La notizia è passata quasi sotto silenzio, ma nelle scorse settimane l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Nils Wahl ha pubblicato le sue conclusioni sulla causa fra l’ASL 5 «Spezzino», l’Anpas della Liguria e la Regione Liguria contro le cooperative sociali San Lorenzo e Croce Verde Cogema. Il Tar aveva dato ragione alle due cooperative: gli appalti pubblici erano stati aggiudicati in violazione di diversi principi stabiliti dal Trattato di Funzionamento dell’Unione europea. Regione Liguria e Anpas hanno poi fatto appello al Consiglio di Stato. Il quale ha sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali che riguardavano la coerenza delle norme sulle quali si basava l’affidamento all’Anpas e alla Croce Rossa rispetto al diritto dell’Unione europea.
L’avvocato generale Wahl ha stroncato le tesi della Regione Liguria e dell’Anpas, i quali sostengono che, non esercitando le onlus a cui viene affidato il trasporto sanitario alcuna attività economica, e godendo solo di rimborsi spese, non possono essere qualificate come imprese -o meglio come operatori economici- ai sensi del diritto dell’Unione. Secondo Wahl questa tesi non è corretta perché il “concetto di «operatore economico» è molto ampio e deve essere interpretato nel senso di ricomprendere qualsiasi ente che offra beni o servizi sul mercato”. Inoltre un compenso sotto forma di mera copertura dei costi, come già stabilito per altre cause dalla Corte di Giustizia, “soddisfa il criterio di «titolo oneroso» ai fini delle direttive europee”.
Il parere dell’Avvocato Generale fa luce su molti aspetti caldi che il terzo settore italiano, ben oltre le linee guida di riforma che il governo ha dato, deve risolvere. Ad esempio sui fini di solidarietà dell’opera del volontariato, Wahl commenta che “l’importante funzione attribuita alle suddette associazioni non può essere perseguita agendo al di fuori dell’ambito delle norme comuni, bensì operando all’interno dei confini delle suddette norme, approfittando delle specifiche norme emanate dal legislatore al fine di sostenere le loro attività. Per esempio, l’articolo 26 della direttiva 2004/18 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici «possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto [dell’Unione] e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali”.
E poi, in perfetto “stile Ue”, afferma che il volontariato, per la sua natura, già dovrebbe essere avvantaggiato nelle gare d’appalto. “Con ogni probabilità, le associazioni di volontariato che chiedono un mero rimborso delle spese sostenute, e che sono gestite in modo ragionevolmente efficace, dovrebbero, in linea di principio, essere spesso in grado di prevalere nelle procedure di aggiudicazione pubblica semplicemente in virtù del rapporto costo/efficacia di cui possono beneficiare”.
Quindi secondo l’avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea, le procedure previste dalle norme della Regione Liguria sono contrarie al diritto europeo. Dopo il precedente del contenzioso fra Commissione europea e Regione Toscana, una nuova tegola si abbatte sul volontariato italiano, specialmente quello delle Regioni come Liguria, Emilia Romagna e Toscana che attingono largamente a procedure di assegnazione diretta del servizio di trasporto sanitario. Se la Corte di Giustizia Europea confermerà le tesi di Wahl, molte cose potrebbero e dovrebbero cambiare.
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