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Toscana LR 17/99Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.
di Redazione
L.R. 23 marzo 1999, n. 17.
Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale.
(B.U. 31 marzo 1999, n. 9).
TITOLO I
FINALITA’ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI
Art. 1. (Finalità della legge).
1. La Regione Toscana, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l’attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e l’attività di collaborazione e partenariato internazionale.
2. A tal fine, sulla base della vigente legislazione statale in materia ed in armonia con gli indirizzi politici nazionali e dell’Unione Europea, la Regione Toscana attua, promuove sostiene i progetti e le iniziative che favoriscono:
a) il processo di integrazione dell’Unione Europea;
b) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione Europea;
c) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell’Europa e degli altri continenti;
d) la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, anche nell’ambito di programmi delle Organizzazioni Internazionali;
e) la cooperazione umanitaria e di emergenza.
3. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli Enti Locali e della società civile. A tal fine operano il Sistema Informativo delle attività internazionali di cui all’articolo 8 della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico e la Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività di partenariato, di cui agli articoli 9 e 10.
Art. 2. (Le attività di collaborazione e di partenariato internazionale).
1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative e i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali attraverso l’interazione tra territori ed istituzioni di Stati diversi, la stipulazione di gemellaggi, di accordi di collaborazione e di protocolli di intesa.
2. La Regione Toscana:
a) partecipa e promuove la partecipazione alle attività delle associazioni europee costituite in relazione all’attività dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa e alle attività delle altre associazioni e delle organizzazioni internazionali;
b) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei programmi e dei progetti dell’Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;
d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;
e) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l’unità e l’identità europea, l’estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
f) sostiene le associazioni di amicizia con la Toscana all’estero.
Art. 3. (Gli interventi di cooperazione internazionale).
1. Gli interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo sono indirizzati allo sviluppo umano sostenibile su scala locale, al rafforzamento democratico delle istituzioni locali e della società civile, alla ricostruzione e alla riabilitazione in seguito a calamità e conflitti bellici, al rafforzamento dei processi di pace, al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
2. La Regione Toscana indirizza il suo intervento in particolare al supporto delle azioni progettuali che valorizzano le risorse umane disponibili nell’area di intervento, contribuiscano ai processi di sviluppo endogeno, al riequilibrio delle disuguaglianze sociali e alla protezione dell’ambiente, che favoriscano il miglioramento della condizione delle fasce sociali più svantaggiate e la partecipazione delle donne allo sviluppo.
3. La Regione Toscana promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società civile toscana, in sintonia con la cooperazione governativa e nell’ambito dei programmi di cooperazione dell’Unione Europa e delle Organizzazioni Internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative, e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.
4. In particolare, le azioni progettuali concernono:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
b) l’impiego di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco ed in Toscana, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine;
d) la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
e) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
f) la promozione di programmi di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo umano sostenibile, e di iniziative volte
all’intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo ai giovani, tra la Toscana e i Paesi in via di sviluppo.
Art. 4. (Gli interventi di emergenza).
1. La Regione Toscana, pur riconoscendo l’unitarietà degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione e il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse, determinata nel piano regionale di cui all’articolo 5, ad una linea di emergenza, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II della presente legge.
2. Gli interventi di emergenza possono essere costituiti da contributi ai soggetti che organizzano gli aiuti, per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
3. Il contributo agli interventi di emergenza è disposto con atto della Giunta regionale.
4. Il rapporto di attività di cui all’articolo 7, quinto comma, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 5. (Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato).
1. Il piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato, con riferimento agli indirizzi nazionali, disciplina unitariamente l’insieme delle attività di rilievo rispetto all’ambito di applicazione della presente legge, articolate geograficamente per Paese o aree di interesse interne a un paese.
2. Il piano si compone di tre parti: il dispositivo di piano, il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.
3. Il dispositivo di piano contiene, anche con riferimento ai dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8:
a) riferimenti introduttivi di analisi sull’evoluzione del quadro dei rapporti internazionali, in relazione agli indirizzi politici statali e dell’Unione Europea;
b) l’analisi delle prospettive delle politiche regionali e locali in Europa e nel mondo;
c) l’analisi della situazione nei Paesi e nelle aree nelle quali si svolgono i programmi di cooperazione internazionale o le attività di partenariato;
d) la verifica di attività dei programmi di cooperazione e partenariato internazionale già avviati in precedenza da parte di soggetti toscani;
e) la specificazione delle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo in materia di cooperazione internazionale e partenariato;
f) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale e del partenariato;
g) i criteri per l’individuazione dei soggetti, Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;
h) le iniziative e i programmi di iniziativa regionale, con l’individuazione degli obiettivi specifici e dei contenuti degli interventi;
i) i programmi e le iniziative statali ed europei cui la Regione Toscana partecipa.
4. Il programma finanziario contiene:
a) l’individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
b) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse regionali e i contributi agli Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato e collaborazione internazionale, interventi di emergenza.
5. Il disciplinare di attuazione contiene:
a) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all’amministrazione regionale;
b) le modalità di presentazione delle proposte;
c) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria;
d) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
Art. 6. (Procedure di formazione del piano regionale).
1. La Giunta regionale, successivamente alla Conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale di cui all’articolo 10, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 9, predispone la proposta di piano entro il 30 giugno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.
2. Il Consiglio regionale approva il piano entro il 30 settembre.
3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.
Art. 7. (Attuazione del piano regionale).
1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1994 n. 81, e successive modificazioni.
2. Per la realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a Enti locali e ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.
3. I contributi a progetti e iniziative proposti da soggetti esterni all’amministrazione regionale sono ripartiti in base alle modalità stabilite all’articolo 5, quinto comma.
4. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge deve essere assicurata un’adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sull’attività svolta in attuazione del piano regionale.
Art. 8. (Il Sistema Informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali).
1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all’articolo 5 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti la presente legge tra tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti toscani.
2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Nell’ambito della relazione annuale della Giunta al Consiglio, di cui all’articolo 7, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.
TITOLO III
ORGANISMI CONSULTIVI E
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 9. (Comitato tecnico-scientifico).
1. E’ costituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico- scientifico, con funzione di consulenza, per l’applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato in particolare per la redazione della prima parte del piano regionale di cui all’articolo 5, terzo comma, e per la redazione del rapporto sull’attività svolta di cui all’articolo 7, quinto comma.
2. Fanno parte del Comitato scientifico:
a) n. 3 dirigenti o funzionari regionali designati dal Comitato Tecnico della Programmazione;
b) n. 7 rappresentanti di Università e centri o istituti di ricerca designati dai rispettivi enti;
c) n. 3 esperti di comprovata esperienza nel settore designati dal Consiglio regionale.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. I componenti del Comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.
5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni.
6. La segreteria del Comitato è assicurata dal competente servizio in materia di attività internazionali.
Art. 10. (Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività di partenariato).
1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
2. La Conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della Giunta regionale della proposta di piano regionale di cui all’articolo 5 e dei suoi aggiornamenti.
Art. 11. (Gruppi di coordinamento).
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, per il 1999, con la legge di bilancio 1999 (L.R. 26 gennaio 1999, n. 4) e per gli anni successivi con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 13. (Abrogazioni).
1. Le seguenti leggi regionali sono abrogate:
– L.R. 23 aprile 1988 n. 27 “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea”;
– L.R. 10 ottobre 1990 n. 66 “Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo”;
– L.R. 22 aprile 1991 n. 14 “Contributi per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizioni e di carenze igienico-sanitarie”.
Art. 14. (Norma transitoria).
1. Relativamente al bando per la presentazione dei progetti già approvati nel corso del 1998 restano valide le procedure stabilite dalla L.R. 10.10.1990 n. 66 per l’approvazione del relativo piano.
2. I procedimenti amministrativi conseguenti al riparto per aree geografiche dei finanziamenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 1.2.1999 sono portati a termine con le procedure di cui alla L.R. 22.4.1991 n. 14.
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