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Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio diattività sportive dilettantistiche

di Redazione

Legge 25 marzo 1986, n. 80 (in Gazz. Uff., 29 marzo 1986, n. 74). —
Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di
attività sportive dilettantistiche

Art. 1.

1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di
vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità
chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai
soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del
Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive
nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti
ed associazioni di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il
reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti
previsti dal primo periodo del terzo comma dell’articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le
stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano
prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente
ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle
manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.
2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il
reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente,
nonché ai compensi di cui all’articolo 25, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applicano le disposizioni dell’articolo 7, quarto comma, e
dell’articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le
somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di
viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i
limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell’articolo 48
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare
mensilmente in apposito registro le generalità e l’indirizzo di
ciascun percipiente nonché l’entità e la causale delle somme erogate.
3. Salvi i casi in cui sia applicabile l’articolo 47, comma primo,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, i premi che non superino l’importo di L. 100.000,
corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a
manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla
classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive
squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del
percipiente; se di importo superiore resta ferma l’applicazione
sull’intero ammontare della ritenuta di cui all’articolo 30, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1°
gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei
confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale
data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i
rimborsi di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 1.200 milioni in ragione d’anno si provvede per gli
esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-88, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il 1986, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento >.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

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