a Bruxelles l’1 e il 2 dicembre scorsi in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità.

Grazie all’entrata in vigore del Regolamento e del decreto legislativo, dunque, frasi del tipo “ci dispiace, ma non possiamo procedere all’imbarco” sono destinate a restare soltanto un brutto ricordo.

(Fonte: Articolo di Ester Trevisan del 24.4.2009)

Per approfondimenti: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

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