Sostenibilità

Tribunali civili, contro il collasso si punta (anche) sulla conciliazione

Cittadini e legge

di Redazione

Il progetto di riforma
del governo prevede che,
in alcune materie, prima
di arrivare alla causa
si tenti obbligatoriamente una mediazione.
Un modo per evitare l’eterno ingorgo delle aule giudiziarie. Ecco nel dettaglio le novità
e i passaggi fondamentalidi Piero Pacchioli
Una riforma della giustizia civile che si occupa di quello che accade prima del processo e che immagina la conciliazione come pilastro fondamentale. Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, il parlamento ha conferito al governo la delega a regolare due aspetti importanti per la giustizia civile: la semplificazione del rito e le conciliazione. Il primo aspetto attende ancora una regolamentazione mentre per la conciliazione il governo ha già emanato lo schema di decreto legislativo che, dopo i pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato, su proposta del ministro della Giustizia, verrà emanato formalmente dal presidente della Repubblica.
Lo scopo del governo è quello di intercettare le richieste di giustizia prima che arrivino in tribunale. Impostazione assolutamente da condividere. Ma «si ha l’impressione che ci si illuda di usare la conciliazione per risolvere i problemi della giustizia civile. In realtà, l’esperienza di altri Paesi dimostra che la conciliazione funziona bene solo se affianca un sistema-giustizia a sua volta efficiente», commenta Roberto Barbieri, esperto di conciliazioni di Movimento Consumatori. Ma il ministro Angelino Alfano sostiene che «la mediazione è un pilastro fondamentale assieme alla riforma del processo civile. Gli altri due pilastri sono la semplificazione dei riti nel processo civile e un provvedimento straordinario per l’arretrato pendente». Quindi, sulla carta, la riforma della conciliazione dovrebbe inserirsi in una riforma più ampia della giustizia.
Come funzionerà
Per prima cosa la conciliazione riguarda solo determinate materie della giustizia civile. Sarà infatti obbligatoria solo per le questioni riguardanti il condominio, i diritti reali, le divisioni, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l’affitto di aziende, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Una buona parte delle controversie ricadranno sotto la previsione del nuovo decreto legislativo. La novità è che, da quando sarà in vigore la legge, chiunque voglia fare una causa in una delle materie indicate sopra, prima dovrà “esperire”, così si dice, il tentativo obbligatorio di conciliazione.Il procedimento
La conciliazione, o meglio la mediazione, si svolge presso un organismo abilitato dal ministero. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione.Il mediatore
Il mediatore è un soggetto che deve essere iscritto in un apposito albo e che deve possedere una formazione specifica. Nello specifico, non è il mediatore che deciderà la lite. Trattandosi di mediazione, sono le parti che devono arrivare a una soluzione “conciliativa”. La legge infatti prevede che «il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia».La conciliazione
Con il termine conciliazione si identifica l’accordo finale della mediazione. Se questo accordo viene raggiunto, l’accordo viene sottoscritto dalle parti. Quando invece l’accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo aver informato le parti delle possibili conseguenze di un rifiuto. Il verbale di accordo è omologato del presidente del tribunale e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.Spese processuali
Aspetto delicato è quello della condanna al pagamento delle spese. È bene valutare con attenzione la proposta che emerge in sede di conciliazione. Quando, in sede di conciliazione, si rifiuta una proposta e poi la sentenza del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice può condannare la parte che aveva rifiutato la proposta a sostenere le spese.

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