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Toscana – Modifiche alla LR 40/05 (BUR 23/12/2005 n. 46)

di Redazione

ARTICOLO 1
(Modifica all`articolo  9 della legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale))

1. Al  comma 4  dell`articolo 9 della legge regionale 24 febbraio
2005, n.  40 (Disciplina  del servizio  sanitario  regionale)  le
parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dal
Presidente della Giunta regionale".

ARTICOLO 2
(Modifica all`articolo 13 della l.r. 40/2005)

1. Al  comma 2  dell`articolo 13  le  parole  "La  Regione"  sono
sostituite dalle parole "La Giunta regionale, acquisito il parere
obbligatorio  della  commissione  consiliare  competente  che  si
esprime nel termine trenta giorni dalla richiesta,".

ARTICOLO 3
(Modifica all`articolo 37 della l.r. 40/2005)

1. Il  comma 4  dell`articolo 37  della l.r.40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "4. L`efficacia  della nomina  e` subordinata  alla stipula di
   apposito contratto  di diritto privato di durata non inferiore
   a tre  anni e  non superiore  a cinque  anni, rinnovabile;  il
   contratto e`  redatto in  osservanza delle  norme del  libro V
   titolo III del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato
   con decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  ed  e`
   stipulato fra  il Presidente  della  Giunta  ed  il  direttore
   generale nominato nel termine di quindici giorni.".
   
ARTICOLO 4
(Modifica all`articolo 41 della l.r. 40/2005)

1. Al  comma 3  dell`articolo 41 della l.r. 40/2005 le parole "la
Giunta regionale"  sono sostituite  dalle parole  "il  Presidente
della Giunta regionale".

2. Il  comma 6  dell`articolo 41 della l.r. 40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "6.  Ai   membri  del   collegio   sindacale   e`   attribuita
   l`indennita` prevista  dall`articolo 3,  comma 13, del decreto
   delegato, ed  il rimborso delle spese effettivamente sostenute
   nei limiti  e secondo  quanto previsto dalla normativa vigente
   per i dirigenti del servizio sanitario nazionale; le modalita`
   di computo  della indennita`  sono stabilite con provvedimento
   della Giunta regionale.".
   
ARTICOLO 5
(Modifica all`articolo 43 della l.r. 40/2005)

1. Al  comma 2  dell`articolo 43 della l.r. 40/2005 le parole "la
Regione" sono  sostituite  dalle  parole  "la  Giunta  regionale,
acquisito il  parere obbligatorio  della  commissione  consiliare
competente che  si esprime  nel termine  di trenta  giorni  dalla
richiesta.".

2. Il  comma 4  dell`articolo 43 della l.r. 40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina
   la  corresponsione  delle  indennita`  e  dei  rimborsi  spese
   spettanti ai  componenti delle  strutture e degli organismi di
   cui ai commi 1, 2 e 3, determinandone gli importi, i criteri e
   le modalita`  di erogazione;  l`importo  delle  indennita`  e`
   determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo,
   della complessita`  degli atti  che e`  chiamato ad  assumere,
   dell`impegno  richiesto  ai  componenti  e  delle  conseguenti
   responsabilita`.".
   
ARTICOLO 6
(Interpretazione autentica dell`articolo 59 della l.r. 40/2005)

1. L`articolo 59 della l.r. 40/2005 va interpretato nel senso che
gli incarichi  indicati al  comma 1  presuppongono il rapporto di
lavoro esclusivo, gli incarichi indicati al comma 2 presuppongono
l`esercizio della  attivita` assistenziale esclusiva per tutta la
durata  dell`incarico   indipendentemente  dalla  data  del  loro
conferimento.

ARTICOLO 7
(Modifica all`articolo 67 della l.r. 40/2005)

1. Al  comma 9  dell`articolo 67  della l.r.  40/2005  le  parole
"dalla  Giunta   medesima"  sono  sostituite  dalle  parole  "dal
direttore generale della medesima direzione".

ARTICOLO 8
(Integrazione all`articolo 81 della l.r. 40/2005)

1. Dopo  il comma  5  dell`articolo  81  della  l.r.  40/2005  e`
inserito il seguente:

   "5.  bis  La  Giunta  regionale,  con  proprio  provvedimento,
   disciplina la  corresponsione delle  indennita` e dei rimborsi
   delle  spese   spettanti  ai   componenti  della  commissione,
   determinandone gli  importi,  i  criteri  e  le  modalita`  di
   erogazione; l`importo  delle indennita` e` determinato tenendo
   conto della  funzione dell`organismo, della complessita` degli
   atti che  e` chiamato  ad assumere,  dell`impegno richiesto ai
   componenti e delle conseguenti responsabilita`.".
   
ARTICOLO 9
(Modifica all`articolo 89 della l.r. 40/2005)

1. Al  comma 1 dell`articolo 89 della l.r. 40/2005 e` aggiunta la
seguente lettera g) bis:

   "g) bis  un esperto  delle  medicine  complementari  designato
   dalla direzione  generale "diritto  alla salute e politiche di
   solidarieta`", sentiti i centri di riferimento regionali.".
   
2. Il comma 4 dell`articolo 89 della l.r. 40/2005 e` abrogato.

3. Al  comma 6  dell`articolo 89  della l.r. 40/2005 le parole "o
dalla data indicata al comma 4" sono soppresse.

ARTICOLO 10
(Modifica all`articolo 98 della l.r. 40/2005)

1. Al  comma 4  dell`articolo 98 della l.r. 40/2005 le parole "e`
attribuito un  gettone di  presenza" sono sostituite dalle parole
"e` corrisposta una indennita` di presenza".

2. Il  comma 5  dell`articolo 98 della l.r. 40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina
   la corresponsione  della indennita` di presenza e dei rimborsi
   spese spettanti ai componenti della commissione, prevedendo un
   importo   maggiore   della   indennita`   per   i   componenti
   dell`ufficio di  presidenza; gli importi delle indennita` sono
   determinati tenendo conto della funzione dell`organismo, della
   complessita`  degli   atti  che   e`  chiamato   ad  assumere,
   dell`impegno  richiesto  ai  componenti  e  delle  conseguenti
   responsabilita`.".
   
ARTICOLO 11
(Integrazione all`articolo 99 della l.r. 40/2005)

1. Dopo  il comma  1  dell`articolo  99  della  l.r.  40/2005  e`
inserito il seguente comma:

   "1.  bis  La  Giunta  regionale,  con  proprio  provvedimento,
   disciplina la  corresponsione della  indennita` di  presenza e
   dei rimborsi  spese spettanti ai componenti dei comitati etici
   locali; gli  importi della  indennita` sono determinati tenuto
   conto dei criteri individuati dall`articolo 98, comma 5.".
   
ARTICOLO 12
(Modifica all`articolo 103 della l.r. 40/2005)

1. Il comma 4 dell`articolo 103 della l. r. 40/2005 e` abrogato.

ARTICOLO 13
(Modifica all`articolo 104 della l.r. 40/2005)

1. Il comma 2 dell` articolo 104 della l.r. 40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "2. Sono compiti del consiglio direttivo:
   a) approvare i programmi annuale e pluriennale di attivita`;
   b) approvare la relazione annuale sull`attivita` svolta;
   c) esprimere    parere    sugli    atti  di  bilancio  di  cui
      all`articolo108;
   d) esprimere  parere sui  regolamenti di cui all`articolo 103,
      comma 1, lettera c).".
   
ARTICOLO 14
(Modifica all`articolo 105 della l.r. 40/2005)

1. Il  comma 1  dell`articolo 105  della l.r.  40/2005 le  parole
"dalla Regione"  sono  sostituite  dalle  parole  "dal  Consiglio
regionale".

ARTICOLO 15
(Inserimento dell`articolo 106 bis nella l. r. 40/2005)

1. Dopo l`articolo 106 della l.r. 40/2005 e` inserito il seguente
articolo:

   "Art. 106 bis
   Rapporto di  lavoro del  direttore generale  e  del  direttore
   amministrativo
   
1.  Gli   incarichi  di   direttore  generale   e  di   direttore
amministrativo sono  regolati da  contratti di  diritto  privato,
redatti  secondo  schemi  tipo  approvati,  rispettivamente,  dal
Presidente della  Giunta regionale  e dalla Giunta regionale, con
l`osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice
civile.

2.  Il   trattamento  economico  del  direttore  generale  e  del
direttore amministrativo  non puo` superare quello previsto dalla
normativa vigente  per il  direttore generale  e per il direttore
amministrativo delle aziende sanitarie.

3. Il  servizio prestato  in forza del contratto e` utile ad ogni
effetto ai  fini dei  trattamenti di  quiescenza e di previdenza,
nel rispetto  della normativa  vigente in  materia previdenziale,
nonche` ai fini dell`anzianita` di servizio.".

ARTICOLO 16
(Modifica all`articolo 107 della l.r. 40/2005)

1. Dopo  il comma  1 dell`articolo  107  della  l.r.  40/2005  e`
inserito il seguente comma:

   "1. bis  Lo schema  del regolamento generale e delle eventuali
   successive modifiche  e integrazioni  e` trasmesso alla Giunta
   regionale al fine di acquisirne il parere.".
   
2. Il  comma 2 dell`articolo 107 della l.r. 40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "2. Qualora, per l`esercizio delle proprie funzioni, gli ESTAV
   abbiano   necessita`    di   costituire   organismi   tecnico-
   professionali o  gruppi di lavoro con la presenza di personale
   sanitario, il relativo personale e` messo a disposizione dalle
   aziende di  riferimento secondo forme e modalita` disciplinate
   da specifici accordi.".
   
ARTICOLO 17
(Modifica all`articolo 123 della l.r. 40/2005)

1. Il  comma 1 dell`articolo 123 della l.r. 40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "1. Il  direttore  generale  della  azienda  unita`  sanitaria
   locale, entro  il 30 novembre di ogni anno, adotta il bilancio
   pluriennale ed  il bilancio  preventivo economico annuale e li
   trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, alla
   Giunta regionale ed alla conferenza dei sindaci; la conferenza
   dei sindaci,  nei venti  giorni successivi, rimette le proprie
   osservazioni  alla   Giunta  regionale;  la  Giunta  regionale
   approva  i  bilanci  nel  termine  di  quaranta  giorni  dalla
   ricezione.".
   
ARTICOLO 18
(Modifica all`articolo 130 della l.r. 40/2005)

1. Il  comma 6 dell`articolo 130 della l.r. 40/2005 e` sostituito
dal seguente:

   "6. Le  aziende sanitarie  possono ricorrere all`accensione di
   anticipazioni con  il loro cassiere nella misura massima di un
   dodicesimo dell`ammontare  annuo del  valore della  produzione
   previsto nel bilancio preventivo economico annuale.".
   
ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)

1. Gli  oneri derivanti dalla presente legge sono stimati in euro
115.000,00 per  ciascuno degli  anni 2006  e 2007 e sono imputati
per euro 75.000,00 alla U.P.B. n. 243 (Organizzazione del sistema
sanitario -  spese correnti) e per euro 40.000,00 alla UPB n. 265
(Servizi territoriali  - spese correnti) del bilancio pluriennale
a legislazione vigente, annualita` 2006 e 2007.

2. Ai  fini della  copertura degli  oneri di cui al comma 1, sono
apportate le  seguenti  variazioni  per  competenza  al  bilancio
pluriennale a  legislazione vigente  2005/2007, annualita` 2006 e
2007:

Anno 2006

in diminuzione
   UPB  n.  243  (Organizzazione  del  sistema
   sanitario  -   spese  correnti)   per  euro
   40.000,00;
in aumento
   UPB n.  265 (Servizi  territoriali -  spese
   correnti) per euro 40.000,00;
   
Anno 2007

in diminuzione
   UPB  n.  243  (Organizzazione  del  sistema
   sanitario  -   spese  correnti)   per  euro
   40.000,00;
in aumento
   (Servizi territoriali - spese correnti) per
   euro 40.000,00.
   
3. Agli  oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.

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