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Trapianti/2: decreto sull’importazione e l’esportazione di organi

Stabilito il divieto di importare o esportare organi a pagamento. Organi e tessuti prelevati nel nostro Paese possono essere esportati all'estero solo se qui non esistono riceventi idonei

di Benedetta Verrini

Sono tassativamente vietate sia l’importazione sia l’esportazione di organi e tessuti dietro pagamento di denaro da e verso quei Paesi in cui ne è legale il commercio: lo ha stabilito il decreto del ministero della Salute del 2 dicembre 2004, intitolato “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione o all’importazione di organi e tessuti” (sulla Gu n.27 del 3.2.2005). Il provvedimento regola il rilascio delle autorizzazioni ai movimenti da e per l’Italia di materiale organico umano da utilizzarsi nei trapianti, come previsto nella legge n.91/99 in materia. Per quanto riguarda l’importazione, il decreto demanda ad i Centri interregionali di riferimento la responsabilità al rilascio delle autorizzazioni, precisando che essi sono obbligati a notificarle immediatamente al Centro Nazionale per i Trapianti. Ovviamente organi e tessuti importati dovranno essere conformi agli standard di qualità e di sicurezza stabiliti dalla legge n. 91/99. I tessuti possono essere importati dall’estero solo se non sono disponibili in Italia e le autorizzazioni sono concesse, a seconda delle rispettive competenze dal Centro Nazionale Trapianti, dai Centri interregionali, dai Centri regionali, oppure dalle banche dei tessuti, individuate dalle Regioni. Tutte le modalità per ottenere questi permessi sono specificate dettagliatamente nel decreto. Infine, il provvedimento stabilisce che organi e tessuti prelevati nel nostro Paese possano essere esportati all’estero solo se qui da noi non esistono riceventi idonei o banche di tessuti corrispondenti. www.gazzettaufficiale.it


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