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Toscana – Tutela del diritto alla salute dei detenuti e de gli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana (BUR 12/12/2005 n. 44)

di Redazione

ARTICOLO 1
(Principi)

1. La  Regione Toscana tutela il diritto alla salute dei detenuti
e degli  internati presenti  negli istituti  penitenziari ubicati
nel territorio  regionale, secondo  i  principi  e  le  modalita`
stabiliti dalla presente legge.

2. La  Regione assume  a base  della propria  azione il principio
della parita`  di trattamento,  in tema  di assistenza sanitaria,
fra persone  libere e persone detenute ed internate, e garantisce
i livelli  essenziali  di  assistenza  sanitaria  concernenti  le
prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative,
alla pari delle persone in stato di liberta`.

ARTICOLO 2
(Protocollo di  intesa con  i  competenti  organi  di  vertice  a
livello  regionale  dell`amministrazione  penitenziaria  e  della
giustizia minorile)

1. La  Giunta regionale  attiva procedure  volte a  stipulare  un
protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello
regionale dell`amministrazione  penitenziaria e  della  giustizia
minorile nel  quale sono individuati gli impegni che la Regione e
i soggetti  suindicati assumono per migliorare lo stato di salute
della popolazione  carceraria, e  le procedure  di collaborazione
tra la  direzione delle  carceri e  il servizio  sanitario  delle
aziende  unita`   sanitarie  locali   nella  predisposizione  dei
programmi e  nella esecuzione  delle attivita`  per la salute dei
detenuti e degli internati.

2. Il  protocollo di  intesa contiene  altresi` le  modalita` e i
criteri per  rendere  possibile  la  partecipazione  diretta  dei
detenuti alle  attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione ed
il coinvolgimento  delle associazioni  del terzo settore, tenendo
conto delle  competenze e delle responsabilita` che spettano alla
amministrazione  penitenziaria   per  garantire  le  esigenze  di
sicurezza.

ARTICOLO 3
(Progetto obiettivo)

1. Successivamente  alla stipula  del protocollo di intesa di cui
all`articolo 2,  la Giunta regionale, sentiti i competenti organi
di vertice a livello regionale dell`amministrazione penitenziaria
e della  giustizia minorile,  con le  procedure di  concertazione
previste dalle  norme  sulla  programmazione  sanitaria  toscana,
approva  un  progetto  obiettivo  triennale  per  la  salute  dei
detenuti e  degli internati  nelle carceri  toscane in attuazione
degli indirizzi  contenuti  nel  piano  sanitario  regionale.  Il
progetto triennale deve contenere, tra l`altro:

a. le  mappe di  rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere
   nel triennio  di validita`  del  progetto  in  ciascuno  degli
   istituti  penitenziari,   con  priorita`   per  l`area   della
   prevenzione e  delle gravi  patologie, e per l`assistenza alle
   persone con  dipendenze, ai  minori, alle  detenute madri,  ai
   detenuti ed  internati con patologia psichiatrica e condizioni
   di disagio psichico al fine di promuovere il benessere mentale
   e prevenire  disturbi psichici,  con l`apporto  integrato  dei
   servizi territoriali competenti;
b. le   modalita`  organizzative  e  funzionali,  anche  di  tipo
   dipartimentale, del  servizio sanitario  penitenziario  presso
   ogni  istituto   di  pena;   i  modelli   organizzativi   sono
   differenziati secondo  la  tipologia  dell`istituto,  comunque
   integrati con  la rete  dei presidi  e  dei  servizi  sanitari
   regionali,  e   volti  a   garantire  un`assistenza  sanitaria
   continuativa e  il miglioramento  progressivo  dell`assistenza
   negli istituti penitenziari;
c. i criteri e le modalita` per il trasferimento dei detenuti che
   necessitano di  cure in  regime  di  ricovero  negli  ospedali
   toscani e  la creazione  di degenze esclusivamente riservate a
   tale tipologia di utenza;
d. programmi  di formazione  e di  aggiornamento specifico  degli
   operatori sanitari  che operano nelle carceri toscane, tenendo
   conto  delle  specificita`  professionali  e  delle  tipologie
   assistenziali,  favorendo,   nel  quadro   delle  intese   con
   l`amministrazione   penitenziaria,   il   coinvolgimento   del
   personale di polizia penitenziaria;
e. le  indicazioni per  l`adozione della carta dei servizi per la
   tutela della salute in ambito penitenziario;
f. i  criteri e  le modalita`  per la  costruzione di  un sistema
   informativo    regionale    finalizzato    alla    rilevazione
   epidemiologica  dello   stato  di   salute  della  popolazione
   detenuta ed  internata negli  istituti penitenziari ubicati in
   Toscana, per  la programmazione  ed il governo delle attivita`
   di prevenzione,  di cura e di riabilitazione in carcere, anche
   attraverso l`utilizzo della cartella clinica informatizzata.

ARTICOLO 4
(Compiti della Giunta regionale)

1. La  Giunta regionale,  di concerto  con i competenti organi di
vertice a  livello regionale dell`amministrazione penitenziaria e
della giustizia  minorile, emana  le  linee  guida  alle  aziende
unita` sanitarie  locali e alle aziende ospedaliere della Regione
per il  buon funzionamento dei servizi all`interno degli istituti
penitenziari, per  la messa  a punto  di protocolli  diagnostico-
terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche
classi di  malattie, e  per la  individuazione di  indicatori  di
valutazione dell`assistenza erogata.

2.  La   Giunta  regionale   presenta  annualmente  al  Consiglio
regionale, nell`ambito  della relazione  sullo  stato  di  salute
della popolazione  toscana, una specifica relazione che dia conto
dello stato  di salute  dei detenuti  nelle carceri toscane e del
funzionamento dei servizi in particolare per quanto contenuto nel
protocollo di cui all`articolo 2.

3. La  relazione inerente  lo stato  di salute dei detenuti nelle
carceri toscane  e il  funzionamento dei  servizi e`  inviata  al
Ministero della  giustizia tramite i competenti organi di vertice
a livello  regionale della  amministrazione penitenziaria e della
giustizia minorile.

ARTICOLO 5
(Compiti delle aziende unita` sanitarie locali)

1. Le aziende unita` sanitarie locali della Regione attuano nelle
carceri toscane  gli obiettivi  di  salute  contenuti  nel  piano
sanitario   regionale    ed   organizzano    in   ogni   istituto
penitenziario,  sulla   base  del   progetto  obiettivo   di  cui
all`articolo 3  della presente  legge, un modello organizzativo e
funzionale  adeguato   alle  specificita`  detentive,  capace  di
erogare prestazioni  pronte, efficaci e continue alla popolazione
detenuta o internata.

2. Il  direttore generale  della azienda unita` sanitaria locale,
in collaborazione  con i  direttori degli  istituti  penitenziari
interessati, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato
di salute  dei detenuti,  sui risultati  raggiunti e sul grado di
soddisfazione degli  stessi detenuti  sull`assistenza  sanitaria,
con   riferimento    a   indici   obiettivi   ed   oggettivamente
riscontrabili.

3. Il  direttore generale  della azienda  unita` sanitaria locale
nel cui territorio e` ubicato l`istituto penitenziario, secondo i
criteri e  le modalita`  indicate nel  progetto obiettivo  di cui
all`articolo  3,  e  in  collaborazione  con  i  direttori  degli
istituti penitenziari  interessati,  ha  l`onere  di  individuare
soluzioni atte  ad agevolare  le particolari  esigenze di degenza
dei  detenuti   all`interno  delle  strutture  ospedaliere  della
Toscana.

ARTICOLO 6
(Personale sanitario)

1. La  Giunta regionale,  entro sei  mesi dal  trasferimento  del
personale  sanitario   gia`  dipendente   dal   Ministero   della
giustizia, attua  modalita` operative  di  concertazione  con  le
organizzazioni sindacali per stabilire le procedure e i tempi per
collocare il  personale trasferito  nella struttura organizzativa
dei servizi,  tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli
svolti nell`anno  precedente  alla  data  del  trasferimento  dei
rapporti di lavoro.

2. Le aziende unita` sanitarie locali provvedono all`assegnazione
organica del  personale necessario  al funzionamento  dei modelli
organizzativi e  funzionali previsti  per ciascuno degli istituti
penitenziari ubicati nell`ambito della rispettiva competenza.

3. La  Giunta regionale,  in  considerazione  della  specificita`
dell`assistenza sanitaria  svolta in  carcere e dei diversi ruoli
del personale  impegnato nell`assistenza  sanitaria,  provvede  a
realizzare, in  collaborazione con i competenti organi di vertice
a livello  regionale dell`amministrazione  penitenziaria e  della
giustizia minorile,  corsi di  formazione  ed  aggiornamento  del
personale suindicato.

4.  In   attesa  della   collocazione  definitiva,  il  personale
transitato dal  Ministero della  giustizia, e` trasferito, in via
provvisoria, alle  dipendenze  funzionali  delle  aziende  unita`
sanitarie locali  nel  cui  territorio  sono  ubicati  i  diversi
istituti penitenziari.  L`assegnazione definitiva  avviene  entro
sei mesi,  sulla base dell`atto della Giunta regionale, di cui al
comma 1.

ARTICOLO 7
(Norme finali e transitorie)

1. La  Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge
a seguito  dell`adozione, da parte del Ministero della giustizia,
dei provvedimenti  necessari al  trasferimento alla  Regione  del
personale e  delle risorse  di cui  agli articoli  6, 7  e 8  del
decreto legislativo  22  giugno  1999,  n.  230  (Riordino  della
medicina penitenziaria,  a norma  dell`articolo  5  della  L.  30
novembre 1998, n. 419).

2. In  attesa dell`adozione dei provvedimenti nazionali di cui al
comma  1,   l`assistenza  sanitaria  all`interno  degli  istituti
penitenziari  ubicati   sul   territorio   regionale,   in   fase
transitoria,  e`  realizzata  mediante  una  opportuna  opera  di
integrazione tra  il servizio  sanitario regionale  e il servizio
sanitario penitenziario. Le modalita` logistico-organizzative per
lo  svolgimento   dell`assistenza  sanitaria,   durante  la  fase
transitoria, sono  determinate mediante  specifici atti di intesa
da stipularsi  con i  competenti  organi  di  vertice  a  livello
regionale dell`amministrazione  penitenziaria e  della  giustizia
minorile.

3. Durante  la fase  transitoria,  le  aziende  unita`  sanitarie
locali, nel  quadro delle  intese e  della integrazione di cui al
comma 2,  possono stipulare,  con il  personale  sanitario  degli
istituti penitenziari ubicati nel proprio territorio, convenzioni
libero-professionali finalizzate  a promuovere l`integrazione dei
servizi   di    cui   all`articolo    3,    con    il    concorso
dell`amministrazione penitenziaria.

4. Successivamente all`adozione dei provvedimenti di cui al comma
1, nel  bilancio della  Regione sono  istituiti appositi capitoli
all`interno della  unita` previsionale  di base (UPB) di spesa n.
265  "Servizi   territoriali-Spese   correnti"   destinati   alla
copertura degli oneri finanziari necessari per l`attivazione e lo
svolgimento del  servizio sanitario penitenziario. In tale UPB di
spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio
del Ministero  della giustizia,  ai  sensi  dell`articolo  7  del
d.lgs. 230/1999,  e le  risorse finanziarie stabilite nella legge
di bilancio.

5. Le  risorse finalizzate  al servizio  sanitario  penitenziario
sono assegnate  annualmente dalla  Giunta regionale  alle aziende
unita` sanitarie  locali, tenendo  conto  delle  tipologie  degli
istituti  penitenziari,   della  consistenza   della  popolazione
carceraria e  dei problemi  specifici di  salute  rilevati  dalle
aziende unita` sanitarie locali, sentite le direzioni carcerarie.

ARTICOLO 8
(Ufficio  del   garante  delle   persone  sottoposte   a   misure
restrittive della liberta` personale)

1. La  Regione istituisce,  cosi` come  previsto  dal  successivo
comma 2, l`ufficio del garante, presso il Consiglio regionale, al
quale e`  demandato il  compito di assumere, in piena autonomia e
indipendenza di  giudizio e valutazione, le iniziative necessarie
perche` sia  garantita la tutela della salute e la qualita` della
vita delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta`
personale.

2. Con  apposito provvedimento della Regione, da approvarsi entro
centoventi giorni  dall`entrata in  vigore della  presente legge,
sono  definite   le  funzioni   e  le   modalita`   organizzative
dell`ufficio del garante.

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