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Toscana – Disciplina del servizio sanitario regionale (BUR n. 19 del 07/03/2005, SS n. 40)
di Redazione
TITOLO I Oggetto, finalita` e definizioni ARTICOLO 1 (Oggetto e finalita`) 1. La presente legge, in conformita` ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell`articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, di seguito indicato come decreto delegato, e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed universita` a norma dell`articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), disciplina: a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria; b) l`organizzazione e l`ordinamento del servizio sanitario regionale; c) i criteri di finanziamento delle aziende unita` sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie; d) il patrimonio e la contabilita` delle aziende sanitarie; e) le erogazioni delle prestazioni. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per area vasta, la dimensione operativa a scala interaziendale, individuata come livello ottimale per la programmazione integrata dei servizi e per la gestione in forma unitaria di specifiche attivita` tecnico amministrative delle aziende sanitarie; b) per assistiti, i cittadini residenti e coloro che hanno diritto all`assistenza sanitaria in base alle disposizioni vigenti, cui sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali di assistenza; c) per aziende sanitarie, le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende unita` sanitarie locali; d) per azione programmata, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario regionale e adottato dalla Regione al quale le aziende sanitarie e gli altri produttori accreditati devono conformarsi; l`azione programmata ha ad oggetto: 1) il percorso assistenziale di determinate patologie; 2) la regolamentazione di specifiche pratiche mediche, diagnostiche o di interventistica chirurgica; 3) l`organizzazione di particolari iniziative di prevenzione collettiva; e) per bacino dell`azienda ospedaliero-universitaria, l`area territoriale delimitata dagli strumenti regionali di programmazione entro la quale l`azienda ospedaliero- universitaria opera; f) per budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura organizzativa o di un livello gestionale, il quale e` tenuto a rendicontare il raggiungimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse; g) per dipartimento, la struttura funzionale istituita per garantire l`ottimizzazione dell`impiego delle risorse, i percorsi assistenziali integrati e le procedure operative omogenee, in relazione ad azioni programmate, progetti obiettivo o specifici processi produttivi, finalizzata a garantire l`apporto dei professionisti al governo dei servizi; h) per formazione continua, il complesso delle attivita` e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze rivolte al personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale; i) per formazione di base, il complesso delle attivita` di studio e di tirocinio finalizzate al conseguimento dei titoli e dei requisiti necessari per l`esercizio delle professioni sanitarie o per l`accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale; l) per funzione operativa, l`insieme di attivita` riconosciute come omogenee sotto il profilo professionale; m) per governo clinico, il complesso delle attivita` finalizzate a promuovere a livello aziendale, di area vasta e regionale, l`ottimizzazione dell`impiego delle risorse, la qualita` dei servizi e delle prestazioni erogate, l`appropriatezza del percorso assistenziale e lo sviluppo delle reti di eccellenza; n) per livello uniforme ed essenziale di assistenza, l`insieme delle prestazioni che il servizio sanitario regionale e` tenuto ad assicurare sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale a tutela della collettivita` e dell`individuo; o) per percorso assistenziale, il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all`assistito in forme coordinate, integrate e programmate l`accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari e socio-sanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione; p) per presidio, il complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attivita` omogenee e per l`erogazione delle relative prestazioni; un presidio puo` articolarsi in piu` edifici o stabilimenti; uno stesso edificio o stabilimento puo` ospitare piu` presi`di; q) per progetto obiettivo, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario regionale e adottato dalla Regione finalizzato a tutelare specifiche tipologie di utenza mediante azioni coordinate ed integrate di natura sanitaria e sociale; r) per servizi ospedalieri in rete, il sistema di collegamenti funzionali fra presi`di ospedalieri finalizzati ad assicurare all`assistito l`appropriatezza del percorso assistenziale nella fase di degenza, attraverso l`erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessita` delle stesse. I servizi ospedalieri in rete si sviluppano e operano in forma coordinata con i servizi sanitari di zona- distretto allo scopo di assicurare all`assistito l`appropriatezza del percorso assistenziale prima e dopo la degenza; s) per servizi sanitari territoriali di zona-distretto, il sistema dei servizi di assistenza educativa, di prevenzione, di attivita` socio-assistenziali a rilievo sanitario, di diagnosi, di cura e riabilitazione erogati non in regime di ricovero; t) per struttura organizzativa funzionale, l`unita` organizzativa multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attivita`; essa si qualifica come: 1) area funzionale, per le attivita` di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali di ricovero ospedaliero e di prevenzione e per le attivita` tecnico- amministrative del centro direzionale; 2) unita` funzionale, per le attivita` di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e della prevenzione; 3) settore, per il coordinamento aziendale delle attivita` svolte dalle unita` funzionali della prevenzione; u) per struttura organizzativa professionale, l`insieme di professionalita` omogenee, attinenti ad una specifica funzione operativa; essa si qualifica come: 1) unita` operativa, che e` dotata di piena autonomia tecnico professionale ed e` direttamente titolare di una funzione operativa; 2) sezione ed ufficio, la cui autonomia tecnico professionale si esprime nell`ambito delle direttive impartite dal responsabile dell`unita` operativa di riferimento; la sezione e` costituita per lo svolgimento di attivita` sanitarie ospedaliere, gli uffici per le attivita` tecnico- amministrative; v) per zona-distretto, l`articolazione territoriale della azienda unita` sanitaria locale, individuata dall`allegato A alla presente legge. TITOLO II Principi ARTICOLO 3 (I principi costitutivi del servizio sanitario regionale) 1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la propria azione a: a) centralita` e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale; b) universalita` e parita` di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti; c) garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione; d) unicita` del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza; e) sussidiarieta` istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute; f) sussidiarieta` orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo settore; g) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria regionale; h) liberta` di scelta del luogo di cura e dell`operatore sanitario nell`ambito dell`offerta e dei percorsi assistenziali programmati; i) valorizzazione professionale del personale del servizio sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai processi di programmazione e valutazione della qualita` dei servizi. ARTICOLO 4 (Percorso assistenziale) 1. I servizi sanitari territoriali della zona-distretto e quelli ospedalieri in rete sono organizzati allo scopo di garantire all`assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato, secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate e della compatibilita` con le risorse disponibili. 2. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono responsabili verso gli assistiti dell`attivazione del percorso assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia di accesso ai servizi socio-sanitari integrati che richiedono un apporto multidisciplinare. 3. Le aziende sanitarie definiscono, d`intesa con gli enti locali per le attivita` di assistenza sociale e per quelle socio- assistenziali a rilievo sanitario, procedure per assicurare l`appropriatezza e la continuita` del percorso assistenziale; tali procedure devono garantire: a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali della zona-distretto, comprese le strutture a bassa intensita` assistenziale e di riabilitazione; b) l`integrazione fra i servizi sanitari territoriali di zona- distretto e i servizi di assistenza sociale anche tramite modalita` unitarie di accesso ai servizi; c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in attuazione delle convenzioni nazionali e la loro responsabilizzazione nella programmazione e nel controllo del percorso assistenziale; d) l`operativita` in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e in ambito regionale. 4. Anche per le finalita` di cui all`articolo 20, comma 4, la Giunta regionale definisce un sistema di indicatori per verificare la congruita`, l`appropriatezza e l`omogeneita` organizzativa del percorso assistenziale e la qualita` delle prestazioni e dei risultati conseguiti dalle aziende sanitarie. ARTICOLO 5 (Promozione della ricerca e dell`innovazione) 1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita` innovative e di ricerca nell`ambito delle funzioni di governo del servizio sanitario della Toscana. 2. Le attivita` relative alla innovazione ed alla ricerca sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario regionale e sono svolte secondo i principi di trasparenza, valutabilita` e verificabilita` degli esiti e loro trasferibilita` sul sistema dei servizi. 3. A tal fine, la Regione garantisce adeguate forme di pubblicizzazione per la selezione dei progetti di innovazione e ricerca. ARTICOLO 6 (L`integrazione delle politiche sanitarie) 1. La Regione assume come finalita` la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettivita`; a tal fine, la Regione promuove il coordinamento delle politiche regionali settoriali ed il loro orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute. 2. Gli enti locali concorrono per le proprie competenze al coordinamento delle politiche finalizzate ad obiettivi di salute assicurando la partecipazione delle forze sociali, a livello locale e a livello di area vasta. I comuni concorrono altresi` alla programmazione sanitaria regionale attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria di cui all`articolo 11; i comuni esercitano inoltre le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all`articolo 3, comma 14, del decreto delegato nell`ambito territoriale di ciascuna azienda unita` sanitaria locale, tramite la conferenza dei sindaci di cui all`articolo 12. 3. I comuni partecipano al governo dei servizi sanitari territoriali in forma integrata con i servizi sociali attraverso le Societa` della salute di cui all`articolo 65, comma 1. ARTICOLO 7 (L`educazione alla salute) 1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacita` individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro. 2. Sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza degli assistiti in merito alla conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute. 3. Le aziende sanitarie attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanita`, le associazioni di volontariato e di tutela ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche. TITOLO III Programmazione sanitaria Capo I Programmazione sanitaria regionale ARTICOLO 8 (I livelli e gli strumenti di programmazione) 1. La programmazione sanitaria della Regione assicura, in coerenza con il piano sanitario nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale. 2. La programmazione sanitaria e` articolata su due livelli, regionale e locale. 3. Sono strumenti della programmazione sanitaria a livello regionale: a) il piano sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione; b) gli atti di programmazione interaziendale di cui all`articolo 9, denominati piani di area vasta. 4. Sono strumenti della programmazione sanitaria a livello locale: a) i piani integrati di salute di cui all`articolo 21; b) i piani attuativi delle aziende unita` sanitarie locali di cui all`articolo 22; c) i piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all`articolo 23; d) le intese e gli accordi stipulati dalle aziende sanitarie in attuazione degli strumenti di cui al comma 3. 5. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria regionale: a) la relazione sanitaria regionale; b) la relazione sanitaria aziendale. ARTICOLO 9 (La programmazione di area vasta) 1. Le aziende unita` sanitarie locali e le aziende ospedaliero- universitarie concorrono, nella specificita` propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione interaziendale di area vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario regionale del quale assumono i riferimenti temporali. 2. Per l`esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono individuate le seguenti aree vaste: a) Area vasta nord - ovest, comprendente le Aziende unita` sanitarie locali 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 5 di Pisa, 6 di Livorno e 12 di Viareggio, nonche` l`Azienda ospedaliero- universitaria Pisana; b) Area vasta centro, comprendente le Aziende unita` sanitarie locali 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze e 11 di Empoli, nonche` le Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer di Firenze; c) Area vasta sud - est, comprendente le Aziende unita` sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, nonche` l`Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 3. In ciascuna area vasta e` costituito un comitato, composto dai direttori generali delle aziende sanitarie facenti parte dell`area e dal direttore dell`ente per i servizi tecnico- amministrativi di area vasta di cui all`articolo 100. 4. Il comitato e` presieduto da un coordinatore, individuato dalla Giunta regionale tra i direttori generali delle aziende sanitarie dell`area vasta. 5. Il comitato di area vasta elabora le proposte dei piani di area vasta di cui all`articolo 8, comma 3, lettera b) ed approva le intese e gli accordi di cui all`articolo 8, comma 4, lettera d). 6. I piani di area vasta sono trasmessi alla Giunta regionale che ne controlla la conformita` con il piano sanitario regionale entro trenta giorni dal ricevimento e li trasmette al Consiglio regionale per l`approvazione. 7. Le intese e gli accordi di cui all`articolo 8, comma 4, lettera d), inerenti l`organizzazione integrata dei servizi e la regolamentazione della mobilita` sanitaria, sono trasmessi alla Giunta regionale che ne controlla la conformita` con il piano sanitario regionale entro trenta giorni dal ricevimento; decorso tale termine, tali atti si intendono approvati. Capo II Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria ARTICOLO 10 (Regione) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva: a) il piano sanitario regionale, che ha durata quinquennale, ed i suoi aggiornamenti; b) i piani di area vasta, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche tecnico e di coordinamento delle attivita` delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta, in conformita` alle disposizioni del piano sanitario regionale e dei piani di area vasta. 3. La Giunta regionale esercita le attivita` di controllo e vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta; la Giunta regionale, in particolare: a) determina il fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dall`articolo 26; b) approva gli atti di bilancio delle aziende sanitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale; c) approva il piano attuativo delle aziende ospedaliero- universitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale; d) autorizza la partecipazione delle aziende sanitarie alle societa` pubbliche diverse da quelle di cui all`articolo 34, nonche` la partecipazione a fondazioni; e) esprime il proprio parere sullo statuto delle aziende sanitarie e sul regolamento generale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta; f) verifica, attraverso le relazioni sanitarie aziendali, la corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi previsti dai piani attuativi; g) esercita il controllo di conformita` al piano sanitario regionale sugli atti di cui all`articolo 8, comma 4, lettera b), dandone comunicazione al Consiglio regionale. 4. La Giunta regionale individua procedure e modalita` di valutazione della qualita` delle prestazioni e dei percorsi assistenziali con particolare riferimento ai seguenti profili: a) risultati complessivi delle aziende sanitarie in termini di appropriatezza, di soddisfazione dell`utenza e degli operatori, di economicita` della gestione; b) risultati specifici raggiunti dalle strutture organizzative aziendali ed in particolare dei dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione agli obiettivi della programmazione aziendale ed alle funzioni attribuite all`azienda dalle disposizioni regionali; c) qualita` clinica delle prestazioni erogate, anche in relazione ad obiettivi di eccellenza. 5. La Giunta regionale comunica annualmente al Consiglio regionale gli esiti delle valutazioni di cui al comma 4. ARTICOLO 11 (Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria) 1. La conferenza permanente per la programmazione socio- sanitaria, di seguito denominata conferenza, e` l`organo attraverso cui i comuni concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria. 2. La conferenza esprime parere: a) sulla proposta di piano sanitario regionale; b) sulla proposta di piano integrato sociale regionale; c) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale; d) sulla proposte di piani di area vasta; e) sulle proposte di piani attuativi delle aziende ospedaliero- universitarie e sulle relative relazioni aziendali. 3. La conferenza valuta annualmente lo stato dell`organizzazione e dell`efficacia dei servizi; a questo fine, la Giunta regionale trasmette alla conferenza permanente la relazione sanitaria regionale ed i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale. 4. La conferenza e` presieduta dai competenti componenti della Giunta regionale ed e` cosi` composta: a) dai presidenti delle conferenze dei sindaci di cui all`articolo 12; b) dai presidenti delle articolazioni zonali delle predette conferenze; c) da quattro rappresentanti dell`Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); d) da un rappresentante dell`Unione regionale delle province toscane (URPT); e) da un rappresentante dell`Unione nazionale comuni, comunita` enti montani (UNCEM). 5. Ai fini dell`espressione del parere nelle materie relative alla programmazione sociale, la conferenza viene integrata dai presidenti delle province. 6. I membri della conferenza di cui al comma 4, lettere c), d) ed e), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 7. Ai fini dell`espressione dei pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e), la conferenza organizza il proprio funzionamento in tre articolazioni, che assumono la denominazione di articolazioni di area vasta della conferenza; le articolazioni di area vasta sono composte dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende unita` sanitarie locali ricomprese nell`area vasta e dai presidenti delle articolazioni zonali delle medesime conferenze, ovvero dai presidenti degli organi di governo delle Societa` della salute, di cui all`articolo 65. 8. Le modalita` di funzionamento della conferenza e delle sue articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti; il regolamento disciplina altresi` l`eventuale partecipazione alle articolazioni di area vasta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 4, lettere c), d) ed e), o di soggetti esterni all`organismo, designati dalle associazioni medesime. ARTICOLO 12 (Conferenza dei sindaci) 1. La conferenza dei sindaci e` composta da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell`ambito territoriale dell`azienda unita` sanitaria locale; il funzionamento della conferenza e` disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa; la conferenza elegge al proprio interno la rappresentanza di cui all`articolo 3, comma 14 del decreto delegato, che assume la denominazione di esecutivo; tramite l`esecutivo la conferenza esercita le proprie funzioni di indirizzo, verifica e valutazione. 2. La conferenza dei sindaci approva il piano attuativo locale di cui all`articolo 22. 3. Nel regolamento di cui al comma 1, sono individuate le modalita` per la scelta del presidente della conferenza dei sindaci e per la formazione dell`esecutivo; la disciplina per il funzionamento della conferenza dei sindaci deve consentire l`effettiva partecipazione dei rappresentanti di tutti i comuni delle zone-distretto all`esercizio delle funzioni attribuite alla conferenza stessa; l`esecutivo e` composto dal presidente della conferenza dei sindaci che lo presiede, e da quattro sindaci individuati in modo da garantire la presenza di almeno un sindaco per ciascuna zona-distretto; il regolamento di cui al comma 1 prevede la possibilita` di delega da parte del sindaco a favore dell`assessore competente. 4. All`interno della conferenza dei sindaci sono costituite le articolazioni zonali della conferenza di cui fanno parte tutti i sindaci dei comuni ricompresi in ciascuna zona-distretto; il funzionamento delle articolazioni zonali e` disciplinato dal regolamento di cui al comma 1; ogni articolazione zonale della conferenza dei sindaci elegge il proprio presidente; il presidente della conferenza dei sindaci presiede anche l`articolazione zonale della quale fa parte il comune ove ricopre la carica di sindaco. 5. La provincia partecipa all`articolazione zonale della conferenza dei sindaci per l`integrazione con i programmi e gli interventi specifici di propria competenza. 6. L`articolazione zonale della conferenza dei sindaci individua, con riferimento alle attivita` sanitarie territoriali e per quelle socio-sanitarie integrate gli obiettivi di salute che le aziende sanitarie debbono perseguire con il programma annuale di attivita`. 7. Il regolamento della conferenza dei sindaci disciplina modalita` e procedure per l`esercizio, da parte delle articolazioni zonali, dell`attivita` di cui al comma 6. 8. La conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell`esame degli atti bilancio, dell`emanazione degli indirizzi per l`elaborazione del piano attuativo locale e della relativa approvazione, in occasione del confronto con la Giunta regionale sulla nomina del direttore generale delle aziende sanitarie nonche` per avanzare la proposta di revoca del medesimo, di cui all`articolo 3-bis, comma 7 del decreto delegato. 9. Il direttore generale assicura i rapporti e una adeguata informazione tra l`azienda sanitaria e la conferenza dei sindaci; il direttore generale e` tenuto a partecipare alle sedute dell`esecutivo e della conferenza stessa su invito del presidente; il direttore generale assicura i rapporti con l`articolazione zonale della conferenza dei sindaci in modo diretto o, per le materie da esso delegate, tramite il responsabile di zona-distretto; il responsabile di zona-distretto e` tenuto a partecipare alle sedute dell`articolazione zonale della conferenza dei sindaci su invito del presidente. 10.L`azienda unita` sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per le conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di cui al comma 4; le conferenze dei sindaci e le loro articolazioni zonali sono supportate da una segreteria incaricata dell`assistenza tecnica ai lavori e della predisposizione dell`istruttoria, nonche` degli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno e ai verbali delle riunioni; il personale della segreteria e` messo a disposizione dai comuni, dalle aziende unita` sanitarie locali e, per quanto di loro competenza, dalle province. ARTICOLO 13 (Universita`) 1. Le universita` toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all`elaborazione degli atti della programmazione regionale. 2. La Regione, nell`ambito del piano sanitario regionale vigente, elabora protocolli d`intesa con le universita`, per regolamentare l`apporto delle facolta` di medicina e chirurgia alle attivita` assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l`apporto di quest`ultimo alle attivita` didattiche, nel rispetto delle finalita` istituzionali proprie delle universita` e del servizio sanitario regionale; a tal fine, e` costituito il comitato per l`intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle universita`. 3. Nell`individuazione della dislocazione delle strutture del servizio sanitario regionale, gli strumenti della programmazione regionale tengono conto delle strutture universitarie, secondo quanto previsto dal d.lgs. 517/1999; l`attuazione dei protocolli d`intesa per le attivita` assistenziali e` disciplinata dallo statuto aziendale, nonche` da eventuali accordi previsti dallo statuto medesimo; per le attivita` formative e di ricerca gli accordi attuativi sono stipulati tra l`azienda ospedaliero- universitaria di riferimento e le aziende sanitarie interessate, tenuto conto della programmazione di area vasta. 4. Per la predisposizione dei protocolli di intesa e` costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato di cui al comma 2; la commissione e` formata da rappresentanti della Regione, delle universita` e delle aziende interessate; le rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori generali delle aziende; le rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da assicurare la pariteticita` tra la componente ospedaliera e quella universitaria all`interno della commissione; alle attivita` della commissione partecipano, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonche` per l`attuazione delle disposizioni di cui all`articolo 6, commi 2 e 3 del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali competenti. 5. I protocolli d`intesa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto delegato, dal d.lgs. 517/1999 e dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale, tenuto conto delle finalita` istituzionali dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree di seguito indicate, lo statuto delle aziende ospedaliero-universitarie e gli accordi attuativi fra azienda ed universita` disciplinando: a) per le attivita` assistenziali: i criteri per la costituzione delle strutture organizzative; b) per le attivita` didattiche: i criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dal servizio sanitario regionale, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V; i criteri per l`individuazione e l`organizzazione delle scuole e dei corsi di formazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti; i criteri per la ripartizione degli oneri; c) per le attivita` di ricerca: le tipologie di studi e ricerche da attribuire ai dipartimenti assistenziali integrati; i criteri di ripartizione degli oneri e di utilizzo dei risultati; d) la partecipazione della Regione e delle universita` ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie. ARTICOLO 14 (Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) 1. I rapporti tra la Regione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca, le cui attivita` istituzionali sono concorrenti con le finalita` del servizio sanitario regionale, sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi; i protocolli sono adottati nell`ambito del piano sanitario regionale vigente ed individuano gli spazi di collaborazione sul versante assistenziale, della formazione e dello sviluppo delle competenze e conoscenze nel settore sanitario. 2. I rapporti convenzionali per le attivita` assistenziali tra il servizio sanitario regionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca, sono instaurati tra le aziende sanitarie e gli enti medesimi sulla base dei protocolli d`intesa di cui al comma 1. ARTICOLO 15 (Partecipazione alla programmazione) 1. La Regione promuove la partecipazione degli assistiti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale e valorizza il contributo degli operatori, delle associazioni professionali e delle societa` scientifiche accreditate attraverso adeguate modalita` di consultazione. 2. In particolare, e` compito della Giunta regionale: a) definire i criteri e le modalita` di partecipazione autonoma e collaborativa e di consultazione degli assistiti, delle loro organizzazioni, nonche` degli organismi di volontariato e di tutela, alle fasi di impostazione della programmazione e di verifica della qualita` dei servizi, sia a livello regionale che a quello delle aziende sanitarie e delle zone-distretto; b) definire i contenuti obbligatori dei protocolli d`intesa tra aziende sanitarie e le organizzazioni rappresentative degli assistiti. ARTICOLO 16 (Tutela dei diritti dell`utenza) 1. E` compito della Regione: a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attivita` relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualita` di cui all`articolo 14, comma 1, del decreto delegato; b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea definizione e linee guida per la necessaria integrazione tra le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale; c) impartire direttive alle aziende sanitarie, per la promozione del diritto all`informazione, riconoscendo in quest`ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli assistiti l`esercizio della libera scelta nell`accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualita` dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati. 2. La Regione individua quali specifici strumenti di informazione, di partecipazione e di controllo da parte degli assistiti sulla qualita` dei servizi erogati: a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell`efficienza delle pubbliche amministrazioni); b) la conferenza dei servizi di cui all`articolo 14, comma 4, del decreto delegato; c) i protocolli d`intesa di cui all`articolo 14, comma 7, del decreto delegato. 3. Le aziende sanitarie, previo confronto con le organizzazioni di cui all`articolo 15, comma 1, approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la tutela degli utenti. 4. La carta dei servizi e` lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attivita` alla soddisfazione dei bisogni degli utenti; la carta contiene gli impegni per il miglioramento dei servizi, definisce gli indicatori di qualita` e gli standard, generali e specifici, cui gli stessi devono adeguarsi. 5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche attivita` di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei contenuti della carta e della relativa attuazione. 6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al comma 5, assicurano l`informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalita` di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all`attivita` libero professionale intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti. 7. Le aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell`ufficio relazioni con il pubblico. 8. Le aziende sanitarie costituiscono appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell`ambito del territorio di riferimento, e per un orientamento sull`accesso alle prestazioni erogate nell`ambito della Regione; a tal fine le aziende sanitarie hanno l`obbligo di coordinare ed integrare le attivita` dirette all`informazione degli assistiti. 9. Il direttore generale d`intesa con la conferenza dei sindaci indice la conferenza di cui al comma 2, lettera b), per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti con la carta dei servizi e definire gli interventi utili per il loro miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i dati relativi all`andamento dei servizi ed al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita` di tutela degli utenti. 10. Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 11. 11. Il protocollo d`intesa e` lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie, le associazioni di volontariato e di tutela stipulano modalita` di confronto permanente sulle tematiche della qualita` dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresi` la concessione in uso di locali e le modalita` di esercizio del diritto di accesso e di informazione; i contenuti obbligatori di tali protocolli sono individuati con atto della Giunta regionale. ARTICOLO 17 (Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale) 1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attivita` concorrono con le finalita` del servizio sanitario regionale, ed il servizio sanitario medesimo, sono regolati da apposite convenzioni, in conformita` con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti. 2. Le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale concorrono, nell`ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalita` del servizio sanitario regionale e alle attivita` di assistenza sociale. Capo III Gli strumenti della programmazione sanitaria ARTICOLO 18 (Piano sanitario regionale) 1. Il piano sanitario regionale e` lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell`ambito del programma regionale di sviluppo e delle relative politiche generali di bilancio, definisce gli obiettivi di politica sanitaria regionale ed adegua l`organizzazione del servizio sanitario regionale in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione, rilevati attraverso la relazione sanitaria regionale di cui all`articolo 20 e attraverso idonei strumenti di osservazione dello stato di salute, individuati anche su iniziativa dell`agenzia regionale di sanita`. 2. Il piano sanitario regionale e` approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata previo parere della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria regionale, nell`anno di inizio del quinquennio al quale si riferisce la programmazione. 3. Il piano sanitario regionale e` adottato nel rispetto delle norme in materia di programmazione regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61. Il piano sanitario regionale e` aggiornato nel corso del quinquennio di vigenza almeno dopo il primo triennio. 4. La Regione opera per la progressiva unificazione delle disposizioni del piano sanitario regionale e del piano integrato sociale regionale, individuando le procedure per il coordinamento delle politiche socio sanitarie con quelle degli altri settori regionali al fine di perseguire le politiche di salute di cui all`articolo 6. ARTICOLO 19 (Contenuti del piano sanitario regionale) 1. Il piano sanitario regionale individua per il quinquiennio di riferimento gli obiettivi generali di salute da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo del servizio sanitario regionale, definendo in particolare: a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali prestazioni da garantire in termini di equita` a tutti gli assistiti, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali; b) i criteri di riparto delle risorse finanziarie alle aziende unita` sanitarie locali, avuto riguardo specificatamente alle zone montane e insulari; c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse finanziarie destinate alla copertura di specifici fabbisogni per attivita` di alta qualificazione, per specifici programmi individuati dagli strumenti di programmazione sanitaria regionale di cui all`articolo 8, per il funzionamento di enti, aziende o organismi regionali operanti nel settore sanitario, per il sostegno degli investimenti per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie regionali; d) gli indirizzi per la valorizzazione e qualificazione dell`assistenza nelle zone insulari e montane e le risorse regionali ad esse destinate; e) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle aziende sanitarie regionali, con particolare riferimento a quelle impiegate nella prevenzione; f) i progetti obiettivo, da realizzare attraverso l`integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e di quelli di assistenza sociale di competenza degli enti locali, e le azioni programmate di rilievo regionale; g) criteri per la elaborazione dei piani di area vasta e per la definizione di intese ed accordi tra aziende, di cui all`articolo 8, comma 4 e per la disciplina della contrattazione con i soggetti privati accreditati; h) le direttive relative alla organizzazione delle aziende sanitarie; i) i criteri e le modalita` di determinazione delle tariffe anche in relazione alle diverse tipologie di soggetti erogatori; l) gli strumenti per l`integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per la salute. 2. Il piano sanitario regionale si attua attraverso gli strumenti di programmazione cui all`articolo 8. ARTICOLO 20 (Relazione sanitaria regionale) 1. La relazione sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni sanitarie aziendali: a) valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione; b) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sanitario regionale. 2. La Giunta regionale ogni tre anni elabora, in collaborazione con l`agenzia regionale di sanita`, la relazione sanitaria regionale e la trasmette al Consiglio regionale e alla conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria. 3. La Giunta regionale elabora ogni anno, in collaborazione con l`agenzia regionale di sanita`, un documento di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito a specifici settori e obiettivi di salute. 4. Il Consiglio regionale, in relazione ai risultati di salute della programmazione sanitaria regionale, emergenti dalla relazione sanitaria regionale e dal documento di cui al comma 3, formula indirizzi alla Giunta medesima anche al fine dell`adeguamento degli strumenti di programmazione sanitaria regionale. ARTICOLO 21 (Piani integrati di salute) 1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato PIS, e` lo strumento partecipato di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie a livello di zona-distretto, che si coordina, attraverso i suoi progetti, con gli strumenti di programmazione e d`indirizzo locali e con gli strumenti amministrativi di competenza dei comuni nei settori che incidono sulle condizioni di benessere della popolazione. 2. Nel caso di sperimentazione della Societa` della salute di cui all`articolo 65, il PIS costituisce lo strumento unico di programmazione socio-sanitaria di zona-distretto. 3. E` compito del PIS: a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi; b) individuare le azioni attuative; c) individuare le risorse messe a disposizione dai diversi soggetti per la sua attuazione; d) attivare gli strumenti per valutare il raggiungimento degli obiettivi. 4. Il PIS comprende programmi e progetti operativi; i programmi coordinano le risorse disponibili per la realizzazione del PIS secondo le indicazioni contenute negli obiettivi di salute; i progetti operativi realizzano gli interventi necessari a conseguire i singoli obiettivi previsti dai programmi di riferimento. 5. L`avvio del processo di realizzazione del PIS e` determinato da un atto deliberativo dell`articolazione zonale della conferenza dei sindaci che sancisce l`accordo in merito con la azienda unita` sanitaria locale; l`accordo ha ad oggetto, in particolare, le risorse rese disponibili dagli enti locali e dalle aziende sanitarie; queste ultime quantificano tali risorse con riferimento al documento economico di cui all`articolo 120, comma 2. 6. Ai fini di cui al comma 1, il procedimento di formazione del PIS tiene conto della programmazione e degli atti fondamentali di indirizzo regionali e comunali, prevedendo momenti di raccordo e forme di rapporto con gli altri enti pubblici interessati e con le strutture di assistenza delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, della cooperazione sociale e del terzo settore; la Giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione del PIS. 7. Il PIS e` approvato dalla articolazione zonale della conferenza dei sindaci; nel caso di sperimentazione delle Societa` della salute, la competenza all`avvio del processo e all`approvazione del PIS e` attribuita all`organo di governo della medesima. 8. Il PIS ha durata triennale e si attua attraverso programmi operativi annuali che ne possono anche costituire aggiornamento. ARTICOLO 22 (Piani attuativi locali) 1. Il piano attuativo locale e` lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell`ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalle conferenze dei sindaci, le aziende unita` sanitarie locali programmano le attivita` da svolgere recependo, per le attivita` sanitarie e socio-sanitarie territoriali, i PIS di zona-distretto; il piano attuativo locale ha durata triennale e puo` prevedere aggiornamenti annuali. 2. La conferenza dei sindaci e le relative articolazioni zonali determinano indirizzi e definiscono criteri per le aziende unita` sanitarie locali per la elaborazione del piano attuativo locale; le articolazioni zonali della conferenza contribuiscono altresi` alla formulazione del piano attuativo locale, per le attivita` sanitarie e socio-sanitarie, attraverso i PIS di cui all`articolo 21. 3. Il direttore generale dell`azienda unita` sanitaria locale adotta il piano attuativo e lo trasmette alla conferenza dei sindaci, che lo approva in sede plenaria. 4. Il direttore generale trasmette il piano attuativo approvato alla Giunta regionale che, entro quaranta giorni, ne verifica la conformita` alla programmazione sanitaria regionale; nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di conformita` ed essersi confrontata con la conferenza dei sindaci, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell`attivita`. 5. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attivita` articolati, per quanto riguarda le attivita` socio- sanitarie territoriali, per zona-distretto; i programmi annuali di attivita` delle aziende unita` sanitarie locali recepiscono, per le attivita` sanitarie territoriali e per quelle socio- sanitarie integrate, i programmi annuali dei PIS di zona- distretto. 6. Il direttore generale dell`azienda unita` sanitaria locale adotta il programma annuale di attivita` di cui al comma 5 entro l`anno precedente a quello di riferimento e lo trasmette alla conferenza dei sindaci che lo approva; successivamente il direttore generale trasmette il programma annuale alla Giunta regionale che verifica la conformita` dello stesso alla programmazione sanitaria regionale entro quaranta giorni dal ricevimento; nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di conformita` ed essersi confrontata con la conferenza dei sindaci, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell`attivita`. ARTICOLO 23 (Piani attuativi ospedalieri) 1. Il piano attuativo ospedaliero e` lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell`ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale e del piano di area vasta, nonche` degli indirizzi e valutazioni dell`organo di indirizzo, le aziende ospedaliero- universitarie programmano le attivita` di propria competenza. 2. Nella formulazione degli indirizzi di cui al comma 1, l`organo di indirizzo tiene conto, in particolare, del piano della didattica universitaria. 3. Il piano attuativo ospedaliero ha durata triennale e puo` prevedere aggiornamenti annuali. 4. Il direttore generale dell`azienda ospedaliero-universitaria adotta il piano attuativo ospedaliero entro l`anno precedente a quello di riferimento, lo trasmette all`Universita` ed alla competente articolazione di area vasta della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, per l`acquisizione dei pareri di competenza. Il direttore generale trasmette il piano attuativo e le eventuali osservazioni alla Giunta regionale che, verificatane la conformita` alla programmazione sanitaria regionale, lo approva entro quaranta giorni dal ricevimento. 5. Il piano attuativo ospedaliero si realizza attraverso programmi annuali di attivita` adottati dal direttore generale dell`azienda ospedaliero-universitaria, acquisiti gli indirizzi e le valutazioni dell`organo di indirizzo; i programmi annuali sono approvati con lo stesso procedimento di cui al comma 4. ARTICOLO 24 (Relazione sanitaria aziendale) 1. La relazione sanitaria aziendale e` lo strumento di valutazione e di monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e aziendale; essa costituisce pertanto strumento rilevante per la programmazione sanitaria aziendale e regionale. 2. La relazione sanitaria aziendale e` adottata dal direttore generale, previo parere del consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell`anno successivo a quello di riferimento. 3. La relazione sanitaria aziendale e` trasmessa: a) dalle aziende unita` sanitarie locali alla Giunta regionale e
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