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Trasferimento alle regioni ed alle amministrazioni statali delle quote del Fondo nazionale d’interventoper la lotta alla droga per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 per il finanziamento di progetti triennali diprevenzione, recupero e reinserimento dei t
di Redazione
DECRETO 1 giugno 1999
Trasferimento alle regioni ed alle amministrazioni statali delle quote del Fondo nazionale d’intervento
per la lotta alla droga per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 per il finanziamento di progetti triennali di
prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante istituzione e disciplina del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Visto l’art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 1997 ed in particolare dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale é determinata, alla rubrica 13, capitolo 2966, denominato Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, una disponibilità di L. 202.940.000.000;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 31 marzo 1998, concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’esercizio finanziario 1998 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede sul capitolo 2966, denominato Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, una disponibilità di L. 242.705.000.000;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 24 marzo 1999, vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 1999, al n. 1333, concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’esercizio finanziario 1999, che prevede una disponibilità di L. 200.000.000.000 sul capitolo 2966, denominato Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto in data 1 giugno 1999, con il quale sono state stabilite le disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga da destinare al finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti nella misura di L. 194.840.000.000 per il 1997, di L. 240.705.000.000 per il 1998 e di L. 199.400.000.000 per il 1999;
Visto l’art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, con il quale, tra l’altro, é stata determinata nel 75% delle disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga la quota da trasferire alle regioni per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e nel 25% la quota da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d’intesa con i Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuta la necessità di determinare le disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga da trasferire alle regioni, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 e di ripartire per singola regione le predette disponibilità, utilizzando i parametri indicati all’art. 127, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45, per il finanziamento di progetti triennali presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all’art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Ritenuta la necessità di determinare le disponibilità da destinare, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 al finanziamento di progetti promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d’intesa con le amministrazioni dello Stato individuate dal citato art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata;
Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 febbraio 1999, n. 45, é necessario revocare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1998, concernente “Individuazione dell’importo per il finanziamento dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, presentati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dai comuni singoli o associati, nonché ripartizione per regione degli importi per il finanziamento dei progetti presentati dai comuni singoli o associati, per gli esercizi finanziari 1997 e 1998”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998 concernente il conferimento all’on. Livia Turco dell’incarico di Ministro per la solidarietà sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 27 maggio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Le disponibilità del 75% del Fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga da trasferire alle regioni, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all’art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono determinate come segue:
esercizio finanziario 1997, L. 146.130.000.000;
esercizio finanziario 1998, L. 180.528.750.000;
esercizio finanziario 1999, L. l49.550.000.000.
Art. 2.
La ripartizione per singole regioni delle disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 da utilizzare per il finanziamento di progetti triennali presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli organismi indicati all’art. 127, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, é stabilita come indicato nella allegata tabella A, parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Le disponibilità del 25% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999 da destinare per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata, promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d’intesa con i Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, come stabilito dall’art. 127, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono determinate come segue:
esercizio finanziario 1997, L. 48.710.000.000;
esercizio finanziario 1998, L. 60.176.250.000;
esercizio finanziario 1999, L. 49.850.000.000.
Art. 4.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 18 febbraio 1999, n. 45, é revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1998, concernente individuazione dell’importo per il finanziamento dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti presentati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dai comuni singoli o associati, nonché ripartizione per regione degli importi per il finanziamento dei progetti da presentare da parte dei comuni singoli o associati, per gli esercizi finanziari 1997 e 1998.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 1 giugno 1999
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 45
TABELLA A (OMISSIS)
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