Welfare
Trasporto aereo – Diritti delle persone a mobilità ridotta
Entra in vigore il nuovo Regolamento comunitario
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, parzialmente in vigore dal 26 luglio 2007 (articoli 3 e 4), ha trovato applicazione nella sua interezza dal 26 luglio 2008.
Il Regolamento è fondato sul principio che nel trasporto aereo, come negli altri aspetti della vita, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Pertanto le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, potranno avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini e non esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge.
Il Regolamento rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto l’Enac è stato individuato, con Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T, quale Organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento ed ha elaborato, congiuntamente alle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta ed agli Operatori del settore, la Circolare GEN 02 di attuazione del Regolamento stesso.
Il lavoro svolto in tal senso dall’Enac, sempre in collaborazione con le Associazioni rappresentative e gli Operatori di settore, è stato orientato all’individuazione di un percorso che permetta, nel rispetto della legislazione vigente, di realizzare un servizio omogeneo da parte di tutto il sistema trasporto aereo nazionale avente caratteristiche di efficacia, efficienza, trasparenza e qualità.
Per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario infatti fornire assistenza, con l’impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione deve essere fornita alle persone interessate senza costi addizionali.
Il Regolamento europeo n. 1107/2006 impone agli aeroporti italiani di rendere accessibili strutture e velivoli alle persone con ridotta capacità motoria (in gergo dette “prm”, cioè “persone con ridotta mobilità”: non sono solo disabili fisici, psichici, e sensoriali, chiunque abbia difficoltà di movimento, anche temporaneo).
Ai fini di tale Regolamento, le “persone con disabilità” (o “persone a mobilità ridotta”) sono “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”.
Il provvedimento interessa oltre 400mila persone, il numero di passeggeri di questo tipo che è transitato nei 36 aeroporti italiani nel 2007.
Il principio di questa svolta epocale è molto semplice: nessun disabile può rimanere a terra, se è in possesso del biglietto e di una prenotazione effettuata almeno 48 ore prima della partenza. Le persone con ridotta mobilità devono poter viaggiare in condizioni simili a quelle di tutti gli altri passeggeri, cioè su tutte le tratte e senza oneri aggiuntivi, senza possibilità che possano essere dichiarate non meglio definite “difficoltà logistiche”.
Il Regolamento dispone una garanzia di protezione da ogni discriminazione e un’assistenza adeguata (a determinate condizioni) negli aeroporti dell’Unione europea.
Sono soltanto due le deroghe concesse: una riguarda i cosiddetti ”vincoli di sicurezza”, stabiliti dalla normativa internazionale (e mai resi noti, né dalle autorità né dalle compagnie aeree) e l’altra è relativa alle dimensioni fisiche degli aerei e dei loro portelloni, che se non consentono il transito dei disabili, non possono ospitarli. Il regolamento europeo, d’altra parte, non prevede modifiche strutturali (né degli aeroporti né dei velivoli) per adeguarsi ai nuovi principi. In ogni caso, devono essere offerte agli interessati alternative accettabili (es.: rimborso del biglietto, possibilità di prenotare un altro volo).
Il Regolamento all’articolo 3 stabilisce che non sarà più possibile, per «un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico […] rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:
a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento;
b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione».
I soggetti protagonisti di questa rivoluzione sono l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), incaricato dell’applicazione del regolamento in Italia e gli aeroporti stessi, indicati nel documento come referenti unici per l’accessibilità dell’intero viaggio. Prima, invece, chi presentava reclamo doveva rivolgersi direttamente alle compagnie aeree, responsabili solo dell’assistenza in volo e del bagaglio nella tratta di competenza, con intuibili disagi nel caso di voli con più scali. Questa è anche una delle ragioni per cui non esistono dati sui reclami presentati dai passeggeri disabili: nessuno ha mai contato lamentele e segnalazioni arrivate alle varie compagnie aeree.
Nello specifico, il Regolamento stabilisce innanzi tutto il principio che l’intero viaggio dev’essere accessibile: dal parcheggio dell’aeroporto di partenza a quello dell’aeroporto di arrivo. Si tratta di un vero e proprio “dovere di assistenza” per imbarco, sbarco, disponibilità di ascensori e di sedie a rotelle, aiuto negli spostamenti verso il banco del check-in o nella sala per il ritiro del bagaglio o alla toilette; e ancora assistenza nelle operazioni di check-in e di registrazione del bagaglio, per le procedure di immigrazione e per quelle doganali. L’assistenza che ogni aeroporto deve essere in grado di garantire consiste in tutti questi servizi, che sono gratuiti a condizione che la richiesta sia stata fatta almeno 48 ore prima della partenza.
Il Regolamento consente che gli aeroporti possano demandare la gestione dei servizi ai disabili ai gestori di handling o a enti non profit.
Perché tutto quanto previsto diventi realtà, l’11 luglio 2008 l’Enac ha emanato una circolare attuativa, frutto della collaborazione con varie associazioni di disabili, che prevede una lunga lista di adeguamenti richiesti agli aeroporti: dall’allestimento di cartelli informativi per disabili visivi alla presenza di seggiolini per il trasporto a bordo, dalla definizione di rimborsi minimi per lo smarrimento della sedie a rotelle (prima era equiparata a semplice bagaglio e indennizzata con 600 euro al massimo) ai corsi di formazione per il personale di terra (front line) e a bordo (hostess e stewart) per l’assistenza ai disabili, con previsione di livelli minimi di qualità da raggiungere e tempi massimi di attesa da non superare nella risposta a tutte le richieste.
I corsi di formazione e di aggiornamento saranno incentrati sulla parità di trattamento dei disabili e sulla consapevolezza della disabilità.
Per finanziare questa assistenza, il gestore dell’aeroporto può applicare “su una base non discriminatoria”, una tassa specifica ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto. Deve essere una tassa “ragionevole, commisurata ai costi, trasparente”, ripartita tra le compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuna di esse trasporta utilizzando l’aeroporto in questione.
Anche per l’organizzazione dei corsi di formazione per il personale il Regolamento prevede che il costo dell’adeguamento vada ripartito tra tutti gli utenti, e per ciò si prevede la fissazione di una quota aggiuntiva al prezzo del biglietto stimata in 15/70 centesimi.
Al momento non sono state fissate le sanzioni per chi non si adegua, che verranno stabilite da un apposito provvedimento di legge. Sarà previsto uno specifico sistema di sanzioni, efficaci, proporzionate e dissuasive, in caso di violazione del Regolamento. Si parla di sanzioni fino a 50mila euro per vettori e aeroporti che non rispettano le regole.
Non ci devono essere ritorni economici per gli aeroporti, né aumenti di stipendio per il personale interessato, anche se destinatario di più mansioni. La contabilità per gli adeguamenti alle nuove disposizioni dev’essere separata e verificabile da parte del Comitato degli utenti. Si prevede che l’intero sistema possa andare a regime entro la fine del 2008.
Fonti:
– D.Verlicchi, “I disabili prendono il volo”, da Vita – Non Profit Magazine del 25 luglio 2008;
– G.Meroni, “Disabili: volare è più facile”, da Vita – Leggi del 22 luglio 2008 http://beta.vita.it/news/view/83968;
– http://www.enac-italia.it/Reg.1107-2006/introduzione.htm
Gli argomenti derivanti dall’attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sono trattati nel Assistente Turistico per Disabili (ATD), che costituisce uno dei fiori all’occhiello in campo nazionale dell’offerta formativa dell’Istituto Cortivo.
Il ruolo dell’Assistente Turistico per disabili è quello di accompagnare e sostenere nel tempo libero (viaggi, vacanze, gite, turismo) persone con disabilità mentale, fisica o sensoriale, anche presso le strutture assistenziali che si occupano di turismo accessibile: soggiorni e colonie estive per disabili, associazioni per disabili, associazioni di volontariato per disabili, cooperative di servizi per disabili, agenzie turistiche che si occupano di turismo responsabile, tour operators, centri termali, villaggi turistici, alberghi, campeggi e stabilimenti balneari.
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