Welfare

Tribunali per i minorenni: ecco cosa cambia

Via libera a due disegni di legge presentati dal ministro della Giustizia Castelli, che riscrivono le regole della giustizia minorile, sia sul versante penale che su quello civile. Nel primo caso, il

di Benedetta Verrini

La scorsa settimana il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a due disegni di legge presentati dal ministro della Giustizia, Roberto Castelli, che riscrivono le regole della giustizia minorile, sia sul versante penale che su quello civile. Nel primo caso, il governo introduce un trattamento sanzionatorio più severo nei confronti dei minorenni che commettono reati. Nel secondo, il ddl punta a riorganizzare la materia ?minorile? nei tribunali civili. Ora la parola passa alle Camere. Il disegno di legge Castelli dedicato al settore civile predispone una delega al governo per la creazione di sezioni ?specializzate per la famiglia e per i minori? presso i tribunali e le Corti d?appello. L?obiettivo è quello di attribuire a un pool di giudici specializzati la competenza su tutte le tematiche riguardanti la famiglia e i minori. La relazione al disegno di legge ricorda che fino ad ora la materia era stata frammentata tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare, aspetto che ha provocato negli anni «inammissibili ritardi» e un «pericoloso abbassamento dell?accuratezza delle decisioni» dovuto a un deficit di specializzazione. Il provvedimento individua i criteri per l?assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate: saranno preferiti quelli con maggiore esperienza nel settore e provate attività di studio e di approfondimento della materia minorile. Ogni sezione sarà composta da quattro giudici, tutti togati. La scelta della collegialità, spiega la relazione, «appare offrire sicura garanzia di maggiore affidabilità e ponderazione delle decisioni». L?esclusione dei giudici onorari, cioè quei tecnici (psicologi, criminologi, psichiatri e assistenti sociali) che fino ad ora hanno affiancato i magistrati di carriera nelle decisioni riguardanti i minori, è stata dettata dalla «diffusa e avvertita necessità», si legge ancora nella relazione, «di recuperare interamente alla magistratura professionale il momento del giudizio, che le è istituzionalmente proprio, affidando invece alle competenze specialistiche degli attuali componenti privati compiti di collaborazione tecnica e di ausilio alla formazione degli elementi necessari al giudice per formare il proprio convincimento». In altri articoli, il provvedimento organizza gli aspetti operativi e transitori del ?passaggio di consegne? tra i diversi organi giurisdizionali, individuando le dotazioni di personale e le disponibilità finanziarie. Altro aspetto significativo: sarà il presidente della sezione specializzata l?organo competente a trattare la fase di comparazione personale dei coniugi in caso di separazione e divorzio, e avrà facoltà di prendere provvedimenti temporanei e urgenti nell?interesse dei coniugi e dei minori coinvolti. ?Stretta? penale Sul versante penale, il secondo ddl Castelli mette mano a un deciso inasprimento delle sanzioni. Protagonisti del processo penale minorile restano i Tribunali per i minorenni che, svuotati di ogni competenza civile, conservano il potere di giudizio sui minori che delinquono. All?art.2 il ddl stabilisce che il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d?appello, che lo presiede, un magistrato di tribunale ordinario e da «un esperto, avente i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni». Anche in questo caso, si assiste a una riduzione dei componenti ?laici? e del loro peso nel giudizio: come si è visto, nel civile la presenza di giudici onorari viene del tutto eliminata; nel procedimento penale gli esperti, psicologi e psichiatri, passano da due a uno. Si considerano imputabili (e in questo non sono stati apportati cambiamenti) i ragazzi con età compresa tra i 14 e i 18 anni. Invece di abbassare l?età per la punibilità (come era stato da più parti suggerito dopo i fatti di cronaca nera degli ultimi mesi, che avevano visto protagonisti minorenni), lo staff del ministero ha deciso di intervenire sul sistema delle sanzioni, che diventeranno più dure per i ragazzi più grandi. Lo sconto di pena, previsto per tutti i minorenni, è stato infatti ridotto da 1/3 a 1/4 per i minori con età compresa tra i 16 e i 18 anni. Maggiore rigore anche nelle misure collaterali. Secondo l?articolo 5, l?assistenza dei genitori al procedimento penale non sarà più obbligatoria, ma consentita «in quanto possibile». Gli artt. 7, 8 e 9 ampliano la possibilità di disporre o rinnovare le misure cautelari (tra cui il collocamento in comunità), in «caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi imposti o allontanamento ingiustificato dalla abitazione». In particolare, il ricorso alla custodia cautelare viene autorizzato in una più ampia casistica (compreso il caso di «disordini nell?ambito di manifestazioni pubbliche»). Infine, l?art. 15 stabilisce un drastico cambiamento nell?esecuzione della pena: i maggiorenni potranno scontare la pena negli istituti penitenziari per adulti, «tenuto conto della personalità dell’imputato o del condannato e della durata della pena». Ora, potevano restare negli istituti correzionali fino al compimento dei 21 anni.


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