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Toscana LR 87/97Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale.
di Redazione
L.R. 24 novembre 1997, n. 87.
Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale.
(B.U. 26 novembre 1997, n. 42).
Art. 1. Finalità e oggetto.
1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l’integrazione sociale dei cittadini.
2. La presente legge, in attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, detta norme:
a) per l’istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali;
b) per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;
c) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione, ai sensi della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari integrati”;
d) per l’istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all’art. 13;
e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
Art. 2. Attività di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali.
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale” e dell’art. 24 della L.R. n. 72/97, il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonché il loro apporto al perseguimento delle finalità della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche sociali, sanitarie ed educative.
2. I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì, la partecipazione delle cooperative sociali alle attività di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle iniziative inerenti la formazione e l’occupazione.
Art. 3. Albo regionale.
1. E’ istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione.
2. L’albo regionale è articolato per province ed è tenuto presso l’Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
3. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e seguenti.
4. L’albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:
a) sezione “A”, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione “B”, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione “C”, nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all’albo.
5. L’iscrizione nella sezione “cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui all’art. 13 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 “Provvedimenti per la cooperazione” come modificato dall’art. 6 della legge 381/91, non comporta l’automatica iscrizione all’albo regionale.
6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Bollettino Ufficiale della Regione pubblica l’elenco delle cooperative sociali iscritte all’albo alla data del trenta settembre.
Art. 4. Requisito generale per l’iscrizione nelle sezioni “A” e “B” dell’albo.
1. Possono chiedere l’iscrizione nelle sezioni “A” o “B” dell’albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l’assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso l’esercizio di una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.
Art. 5. Requisiti specifici per l’iscrizione nelle sezioni “A” e “B” dell’albo.
1. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione “A” dell’albo devono possedere i seguenti requisiti:
a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. b);
b) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d’iscrizione.
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione “B” dell’albo devono possedere i seguenti requisiti:
a) presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
b) presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare il rapporto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 è comunque condizionata all’applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 381/91.
4. Non sono comunque iscrivibili nell’albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale”, e successive modificazioni, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o al settore sanitario.
Art. 6. Consorzi di cooperative.
1. Per l’iscrizione alla sezione “C” dell’albo, i consorzi di cooperative devono essere costituiti da cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono prevedere i requisiti di cui all’art. 4.
Art. 7. Procedure per l’iscrizione all’albo regionale.
1. La domanda di iscrizione all’albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell’albo nella quale è richiesta l’iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all’art. 3, comma 5;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre;
d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;
e) copia dell’ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in conformità di quanto dispone l’art. 2416 dello stesso;
f) dichiarazione del legale rappresentante del la cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa t contrattuale vigente.
3. Le cooperative sociali che presentano do manda di iscrizione nella sezione “A” dell’albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare:
a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al momento dell’inizio effettivo dell’attività;
b) una relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell’anno precedente e di quelle in programma, con l’indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. a).
4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato progetto relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende utilizzare.
5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione “B” dell’albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:
a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante:
a.1. il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
a.2. il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante, per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione;
b) una relazione concernente:
b.1. la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;
b.2. l’indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
6. I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
7. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dall’art. 5, adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell’albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento motivato di diniego.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta.
9. Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia può richiedere pareri e dati conoscitivi utili ai fini dell’istruttoria.
10. I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente o al consorzio, alla Prefettura competente, all’Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione nell’albo, con l’indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8. Revisione dell’albo.
1. La Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi può chiedere agli stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’alba regionale nonché in previsione della sua revisione annuale, una relazione concernente l’attività svolta, l’andamento delle convenzioni in essere, l’elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella sezione “B” dell’albo predetto.
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devo no comunicare al Presidente della Provincia in cui hanno sede legale, entro trenta giorni dall’avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
3. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6. A tal fine i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge devono inviare alla Provincia, entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione concernente l’andamento della convenzione. La Giunta regionale invia alla Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale compilato a seguito dell’ispezione previ sta ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/47 come modificato ed integrato dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91.
4. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l’elenco delle cooperative sociali per la quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai sensi dell’art. 3, comma 4. Il Presidente della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze acquisite, entro lo stesso termine, invia alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione dell’albo di sua competenza, sui rapporti instaurati dalle cooperative sociali e dai consorzi ai sensi della presente legge, nonché sugli aspetti problematici ritenuti più rilevanti.
5. Per verificare il permanere dei requisiti di cui all’art. 5, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale, gli enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli circa l’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza di un numero di persone svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall’art. 4 della legge 381/91, e l’applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, nonché del rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.
6. Nel caso in cui l’ente pubblico convenzionato riscontri irregolarità o il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia, il quale provvederà ad attivare la procedura per la cancellazione dall’albo regionale.
7. E’ fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla permanenza dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all’albo, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.
Art. 9. Cancellazione dall’albo.
1. La cancellazione dall’albo regionale di una cooperativa o di un consorzio è disposta dal Presidente della Provincia nei seguenti casi:
a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall’art. 13 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/47;
b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o dalla presente legge;
c) manifesta incapacità di perseguire le finalità di cui all’art. 1 della legge n. 381/91 ed all’art. 5, commi 1 e 2, della presente legge;
d) pronuncia di un provvedimento di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
e) cessazione, o sospensione dell’attività per oltre dodici mesi;
f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;
g) mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 8, comma 2.
2. La procedura di cancellazione, oltreché d’ufficio, può essere iniziata a seguito di proposta di ogni ente pubblico interessato.
3. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1, dispone la cancellazione dall’albo della cooperativa o del consorzio, entro trenta giorni dall’accertamento, con decreto motivato.
4. Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto, alla cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all’Ufficio provinciale del lavoro e alla Giunta regionale.
5. La cancellazione dall’albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
6. Qualora, nell’esercizio del potere di cui all’art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato l’esistenza di uno dei motivi di cancellazione previsti dal comma 1, dispone la cancellazione dall’albo della cooperativa o del consorzio entro trenta giorni dall’accertamento e ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.
7. Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio, il Presidente della Provincia esprime il parere di cui all’art. 11, ultimo comma, del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/47, come modificato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91.
Art. 10. Ricorso in opposizione.
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’Albo regionale è ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Provincia competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione.
3. Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 11. Contenuti delle convenzioni.
1. In attuazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni “A” e “B” dell’albo, nonché i consorzi iscritti nella sezione “C” dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, della L.R. 72/97, adotta schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi.
2. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo “A”, deve contenere:
a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l’individuazione dei servizi oggetto di convenzione;
b) l’indicazione del responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli operatori nonché il numero, le professionalità, le attribuzioni dei soci volontari impiegati nel servizio nei limiti di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e l’indicazione del referente per la parte pubblica;
c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall’ente contraente o dalla cooperativa sociale;
d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con conseguente possibile recesso delle parti nonché la clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato e dettagliato in sede di offerta con indicate le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l’indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento;
f) le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti;
g) l’impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa all’organizzazione delle attività oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare;
h) l’impegno, altresì, alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
3. Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l’approvazione dell’avviso per la gestione dei servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale, la scelta dei criteri di selezione, l’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.
4. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo “B”, oltre alla clausole del capitolato di oneri, deve contenere:
a) le linee guida ed il progetto-programma con l’indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute necessarie;
b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle persone inserite;
c) l’indicazione dell’eventuale impiego di volontari nell’attività connessa al recupero e all’inserimento lavorativo;
d) l’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività oggetto della convenzione e del referente per la parte pubblica;
e) la descrizione della fornitura o del servizio;
f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso, nonché la clausola di rinnovo previo accertamento dell’esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
g) la determinazione del corrispettivo commisurato all’effettivo costo della fornitura oggetto della convenzione, le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali, nonché l’indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;
h) le modalità di verifica e vigilanza sull’inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti;
i) l’impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l’organizzazione delle attività oggetto della convenzione; l’impegno all’applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
5. Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di oneri per le forniture di beni e servizi d’importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui all’art. 20, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee legge comunitaria 1994”.
6. I rapporti convenzionali tra l’ente pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da reciproca autonomia organizzativa. L’ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede all’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso.
7. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo.
8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di cooperative iscritti all’albo regionale. Le attività ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all’albo regionale.
9. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative incaricate della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto all’affidamento.
10. Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all’albo sono tenuti a verificare l’andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili. A tale scopo l’ente pubblico può richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente lo svolgimento dell’attività.
Art. 12. Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Modalità per la valutazione delle offerte.
1. L’Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo “A” o ad un consorzio di tipo “C” un servizio socio- assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipula di una convenzione di cui all’art. 9, comma 2, della legge 381/91, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione “A” o “C” dell’albo regionale, invitando a presentate una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacità tecnico/organizzative ed economico/finanziarie, individuati dall’Ente pubblico e riportate nell’avviso di selezione stesso.
2. I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione all’attività, quali il merito tecnico, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e il prezzo. L’elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto fino all’emanazione dell’apposita direttiva regionale di cui al comma 4.
3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell’art. 24 della L.R. 72/97, tra gli elementi di valutazione dell’offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei servizi:
a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all’art. 11, comma 2, della L.R. 72/97;
b) l’incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio;
c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della convenzione e rimasti inoccupati.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
5. Per l’assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte da parte di cooperative sociali, salvo che nell’albo non sia presente un numero tale di soggetti qualificati.
6. Qualora, per l’erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite direttamente da cooperative iscritte all’albo, si procede ad affidare direttamente alle stesse le prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti dalla normativa regionale o da direttive dell’Ente che affida il servizio.
7. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che abbia come fine l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all’art. 5 della predetta legge, come modificato dall’art. 20 della legge 52/96.
8. Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento lavorativo, predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o alla proposta presentata e del valore dell’eventuale apporto dei soci volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, determina il punteggio da attribuire a gli elementi richiamati.
9. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali, così come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 381/91, è scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della determinazione dei corrispettivi, è fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del materiale necessario all’espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.
10. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell’art. 11, comma 8, le cooperative sociali incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.
11. Nel caso in cui si proceda all’appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per l’aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualità e di costo a valutare, ai fini della individuazione dell’offerta più vantaggiosa.
Art. 13. Consulta regionale sulla cooperazione sociale.
1. La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all’art. 63 della L.R. 72/97, svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, già istituita ai sensi della L.R. 28 gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attività socio-assistenziali.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarate decadute le cariche e cessate le funzioni residue determinate ai sensi dell’art. 63, comma 11, della L.R. 72/97 della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui alla L.R. 13/94.
3. Per lo svolgimento delle attività in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l’affidamento dei compiti di cui all’art. 14, è istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta coloro che sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonché il segretario, di cui al comma 8.
5. La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni appartenenti alle Università e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana.
6. Le Associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs n. 1577/47 e successive modificazioni, designano tre membri effettivi, aventi una comprovata esperienza nel settore.
7. Le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, designano unitariamente tre rappresentanti.
8. Un funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto alla salute e delle politiche di solidarietà della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria.
9. I componenti della Consulta durano in carica per l’intera legislatura regionale e restano in carica fino all’elezione della nuova Consulta. Il Presidente è eletto nell’ambito dei membri della Consulta con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre mesi e, quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l’Assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall’istanza.
10. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 14. Compiti della Consulta.
1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;
b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per l’insieme delle questioni che attengono al settore ed, in particolare, per ciò che riguarda le modalità di stipula delle convenzioni;
c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali;
d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l’efficienza dei servizi;
2. Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in materia di cooperazione sociale.
Art. 15. Fondo di dotazione.
1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l’accesso al credito delle cooperative sociali iscritte all’albo regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d’interesse non superiore a quello di riferimento per il credito industriale cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento, finalizzate all’esercizio dell’attività delle cooperative sociali. Tali spese riguardano:
a) l’acquisto di terreni o del diritto di superficie;
b) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
d) l’acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
e) marketing operativo e strategico;
f) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
g) scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, che stabilisce le modalità per l’ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente comma non possono cumularsi con altri contributi pubblici concessi allo stesso fine, in virtù dei rapporti convenzionali di cui alla presente legge.
Art. 16. Sistema informativo.
1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’osservatorio sociale regionale di cui all’art. 64 della L.R. n. 72/97, garantisce l’afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in campo socio-assistenziale in attuazione della presente legge.
2. A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche utilizzando gli strumenti informativi appositamente predisposti.
Art. 17. Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione.
1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, può prevedere una percentuale dei posti da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali regolarmente iscritte nella sezione “A” dell’albo regionale.
Art. 18. Norma finanziaria.
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione dell’art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare agli stati di previsione del bilancio dell’esercizio 1997, competenza e cassa, per analogo importo:
Spesa in diminuzione:
Capitolo 50060
Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi si sviluppo (spese di investimento, artt. 38 e 87 della L.R. 6 maggio 1977, n. 28), L. 1.000.000.000
Spesa di nuova istituzione:
Capitolo 02194
Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative sociali (art. 15 della L.R.), L. 1.000.000.000
Agli oneri si spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilancio.
Art. 19. Norme transitorie.
1. Le domande di iscrizione all’albo di cui all’art. 5 della L.R. n. 13/94, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede legale l’organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla conclusione dell’istruttoria ed all’emanazione dei relativi provvedimenti nel termine di novanta giorni dall’acquisizione delle domande stesse.
2. Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all’albo regionale istituito con L.R. n. 13/94 è trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge.
3. Nell’anno 1998, in sede di revisione dell’albo ai sensi dell’art. 8, le Province sono tenute alla verifica della rispondenza degli statuti a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, diffidando le cooperative che non abbiano adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di centoventi giorni dalla diffida. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente viene cancellata dall’albo con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.
Art. 20. Abrogazione.
1. E’ abrogata la L.R. 28 gennaio 1994, n. 13 “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e dei rapporti già instaurati ai sensi della predetta legge.
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