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Trento LP 14/93Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull’emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l’emergenza.
di Redazione
Legge Provinciale 29 aprile 1993, n. 14.
Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull’emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l’emergenza.
(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).
CAPO I
Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 «Sostegno alla
cooperazione per lo sviluppo».
Artt. 1. – 6.
(Omissis).
Art. 7.
1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti gli eventuali criteri generali di attuazione della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio.
CAPO II
Interventi per l’emergenza
Art. 8.
01. La Provincia è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che si verifichino sul territorio italiano o in altri paesi (1).
02. Fermo restando il limite massimo di spesa individuato dal comma 2, gli oneri relativi all’impiego di personale, all’acquisto di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, rientranti nelle competenze ordinarie delle strutture provinciali, possono essere assunti a valere sugli stanziamenti già autorizzati nel bilancio per le predette finalità. Le medesime spese possono essere effettuate dalla Provincia anche avvalendosi delle proprie agenzie o enti funzionali che vi provvedono utilizzando le assegnazioni di somme disposte a carico del bilancio provinciale, fatto salvo l’eventuale successivo rimborso a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 (1).
1. Per i medesimi fini, sentito il comitato tecnico di cui all’articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa ad enti, associazioni ed organismi operanti senza fini di lucro in provincia di Trento (2).
2. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all’attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste con le modalità di cui all’articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, fino all’importo annuo di lire 500 milioni. Il predetto limite è elevato a 1 miliardo per spese conseguenti a emergenze verificatesi sul territorio italiano (3).
2 bis. L’acquisto di beni e servizi o la realizzazione di interventi di cui ai commi 01 e 02 connessa a eventi calamitosi, comprovati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri che attesta lo stato di emergenza, può essere disposta con le modalità di cui all’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (1).
3. In prima applicazione della presente legge e a fini di solidarietà con le popolazioni della Somalia colpite dalla carestia e dalla guerra, è autorizzata la spesa di Lire 300.000.000 per l’acquisto e il trasporto di generi di prima necessità nonché per favorire la ripresa dell’agricoltura in Somalia. A tale scopo la Giunta provinciale, in accordo con i competenti organi dello Stato, stabilisce gli interventi e le modalità per la loro attuazione ed individua le strutture di destinazione.
Capo III
Modificazione alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 «Interventi nel
settore dell’emigrazione»
Art. 9.
(Omissis).
CAPO IV
Modificazione alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 «Valorizzazione
e riconoscimento del volontariato sociale»
Art. 10.
(Omissis).
CAPO V
Norme finanziarie e finali
Art. 11.
1. In sede di prima applicazione delle modificazioni introdotte dall’articolo 1 all’articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione di cui al comma 2 bis del predetto articolo 3 è indetta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.
1. Per i fini di cui all’articolo 8 è autorizzata l’ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1993.
Art. 13.
1. Alla copertura dell’onere di Lire 300.000.000 derivante dall’applicazione dell’articolo 12, a carico dell’esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi del programma di Giunta (spese in conto capitale)», indicata nell’allegato n. 5 di cui all’articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».
2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell’importo di Lire 10.000.000 derivanti dall’applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell’esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa – tabella B – per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi del programma di Giunta (Spese correnti)» nell’allegato n. 4 di cui all’articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
3. Ai maggiori oneri valutati nell’importo di Lire 10.000.000 derivanti dall’applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell’esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l’utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all’articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 14.
1. Nello stato di previsione della spesa – tabella B – per l’esercizio finanziario 1993, di cui all’articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
2. Nell’allegato n. 3 di cui all’articolo 8 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 è inserito il seguente capitolo:
84166 – Spese e contributi per fronteggiare interventi di emergenza.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all’articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all’articolo 13 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma», nel settore funzionale «Oneri ripartibili», programma «Progetti intersettoriali» ed area di intervento «Interventi del programma di Giunta» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con variazioni in aumento, di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 15.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
_____________________
(1) Comma aggiunto dall’art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.
(2) Comma così modificato dall’art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.
(3) Comma così sostituito dall’art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.
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