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Trentino Alto Adige LR 20/88IPABNorme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

di Redazione

Legge Regionale 26 agosto 1988, n. 20.
Norme in materia di istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza.
(B.U. 6 settembre 1988, n. 40).

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1. Norme applicabili.
1. Le norme della presente legge si applicano alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede
nella Regione Trentino – Alto Adige. Per quanto nella medesima
non previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni della
legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni,
nonché i regolamenti emanati per la sua esecuzione.

Art. 2. Classificazione.
1. Le IPAB aventi sede e operanti nel territorio della regione
sono classificate in tre categorie, sulla base dei seguenti criteri:
a) ambito territoriale dell’attività istituzionale;
b) caratteristiche dei servizi forniti;
c) volume del bilancio;
d) numero dei dipendenti previsti in pianta organica e a rapporto convenzionale.
2. Le istituzioni sono assegnate alle singole categorie, sulla
base dei punteggi complessivi conseguiti con l’applicazione
dei coefficienti numerici stabiliti nella tabella allegata.
3. L’assegnazione ad una categoria è disposta dalla
Giunta della Provincia autonoma nel cui territorio ha sede
l’istituzione ed è soggetta a revisione ogni quinquennio.
4. Si procede altresì a revisione della categoria assegnata in
caso di fusione o di altra riforma dell’istituzione, ovvero, su
domanda dell’istituzione o del comune in cui essa ha sede,
quando, per intervenuta modificazione di uno o più
degli elementi di cui al comma 1, debba essere disposta
l’assegnazione ad una nuova categoria.

Art. 3. Statuto.
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 4. Organi di amministrazione
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 5. Compatibilità e decadenza.
1. Non possono ricoprire la carica di amministratore di
un’IPAB coloro che si trovano in una delle situazioni
che costituiscono causa di ineleggibilità e incompatibilità
per l’elezione degli organi dell’amministrazione comunale
secondo la legislazione regionale.
2. Possono far parte degli organi di amministrazione
di un’IPAB gli ecclesiastici e i ministri del culto.
3. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di
amministratore di un’IPAB i consiglieri del comune in
cui ha sede l’istituzione.
4. Gli amministratori che si trovino in una delle condizioni
previste ai commi precedenti decadono dalla carica, qualora
non ne rimuovano la causa entro dieci giorni dalla notifica
della nomina da parte della Giunta provinciale.
5. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale
su iniziativa dell’amministrazione dell’ente, dell’autorità
comunale o d’ufficio.

Art. 6. Gruppi linguistici.
1. Salva la diversa previsione delle tavole di fondazione,
la composizione degli organi di amministrazione delle IPAB
della provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza
dei gruppi linguistici esistenti nel territorio in cui l’istituzione
esplica, a sensi dello statuto, la propria attività secondo i
criteri di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.

Art. 7. Compensi.
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 8. Controlli.
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 9. Registro delle IPAB.
1. Presso l’ufficio competente per materia di ciascuna
Provincia autonoma è tenuto il registro delle IPAB.
2. Nel registro sono inseriti e mantenuti aggiornati i seguenti
dati relativi ad ogni istituzione:
a) la denominazione;
b) la sede;
c) le finalità e la concreta attività svolta;
d) la composizione degli organi di amministrazione;
e) gli estremi dei provvedimenti di erezione e di approvazione dello statuto.
3. La Regione, ai fini della tenuta del registro,
trasmette alle Province autonome di Trento e di Bolzano
copia dei provvedimenti di approvazione degli statuti e
delle modificazioni ad essi apportate.
4. Ai fini del coordinamento, le Province autonome
comunicano alla Regione i provvedimenti adottati in
ordine alla vita giuridica delle istituzioni.

TITOLO II
PERSONALE
Titolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, salvo gli articoli 10,15, 16 e 18.

Art. 10. Regolamento organico.
1. Le IPAB, che hanno personale proprio, ne disciplinano l’ordinamento
mediante speciale regolamento.
2. Con il regolamento è determinata la pianta organica del personale.
in essa è previsto un unico ruolo del personale, distinto in qualifiche
funzionali determinate sulla base del contenuto e della complessità
delle prestazioni, del grado di professionalità e d’autonomia operativa
richiesto e delle connesse responsabilità.
3. Il regolamento, in armonia con la presente legge e con i principi
contenuti nella legislazione regionale relativa allo stato giuridico e
trattamento economico dei dipendenti dei comuni e nel rispetto degli
accordi di cui all’articolo 17, disciplina le modalità e le procedure
per l’assunzione del personale dipendente, l’orario di lavoro, i
diritti, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità, il trattamento
economico, le sanzioni per le infrazioni, il procedimento
disciplinare e la cessazione del rapporto.

Art. 15. Gruppi linguistici.
1. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione,
i posti previsti nelle piante organiche delle IPAB della
provincia di Bolzano sono coperti nel rispetto della
proporzionale linguistica quale è rappresentata nel consiglio
di amministrazione.
2. A tal fine i concorsi e le altre procedure di assunzione
sono effettuate con riserva di posti a favore di ciascuno
dei gruppi.
3. Nei concorsi previsti dal comma precedente, i posti
riservati ad un gruppo che non siano assegnati per
mancanza di concorrenti idonei, sono coperti da aspiranti
dell’altro gruppo secondo l’ordine della graduatoria.

Art. 16. Bilinguismo.
1. L’assunzione in servizio presso la IPAB della provincia
di Bolzano è subordinata alla conoscenza della lingua italiana
e di quella tedesca adeguata alle esigenze del servizio.
2. Si applicano, ai fini dell’accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca, le norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche.

Art. 17. Disciplina in base ad accordi.
1. Sono disciplinati in base ad accordo sindacale stipulato
su base provinciale fra le organizzazioni rappresentative
delle IPAB delle province di Trento e di Bolzano e
le organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente
rappresentative a livello provinciale:
a) il trattamento economico iniziale e la sua progressione;
b) l’identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali e alle mansioni;
c) l’orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, nonché i procedimenti di rispetto;
d) il trattamento per lavoro straordinario, le ferie ed il trattamento di missione;
e) l’attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali, nel limite delle leggi vigenti;
f) gli aspetti organizzativi ed attuativi della formazione e dell’aggiornamento professionale;
g) l’igiene e la sicurezza del lavoro.
2. L’accordo sindacale può prevedere che al direttore
amministrativo- segretario delle istituzioni classificate nella
prima categoria, sulla base di un punteggio almeno doppio
rispetto a quello minimo previsto per la medesima
categoria, sia riservato un livello funzionale-retributivo
di inquadramento differenziato.

Art. 18. Direttore amministrativo-segretario.
1. Il direttore amministrativo-segretario è il dipendente di
grado più elevato dell’istituzione, salvo che la particolare attività
e l’organizzazione previste dallo statuto non richiedano la presenza
di figure professionali specifiche.
2. Fatte salve altre funzioni attribuitegli dalla legge, dalla
statuto e dal regolamento organico, egli assiste
alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne
redige e sottoscrive i verbali, autentica e rilascia copia
degli atti dell’istituzione, esprime parere sulla legittimità
delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.
3. L’assunzione del direttore amministrativo-segretario è
effettuata attraverso pubblico concorso, salvo che l’istituzione
non si avvalga di personale comunale ai sensi dell’articolo
31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
4. Per l’ammissione al concorso è richiesto il diploma di
laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali
o statistiche. Sono altresì ammessi i dipendenti di ruolo
della stessa o di altre istituzioni, i quali si trovino nella
condizione di cui al comma 5 dell’articolo 11. Per
l’ammissione al concorso nelle IPAB di seconda e terza
categoria della provincia di Bolzano, in ragione delle
esigenze connesse con il bilinguismo, è richiesto il
requisito della scuola media superiore.
5. Le modalità e i requisiti per l’assunzione delle figure
professionali specifiche previste al comma 1 sono
disciplinati dal regolamento organico di cui all’articolo
10, in conformità ai principi del presente articolo.

TITOLO III
CONTABILITA’

Art. 19. Esercizio finanziario.
1. L’esercizio finanziario delle IPAB inizia il 10 gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L’esercizio finanziario delle istituzioni che in ragione della
loro specifica attività sono tenute ad approvare bilanci con
differenti scadenze, è uniformato a tali scadenze.
3. Le IPAB redigono annualmente un bilancio di previsione
e un conto consuntivo.
4. Il bilancio preventivo è redatto in termini di competenza
sulla base di un modello approvato con deliberazione della
Giunta regionale. In esso può essere previsto l’utilizzo di codici
meccanografici ai fini dell’identificazione di capitolo di
entrata e di spesa.
5. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
5. In relazione a differenziate funzioni delle IPAB,
possono essere previsti nei bilanci specifici conti di
gestione o appositi prospetti dimostrativi come
allegati al bilancio.

Art. 20. Servizio di tesoreria.
1. Le IPAB appartenenti alla prima e alla seconda categoria
hanno un servizio di tesoreria proprio.
2. Si applicano a tale riguardo le disposizioni previste dagli
articoli 96 e seguenti del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 61L
come integrato con la legge regionale 13 febbraio 1986, n. 1.
3. Il servizio di tesoreria delle IPAB appartenenti alla terza
categoria è affidato di regola al tesoriere comunale, salvo che la
Giunta provinciale non ne autorizzi l’affidamento ad un
tesoriere speciale, con l’applicazione delle norme di cui
al comma 2

Art. 21. Contratti.
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 22. Servizio di economato
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 23. Conto consuntivo.
1. Il conto consuntivo delle IPAB è redatto sulla base di un
modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 24. Revisori.
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 25. Approvazione del conto consuntivo.
1. Il conto del tesoriere, completato a cura degli uffici
dell’istituzione con l’indicazione dei residui attivi e passivi e
con lo stato dei capitali, è sottoposto all’esame dei revisori
entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio al quale si riferisce.
2. Il collegio effettua l’esame entro i successivi trenta giorni.
3. Decorso tale termine, il conto consuntivo viene
comunque deliberato dal consiglio di amministrazione dell’istituzione.
4. Decorsi sette mesi dalla chiusura dell’esercizio senza
L’approvazione del conto, vi provvede la Giunta provinciale
mediante commissario speciale.
5. La deliberazione dell’organo di amministrazione concernente
l’approvazione del conto, è soggetta al controllo di legittimità.

TITOLO IV
ESTINZIONE E MODIFICAZIONI ISTITUZIONALI

Art. 26. Estinzione.
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 27. Destinazione del patrimonio e del personale
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

Art. 28. Riforme.
Articolo abrogato dall’art. 71 della
L.R. 1 agosto 1996, n. 3.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29. Indagine conoscitiva.
1. La Regione, d’intesa con le Province autonome di Trento e
di Bolzano, svolge un’indagine conoscitiva sulle IPAB al
fine di definire la posizione giuridica, di verificare la
conformità dell’attività svolta alla volontà fondazionale
e alle norme statutaria; promuove, ove necessario,
l’approvazione degli statuti o la loro revisione.
2. La Giunta regionale provvede in tale contesto a
dichiarare in sede amministrativa, se un’istituzione o
altro ente morale abbia la natura ed i caratteri di IPAB,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente è
adottato previo parere del comitato consultivo di cui alla
legge regionale 29 maggio 1962, n. 9.

Art. 30. Vincolo di destinazione dei beni ECA.
1. La destinazione a favore dei servizi assistenziali e
sociali, prevista per i beni degli enti comunali di
assistenza trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2
della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, è annotata
nei libri fondiari con la formula «vincolo di destinazione
a favore dei servizi assistenziali e sociali, ai sensi
dell’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2».
2. La richiesta di annotazione è rivolta al competente
ufficio del libro fondiario da parte del comune destinatario
dei beni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. In difetto provvede la Giunta provinciale.
3. La Giunta provinciale, su richiesta motivata del comune,
può disporre l’estinzione o la modificazione del vincolo.

Art. 31. Prima classificazione IPAB.
1. Nella prima applicazione della presente legge,
la Giunta provinciale provvede alla classificazione delle IPAB,
secondo quanto disposto nell’articolo 2, entro nove mesi
dall’entrata in vigore.

Art. 32. Estensione alla gestione ECA.
2. Le norme della presente legge si applicano anche alle
gestioni degli enti comunali di assistenza, prorogate ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2.
3. Il servizio di tesoreria degli ECA è espletato sulla base di
quanto disposto dal precedente articolo 20, comma 3

ALLEGATO
COEFFICIENTI PER LA CLASSIFICAZIONE

1. Ambito territoriale.
L’ambito territoriale è rappresentato dall’area geografica, rapportata
alla popolazione, nella quale si trovano i soggetti nei confronti dei
quali l’ente esplica la propria attività istituzionale secondo quanto
stabilito dalle norme statutarie.
Punteggio:
– ambito territoriale con meno di 5.000 ab. punti 5
– ambito territoriale fino a 10.000 ab. punti 10
– ambito territoriale fino a 30.000 ab. punti 15
– capoluogo o ambito territoriale superiore a
30.000 ab. punti 20

2. Caratteristiche dei servizi
Le caratteristiche dei servizi forniti attengono alla tipologia,
alla qualità e al contenuto delle prestazioni assistenziali,
istituzionalmente assicurate dall’IPAB.
Punteggio:
– ospitalità totale, per autosufficienti (case rip. – convitti –
convalesc. ric. hand. lievi) punti 1x p. 1
– ospitalità parziale per autosuff. (asili – assist. diurna) punti 0,50 x p. 1
– ospitalità totale per non autosuff.(case rip. ist. hand. gravi ecc.) punti 1,70 x p. 1
– ospitalità parziale non autosuff. punti 0,85 x p. 1 – servizi
extraresidenziali di assistenza domiciliare punti 0,30
– servizi di centro diurno (mensa – pasti a dom. – ecc.) punti 0,05
I coefficienti relativi ai servizi extraresidenziali di assistenza
domiciliare e di centro diurno sono valutati per soggetto in
ragione di anno e sono attribuiti in base alla media dei punteggi
dell’ultimo quinquennio.

3. Volume di bilancio
Per il volume di bilancio si fa riferimento all’importo globale
annuo delle spese correnti.
Gli importi sottoriportati si intendono annualmente modificati
in relazione alla variazione degli indici di modificazione del
costo della vita quale risulta dai dati ISTAT.
Punteggi:
ogni 10.000.000 lire per spese correnti (con arrotondamento al punto inf.) punti 1
4. Numero dei dipendenti.
Per il numero dei dipendenti si fa riferimento ai dipendenti di ruolo,
a quelli assunti in base a convenzione e a quelli con rapporto a orario ridotto.
Punteggi:
– per ogni dipendente punti 4
Nota: per i rapporti a orario ridotto si applica un punteggio
corrispondente al rapporto fra orario a tempo pieno e
orario ridotto.

PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE
1. Sono assegnate:
– alla prima categoria le istituzioni che conseguono, in base ai
coefficienti di cui alla tabella non meno di punti 500;
– alla seconda categoria non meno di punti 220;
– alla terza categoria meno di punti 220.

2. Sono in ogni caso assegnate alla seconda categoria,
rispettivamente alla terza categoria, le istituzioni che, relativamente
al volume di bilancio, conseguono un punteggio inferiore a 80 e
40 punti.
3. Per le istituzioni che svolgono attività assistenziale senza
ospitalità o comunque non abbiano un numero definito di
soggetti destinatari dell’attività, l’assegnazione avviene senza
l’applicazione dei coefficienti relativi alle «caratteristiche
dei servizi».
4. I punteggi per l’assegnazione alle categorie sono di
conseguenza ridotti a:
– prima categoria non meno di 250;
– seconda categoria non meno di 120;

4. Numero dei dipendenti
Per il numero dei dipendenti si fa riferimento ai dipendenti di
ruolo, a quelli assunti in base a convenzione e a quelli con
rapporto a orario ridotto.
Punteggi:
– per ogni dipendente punti 4
Nota: per i rapporti a orario ridotto si applica un punteggio
corrispondente al rapporto fra orario a tempo pieno e
orario ridotto.

PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE
1. Sono assegnate:
– alla prima categoria le istituzioni che conseguono, in base ai
coefficienti di cui alla tabella non meno di punti 500;
– alla seconda categoria non meno di punti 220;
– alla terza categoria meno di punti 220.
2. Sono in ogni caso assegnate alla seconda categoria,
rispettivamente alla terza categoria, le istituzioni che,
relativamente al volume di bilancio, conseguono un
punteggio inferiore a 80 e 40 punti.
3. Per le istituzioni che svolgono attività assistenziale
senza ospitalità o comunque non abbiano un numero
definito di soggetti destinatari dell’attività, l’assegnazione
avviene senza l’applicazione dei coefficienti relativi alle
«caratteristiche dei servizi».
4. I punteggi per l’assegnazione alle categorie
sono di conseguenza ridotti a:
– prima categoria non meno di 250;
– seconda categoria non meno di 120;

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