L.R. 9 aprile 1990, n. 36.
Promozione e sviluppo dell’associazionismo.
Art. 1. Finalità.
1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà di progresso civile ed economico.
2. Nell’ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3. La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica.
4. (Abrogato) (1).
5. Le associazioni pro loco di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, art. 2, escluse dalla disciplina della presente legge, sono disciplinate da apposita legge regionale.
Art. 2. Albo delle associazioni.
1. E’ istituito presso ogni Amministrazione provinciale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro aventi le finalità di cui all’art. 1.
2. Possono richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni che operano per una o più delle finalità suddette da almeno un biennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della provincia. Possono altresì richiedere l’iscrizione all’albo le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell’ambito della provincia.
3. Possono essere iscritte all’albo le associazioni che, per previsione statutaria, dispongono di organi democraticamente eletti.
4. Le domande di iscrizione sono presentate alla Amministrazione provinciale dal legale rappresentante unitamente a copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, all’indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre organizzazioni e di quelle aderenti.
5. Alla documentazione concernente i dati e i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività svolte nell’ultimo biennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da enti pubblici.
L’Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l’iscrizione all’albo delle associazioni, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.
6. Per gli adempimenti di cui alla presente legge le Amministrazioni provinciali si avvalgono del personale regionale assegnato o trasferito con le procedure di cui alla L.R. 11 settembre 1989, n. 62.
7. E’ istituito inoltre un albo regionale delle associazioni a carattere regionale o nazionale con rappresentanza nel territorio regionale, che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila o una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in questo ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa.
8. La domanda di iscrizione è presentata all’Amministrazione regionale corredata dalla documentazione prevista ai commi precedenti. Successivamente all’accertamento dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto l’iscrizione all’albo.
9. Ogni variazione dell’atto costitutivo e dello statuto è comunicata entro tre mesi all’amministrazione competente.
10. La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione comporta la cancellazione dall’albo.
11. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale l’elenco delle Associazioni iscritte all’albo.
12. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi nonché dell’elenco regionale di cui al settimo comma del presente articolo.
Art. 3. Iniziativa degli enti locali.
1. In relazione alle finalità di cui all’art. 1, e con particolare riferimento alle materie delegate, gli enti locali favoriscono le attività delle associazioni anche tramite:
– l’assistenza tecnica e progettuale;
– la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante convenzioni stabilite secondo le procedure di cui al successivo art. 4;
– il sostegno a progetti specifici di attività, nell’ambito delle rispettive disponibilità finanziarie;
– la messa a disposizione, di spazi, impianti o attrezzature pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.
2. Restano ferme le disposizioni a favore dell’associazionismo di cui all’art. 14 della legge regionale del 30 giugno 1984, n. 41 così come specificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 9 giugno 1987, art. 4.
Art. 4. Convenzioni.
1. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio- culturali nelle materie delegate, gli enti locali stipulano apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi regionali e provinciali.
2. Sono requisiti per la stipula di dette convenzioni:
a) la presentazione di un progetto all’ente locale da parte dell’associazione;
b) l’indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
c) la determinazione delle modalità per l’eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
d) la previsione di forme di verifica all’adempimento degli interventi e dei risultati finali;
e) la documentazione dell’attività svolta nell’anno precedente;
f) l’indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l’iniziativa.
Art. 5. Progetti di rilievo regionale.
1. Le condizioni e i requisiti per l’ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività presentati da associazioni iscritte all’albo regionale, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore.
2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con organizzazioni associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale concorso. Tali convenzioni sono stipulate con l’osservanza delle condizioni previste al precedente art. 4, comma 2.
Art. 6. Consulta regionale dell’associazionismo.
1. La consulta regionale dell’associazionismo, può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi ed altri atti regionali che interessino i campi d’intervento delle associazioni. La consulta può altresì avanzare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente siano richiesti dagli organi regionali, i pareri stessi sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
3. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è composta di un membro per ciascuna delle associazioni iscritte all’albo regionale nonché di due membri designati complessivamente dalle associazioni iscritte a ciascun albo provinciale non aderenti ad associazioni regionali o nazionali.
4. La consulta regionale dell’associazionismo, con il voto della maggioranza dei componenti, elegge nel proprio seno un presidente che ne convoca e presiede le sedute.
5. La consulta si riunisce almeno tre volte l’anno. Essa è convocata obbligatoriamente dal Presidente quando almeno un quinto dei membri ne facciano unitamente richiesta, specificando gli argomenti da trattare.
Essa, inoltre, si riunisce ogni qualvolta ne sia richiesto il parere ai sensi del precedente comma 2.
6. Il presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dalla consulta, con il voto limitato a due, con i quali forma l’ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione.
7. Ai componenti la consulta, per spostarsi dal loro comune di residenza al luogo di riunione della consulta stessa e per partecipare al lavoro dei suoi organi, compete il trattamento di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale.
8. I compiti di segreteria sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale.
9. I membri della consulta restano in carica tre anni.
10. La consulta ha accesso all’albo regionale nonché agli albi provinciali.
Art. 7. Formazione e aggiornamento professionale.
1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli.
2. La realizzazione degli interventi programmati può essere affidata alle stesse associazioni o ad enti di loro emanazione, alle condizioni previste dall’articolo 7 della L.R. 21-2-1985 n. 16 e successive modificazioni.
Art. 8. Diritto di informazione.
1. In attuazione di quanto stabilito nell’art. 72 dello Statuto, la Regione garantisce alle associazioni iscritte agli albi, e a qualunque altra associazione che ne faccia richiesta, l’informazione sull’attività regionale relativa ai settori nei quali opera l’associazionismo.
2. In accordo con la Consulta regionale sull’associazionismo e con gli Enti Locali, la Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.
Art. 9. Oneri finanziari.
1. Agli oneri di spesa derivanti nel 1990 per il funzionamento della Consulta di cui all’art. 6, si fa fronte con i fondi del capitolo 00720 del bilancio.
2. Agli oneri di spesa derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i finanziamenti già previsti in bilancio nei capitoli relativi alle leggi regionali di settore.
3. Agli oneri per i successivi esercizi si provvederà con legge di bilancio utilizzando allo scopo le disponibilità recate sui capitoli corrispondenti a quelli indicati nel 1° e 2° comma.
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(1) Comma abrogato con L.R. 26 aprile 1993, n. 28, art. 18.
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