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Toscana LR 72/97 art.21IPABOrganizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

di Redazione

L.R. 3 ottobre 1997, n. 72.
Organizzazione e promozione di un sistema di
diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
integrati.
(B.U. 13 ottobre 1997, n. 37).

Capo III
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 21. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
1. Nell’ambito della programmazione dei Comuni e del coordinamento
da essi svolto sul territorio, sono definiti il concorso e il coinvolgimento
delle IPAB per l’integrazione delle funzioni e per l’utilizzo delle risorse
umane, patrimoniali e strumentali finalizzate all’erogazione di servizi
socio-assistenziali. Le funzioni e le risorse delle IPAB, svolte e utilizzate
nell’ambito della loro autonomia organizzativa e statutaria, concorrono
alla gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi
che corrispondono alle necessità dei Comuni.
2. Tutte le funzioni amministrative di cui all’art. 1, comma 1, lett. a),
del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 concernenti le IPAB, già disciplinate
con legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché con relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione
di quelle indicate al successivo comma 5, sono delegate ai Comuni nel cui
territorio ha sede l’Istituzione. In particolare, sono delegate le
funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la
sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di
commissari, le modifiche statutarie escluse quelle indicate al
successivo comma 4.
3. I Comuni esercitano la delega, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto
della Regione e della L.R. 19 luglio 1995, n. 77, attenendosi ai
seguenti indirizzi:
a) i provvedimenti saranno diretti a prevenire e superare l’isolamento
e l’emarginazione della persona ammessa a fruire delle prestazioni;
b) sarà assicurato il coordinamento dell’attività degli enti e
l’adattamento degli statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;
c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi svolti dalle
IPAB con gli interventi sociali e sanitari attuati nel territorio;
d) i servizi delle IPAB saranno organizzati in modo da assicurare
la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;
e) saranno favorite la riconversione e l’utilizzazione dei servizi e
del patrimonio delle IPAB, secondo le finalità e le modalità
d’intervento previste dalla presente legge.
4. Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni
disciplinate con legge n. 6972/1890 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti
d’esecuzione, concernenti il raggruppamento, le fusioni, le
modificazioni statutarie relative alla mutazione dei fini ed
alla composizione dei consigli di amministrazione, le estinzioni.
I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.
5. La Regione esercita comunque il potere di iniziativa
previsto dall’art. 62 della legge n. 6972/1890. Tale funzione è
di competenza della Giunta regionale.
6. E’ fatto divieto agli Organi amministrativi delle IPAB
aventi sede nel territorio regionale di compiere atti di alienazione,
trasformazione di beni immobili o di titoli, o di
costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti
di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima
prevista dalla legislazione vigente. Sono escluse dal vincolo
e servitù e le espropriazioni per cause di pubblico interesse.
7. In deroga al divieto di cui al comma 6 e secondo le
competenze previste dai rispettivi Statuti, i Comuni ove
la IPAB ha sede legale, acquisito il parere obbligatorio dei
Comuni nei quali sono situati i beni immobili, possono
rilasciare specifica autorizzazione al fine di garantire
servizi essenziali alla continuità operativa dell’ente ed alla
realizzazione di programmi di pubblico interesse afferenti
la sfera dei servizi sociali. L’autorizzazione è rilasciata
previo accertamento dello stato di effettivo funzionamento
della IPAB e della situazione patrimoniale.
8. Gli Organi amministrativi delle IPAB aventi sede
nel territorio regionale, per l’istituzione di nuovi servizi
e per l’adozione delle piante organiche del personale,
devono richiedere la relativa autorizzazione al Comune ove
la IPAB ha la sede legale. Il Comune, acquisito il parere
dei Comuni nei quali sono svolte le attività prevalenti,
rilascia specifiche autorizzazioni al fine di garantire
servizi essenziali alla continuità operativa dell’ente ed
alla realizzazione di programmi di pubblico interesse
afferenti la sfera dei servizi sociali. Lo stato di
organizzazione dei servizi e le piante organiche
vigenti delle IPAB devono essere comunicate
al Comune per la loro eventuale approvazione entro e
non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Fino all’approvazione delle
piante organiche e dello stato di organizzazione dei
servizi, è fatto divieto alle IPAB di assumere nuovo
personale e di istituire nuovi servizi. L’assunzione di
nuovo personale nell’ambito dei posti previsti nelle vigenti
piante organiche non è soggetta ad autorizzazione nei limiti
degli stanziamenti approvati e delle accertate
disponibilità di bilancio. Le nuove assunzioni e lo
stato delle piante organiche devono essere comunque
comunicate annualmente al Comune per le opportune verifiche.
9. Gli Organi amministrativi delle IPAB nominano un
Collegio di revisori composto da tre membri, di cui almeno
uno nominato dal Comune in cui ha sede l’Istituzione,
se il bilancio dell’ente supera come importo complessivo
il valore di quattro miliardi. Gli Organi predetti nominano
un solo revisore se il bilancio è inferiore al valore di
quattro miliardi, ma superiore a un miliardo.
10. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro
nazionale dei revisori contabili. I Comuni competenti
per sede legale possono proporre ai consigli di
amministrazione di adottare il Collegio dei revisori
operante per i Comuni stessi.
11. Il controllo dei revisori contabili sull’attività della
IPAB si esercita attraverso l’accesso agli atti e documenti,
nonché a mezzo di un’attività di collaborazione con il
consiglio di amministrazione dell’Istituzione, al fine
di garantire la regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’ente. Essi redigono una relazione
sul conto consuntivo, nella quale sono tenuti ad
esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
12. Il controllo sugli atti è esercitato dal Comitato
Regionale di Controllo a norma dell’art. 50 della
L.R. 7 luglio 1992, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. La procedura per l’estinzione delle IPAB è quella
disciplinata dalla L.R. 31 dicembre 1982, n. 96.
14. Gli statuti delle IPAB possono prevedere un
compenso a favore dei componenti gli organi di
amministrazione in relazione alla dimensione delle
loro attività istituzionali.

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