Non profit

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio diattività sportive dilettantistiche

di Redazione

Legge 25 marzo 1986, n. 80 (in Gazz. Uff., 29 marzo 1986, n. 74). — Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche Art. 1. 1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità. 2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all’articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell’articolo 7, quarto comma, e dell’articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l’indirizzo di ciascun percipiente nonché l’entità e la causale delle somme erogate. 3. Salvi i casi in cui sia applicabile l’articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l’importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l’applicazione sull’intero ammontare della ritenuta di cui all’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui alla presente legge. Art. 2. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni in ragione d’anno si provvede per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento >. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA