Non profit

Toscana – Disciplina del servizio sanitario regionale (BUR n. 19 del 07/03/2005, SS n. 40)

di Redazione

TITOLO I
            Oggetto, finalita` e definizioni

            ARTICOLO 1
            (Oggetto e finalita`)

            1. La  presente legge,  in conformita`  ai principi contenuti nel
            decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  502  (Riordino  della
            disciplina in  materia sanitaria  a norma  dell`articolo 1  della
            legge 23  ottobre 1992,  n. 421)  come modificato  dalla legge 26
            maggio 2004, n. 138, di seguito indicato come decreto delegato, e
            nel decreto  legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
            rapporti tra  servizio sanitario nazionale ed universita` a norma
            dell`articolo  6   della  legge   30  novembre   1998,  n.  419),
            disciplina:

            a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria;
            b) l`organizzazione    e  l`ordinamento  del  servizio  sanitario
               regionale;
            c) i  criteri di  finanziamento delle  aziende  unita`  sanitarie
               locali e delle aziende ospedaliero-universitarie;
            d) il patrimonio e la contabilita` delle aziende sanitarie;
            e) le erogazioni delle prestazioni.

            ARTICOLO 2
            (Definizioni)

            1. Ai fini della presente legge si intende:
            a) per    area    vasta,    la    dimensione  operativa  a  scala
               interaziendale,  individuata  come  livello  ottimale  per  la
               programmazione integrata  dei servizi  e per  la  gestione  in
               forma unitaria  di specifiche attivita` tecnico amministrative
               delle aziende sanitarie;
            b) per  assistiti, i  cittadini  residenti  e  coloro  che  hanno
               diritto all`assistenza  sanitaria in  base  alle  disposizioni
               vigenti, cui  sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali
               di assistenza;
            c) per  aziende sanitarie, le aziende ospedaliero-universitarie e
               le aziende unita` sanitarie locali;
            d) per    azione  programmata,  lo  strumento  di  programmazione
               previsto  dal  piano  sanitario  regionale  e  adottato  dalla
               Regione al  quale le  aziende sanitarie e gli altri produttori
               accreditati devono  conformarsi; l`azione  programmata  ha  ad
               oggetto:

               1) il percorso assistenziale di determinate patologie;
               2) la   regolamentazione    di  specifiche  pratiche  mediche,
                  diagnostiche o di interventistica chirurgica;
               3) l`organizzazione  di particolari  iniziative di prevenzione
                  collettiva;
               
            e)  per  bacino  dell`azienda  ospedaliero-universitaria,  l`area
               territoriale   delimitata   dagli   strumenti   regionali   di
               programmazione   entro   la   quale   l`azienda   ospedaliero-
               universitaria opera;
            f) per  budget, il  sistema di  obiettivi e risorse attribuite al
               responsabile di  una struttura  organizzativa o  di un livello
               gestionale,   il   quale   e`   tenuto   a   rendicontare   il
               raggiungimento degli  obiettivi ed  il corretto utilizzo delle
               risorse;
            g)  per  dipartimento,  la  struttura  funzionale  istituita  per
               garantire  l`ottimizzazione   dell`impiego  delle  risorse,  i
               percorsi assistenziali  integrati  e  le  procedure  operative
               omogenee,  in   relazione  ad   azioni  programmate,  progetti
               obiettivo  o  specifici  processi  produttivi,  finalizzata  a
               garantire l`apporto dei professionisti al governo dei servizi;
            h) per  formazione continua, il complesso delle attivita` e delle
               iniziative di  adeguamento, aggiornamento  e sviluppo continuo
               delle   competenze   rivolte   al   personale   dipendente   o
               convenzionato del servizio sanitario regionale;
            i) per formazione di base, il complesso delle attivita` di studio
               e di  tirocinio finalizzate  al conseguimento dei titoli e dei
               requisiti  necessari   per   l`esercizio   delle   professioni
               sanitarie o  per l`accesso  ai ruoli  del  servizio  sanitario
               regionale;
            l) per  funzione operativa,  l`insieme di  attivita` riconosciute
               come omogenee sotto il profilo professionale;
            m) per  governo clinico, il complesso delle attivita` finalizzate
               a promuovere  a livello  aziendale, di area vasta e regionale,
               l`ottimizzazione dell`impiego  delle risorse,  la qualita` dei
               servizi e  delle  prestazioni  erogate,  l`appropriatezza  del
               percorso assistenziale e lo sviluppo delle reti di eccellenza;
            n) per  livello uniforme  ed essenziale  di assistenza, l`insieme
               delle prestazioni  che  il  servizio  sanitario  regionale  e`
               tenuto ad  assicurare sulla  base della  normativa  vigente  e
               degli atti  di programmazione  nazionale e  regionale a tutela
               della collettivita` e dell`individuo;
            o) per  percorso assistenziale,  il complesso  degli  adempimenti
               finalizzati ad  assicurare all`assistito  in forme coordinate,
               integrate e  programmate l`accesso  informato e  la  fruizione
               appropriata e condivisa dei servizi sanitari e socio-sanitari,
               in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute,
               di servizi  preventivi, di  assistenza sociale,  di  diagnosi,
               cura e riabilitazione;
            p)  per   presidio,  il   complesso  unitario   delle   dotazioni
               strutturali e  strumentali organizzate  per lo  svolgimento di
               attivita`  omogenee   e  per   l`erogazione   delle   relative
               prestazioni; un  presidio puo`  articolarsi in  piu` edifici o
               stabilimenti; uno stesso edificio o stabilimento puo` ospitare
               piu` presi`di;
            q)  per   progetto  obiettivo,  lo  strumento  di  programmazione
               previsto  dal  piano  sanitario  regionale  e  adottato  dalla
               Regione finalizzato  a tutelare specifiche tipologie di utenza
               mediante azioni  coordinate ed integrate di natura sanitaria e
               sociale;
            r) per  servizi ospedalieri  in rete,  il sistema di collegamenti
               funzionali fra  presi`di ospedalieri finalizzati ad assicurare
               all`assistito  l`appropriatezza   del  percorso  assistenziale
               nella  fase   di  degenza,   attraverso   l`erogazione   delle
               prestazioni in  forma coordinata ed adeguata alla complessita`
               delle stesse.  I servizi  ospedalieri in  rete si sviluppano e
               operano in  forma coordinata  con i  servizi sanitari di zona-
               distretto   allo    scopo    di    assicurare    all`assistito
               l`appropriatezza del  percorso assistenziale  prima e  dopo la
               degenza;
            s)  per  servizi  sanitari  territoriali  di  zona-distretto,  il
               sistema dei  servizi di  assistenza educativa, di prevenzione,
               di  attivita`  socio-assistenziali  a  rilievo  sanitario,  di
               diagnosi, di  cura e  riabilitazione erogati  non in regime di
               ricovero;
            t) per struttura organizzativa funzionale, l`unita` organizzativa
               multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti
               a settori omogenei di attivita`; essa si qualifica come:

               1) area    funzionale,  per  le  attivita`  di  produzione  ed
                  erogazione  delle  prestazioni  assistenziali  di  ricovero
                  ospedaliero e  di prevenzione  e per  le attivita` tecnico-
                  amministrative del centro direzionale;
               2) unita`  funzionale, per  le attivita`  di erogazione  delle
                  prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali
                  di zona-distretto e della prevenzione;
               3) settore,  per il  coordinamento aziendale  delle  attivita`
                  svolte dalle unita` funzionali della prevenzione;
               
            u) per    struttura  organizzativa  professionale,  l`insieme  di
               professionalita` omogenee, attinenti ad una specifica funzione
               operativa; essa si qualifica come:

               1) unita`  operativa, che e` dotata di piena autonomia tecnico
                  professionale ed  e` direttamente  titolare di una funzione
                  operativa;
               2) sezione  ed ufficio, la cui autonomia tecnico professionale
                  si  esprime   nell`ambito  delle  direttive  impartite  dal
                  responsabile  dell`unita`   operativa  di  riferimento;  la
                  sezione e`  costituita  per  lo  svolgimento  di  attivita`
                  sanitarie ospedaliere, gli uffici per le attivita` tecnico-
                  amministrative;
               
            v) per zona-distretto, l`articolazione territoriale della azienda
               unita` sanitaria  locale,  individuata  dall`allegato  A  alla
               presente legge.

            TITOLO II
            Principi

            ARTICOLO 3
            (I principi costitutivi del servizio sanitario regionale)

            1. Il  servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e
            i valori  della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la
            propria azione a:

            a) centralita` e partecipazione del cittadino, in quanto titolare
               del  diritto  alla  salute  e  soggetto  attivo  del  percorso
               assistenziale;
            b) universalita`  e parita`  di accesso  ai servizi  sanitari per
               tutti gli assistiti;
            c) garanzia  per tutti  gli assistiti  dei  livelli  uniformi  ed
               essenziali   di    assistenza   previsti    negli   atti    di
               programmazione;
            d) unicita`  del sistema  sanitario e  finanziamento pubblico dei
               livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
            e) sussidiarieta` istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti
               locali nelle politiche di promozione della salute;
            f) sussidiarieta`  orizzontale e  valorizzazione delle formazioni
               sociali, in  particolare  di  quelle  che  operano  nel  terzo
               settore;
            g) concorso  dei soggetti  istituzionali e  partecipazione  delle
               parti  sociali   agli  atti   della  programmazione  sanitaria
               regionale;
            h) liberta`   di  scelta  del  luogo  di  cura  e  dell`operatore
               sanitario   nell`ambito    dell`offerta   e    dei    percorsi
               assistenziali programmati;
            i) valorizzazione    professionale  del  personale  del  servizio
               sanitario regionale  e promozione  della sua partecipazione ai
               processi di  programmazione e  valutazione della  qualita` dei
               servizi.

            ARTICOLO 4
            (Percorso assistenziale)

            1. I  servizi sanitari territoriali della zona-distretto e quelli
            ospedalieri in  rete sono  organizzati allo  scopo  di  garantire
            all`assistito  la   fruizione  di   un   percorso   assistenziale
            appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato,
            secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate
            e della compatibilita` con le risorse disponibili.

            2. I  medici di  medicina generale  e i pediatri di libera scelta
            sono  responsabili   verso  gli  assistiti  dell`attivazione  del
            percorso assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche
            disposizioni in  materia di  accesso  ai  servizi  socio-sanitari
            integrati che richiedono un apporto multidisciplinare.

            3. Le aziende sanitarie definiscono, d`intesa con gli enti locali
            per le  attivita` di  assistenza  sociale  e  per  quelle  socio-
            assistenziali  a  rilievo  sanitario,  procedure  per  assicurare
            l`appropriatezza e  la continuita`  del  percorso  assistenziale;
            tali procedure devono garantire:

            a) il  coordinamento complessivo  fra i  servizi ospedalieri  e i
               servizi sanitari  territoriali della  zona-distretto, comprese
               le  strutture   a  bassa   intensita`   assistenziale   e   di
               riabilitazione;
            b) l`integrazione  fra i  servizi sanitari  territoriali di zona-
               distretto e  i servizi  di assistenza  sociale  anche  tramite
               modalita` unitarie di accesso ai servizi;
            c) il  coinvolgimento dei  medici  di  medicina  generale  e  dei
               pediatri di  libera scelta  in  attuazione  delle  convenzioni
               nazionali e  la loro responsabilizzazione nella programmazione
               e nel controllo del percorso assistenziale;
            d) l`operativita` in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e
               in ambito regionale.

            4. Anche  per le  finalita` di  cui all`articolo  20, comma 4, la
            Giunta  regionale   definisce  un   sistema  di   indicatori  per
            verificare  la   congruita`,  l`appropriatezza   e  l`omogeneita`
            organizzativa del  percorso assistenziale  e  la  qualita`  delle
            prestazioni e dei risultati conseguiti dalle aziende sanitarie.

            ARTICOLO 5
            (Promozione della ricerca e dell`innovazione)

            1. La  Regione promuove  e favorisce  lo sviluppo delle attivita`
            innovative e di ricerca nell`ambito delle funzioni di governo del
            servizio sanitario della Toscana.

            2. Le  attivita` relative  alla innovazione  ed alla ricerca sono
            esercitate in  coerenza con  quanto previsto  dal piano sanitario
            regionale e  sono  svolte  secondo  i  principi  di  trasparenza,
            valutabilita`   e    verificabilita`   degli    esiti   e    loro
            trasferibilita` sul sistema dei servizi.

            3.  A   tal  fine,   la  Regione  garantisce  adeguate  forme  di
            pubblicizzazione per  la selezione  dei progetti di innovazione e
            ricerca.

            ARTICOLO 6
            (L`integrazione delle politiche sanitarie)

            1. La  Regione assume  come finalita`  la promozione della salute
            intesa  come   insieme  di  interventi  sui  fattori  ambientali,
            economici e  sociali che  concorrono a  determinare lo  stato  di
            benessere degli  individui e  della collettivita`; a tal fine, la
            Regione  promuove  il  coordinamento  delle  politiche  regionali
            settoriali ed  il loro  orientamento anche  al fine di perseguire
            obiettivi di salute.

            2. Gli  enti locali  concorrono  per  le  proprie  competenze  al
            coordinamento delle  politiche finalizzate ad obiettivi di salute
            assicurando la  partecipazione delle  forze  sociali,  a  livello
            locale e  a livello  di area  vasta. I comuni concorrono altresi`
            alla programmazione  sanitaria regionale attraverso la conferenza
            permanente  per   la  programmazione   socio  sanitaria   di  cui
            all`articolo 11;  i comuni  esercitano  inoltre  le  funzioni  di
            indirizzo, verifica  e valutazione  di cui  all`articolo 3, comma
            14, del  decreto delegato  nell`ambito territoriale  di  ciascuna
            azienda  unita`  sanitaria  locale,  tramite  la  conferenza  dei
            sindaci di cui all`articolo 12.

            3.  I   comuni  partecipano   al  governo  dei  servizi  sanitari
            territoriali in  forma integrata con i servizi sociali attraverso
            le Societa` della salute di cui all`articolo 65, comma 1.

            ARTICOLO 7
            (L`educazione alla salute)

            1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura
            della  salute   attraverso  la  diffusione  di  conoscenze  e  di
            informazioni in  grado di  accrescere la  capacita` individuale e
            collettiva di  autotutela nei  confronti  delle  malattie  e  dei
            rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro.

            2. Sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza
            anche le  azioni informative  ed educative volte ad accrescere la
            consapevolezza degli  assistiti in merito alla conservazione e al
            miglioramento del proprio stato di salute.

            3. Le  aziende sanitarie  attuano  interventi  di  comunicazione,
            educazione e  promozione della  salute in  collaborazione con  le
            istituzioni  scolastiche,   universitarie  e   scientifiche,  gli
            organismi  professionali   e  di   categoria  della  sanita`,  le
            associazioni di  volontariato e  di tutela  ed in raccordo con le
            funzioni educative  e di promozione culturale di competenza degli
            enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

            TITOLO III
            Programmazione sanitaria

            Capo I
            Programmazione sanitaria regionale

            ARTICOLO 8
            (I livelli e gli strumenti di programmazione)

            1.  La   programmazione  sanitaria  della  Regione  assicura,  in
            coerenza con  il  piano  sanitario  nazionale,  lo  sviluppo  dei
            servizi di  prevenzione collettiva,  dei servizi  ospedalieri  in
            rete, dei  servizi sanitari  territoriali di  zona-distretto e la
            loro integrazione con i servizi di assistenza sociale.

            2. La  programmazione sanitaria  e` articolata  su  due  livelli,
            regionale e locale.

            3.  Sono  strumenti  della  programmazione  sanitaria  a  livello
            regionale:

            a) il  piano sanitario  regionale  ed  i  relativi  strumenti  di
               attuazione;
            b) gli  atti di programmazione interaziendale di cui all`articolo
               9, denominati piani di area vasta.

            4.  Sono  strumenti  della  programmazione  sanitaria  a  livello
            locale:

            a) i piani integrati di salute di cui all`articolo 21;
            b) i piani attuativi delle aziende unita` sanitarie locali di cui
               all`articolo 22;
            c) i  piani attuativi  delle aziende ospedaliero-universitarie di
               cui all`articolo 23;
            d) le  intese e  gli accordi stipulati dalle aziende sanitarie in
               attuazione degli strumenti di cui al comma 3.

            5.  Sono   strumenti  di  valutazione  e  di  monitoraggio  della
            programmazione sanitaria regionale:

            a) la relazione sanitaria regionale;
            b) la relazione sanitaria aziendale.

            ARTICOLO 9
            (La programmazione di area vasta)

            1. Le  aziende unita`  sanitarie locali e le aziende ospedaliero-
            universitarie concorrono,  nella specificita` propria del ruolo e
            dei compiti  di  ciascuna,  allo  sviluppo  a  rete  del  sistema
            sanitario attraverso  la programmazione  interaziendale  di  area
            vasta;   i   contenuti   e   gli   obiettivi   principali   della
            programmazione di  area vasta  sono definiti  dal piano sanitario
            regionale del quale assumono i riferimenti temporali.

            2. Per  l`esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  sono
            individuate le seguenti aree vaste:

            a) Area  vasta nord  -  ovest,  comprendente  le  Aziende  unita`
               sanitarie locali  1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 5 di Pisa,
               6 di Livorno e 12 di Viareggio, nonche` l`Azienda ospedaliero-
               universitaria Pisana;
            b) Area  vasta centro,  comprendente le  Aziende unita` sanitarie
               locali 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze e 11 di Empoli,
               nonche` le  Aziende ospedaliero-universitarie  Careggi e Meyer
               di Firenze;
            c) Area vasta sud - est, comprendente le Aziende unita` sanitarie
               locali 7  di Siena,  8 di  Arezzo e  9  di  Grosseto,  nonche`
               l`Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

            3. In ciascuna area vasta e` costituito un comitato, composto dai
            direttori  generali   delle  aziende   sanitarie  facenti   parte
            dell`area e  dal  direttore  dell`ente  per  i  servizi  tecnico-
            amministrativi di area vasta di cui all`articolo 100.

            4. Il  comitato e`  presieduto da  un  coordinatore,  individuato
            dalla Giunta  regionale tra  i direttori  generali delle  aziende
            sanitarie dell`area vasta.

            5. Il  comitato di  area vasta  elabora le  proposte dei piani di
            area vasta  di cui all`articolo 8, comma 3, lettera b) ed approva
            le intese  e gli  accordi di cui all`articolo 8, comma 4, lettera
            d).

            6. I piani di area vasta sono trasmessi alla Giunta regionale che
            ne controlla  la conformita`  con il  piano  sanitario  regionale
            entro trenta  giorni dal  ricevimento e li trasmette al Consiglio
            regionale per l`approvazione.

            7. Le  intese e  gli accordi  di cui  all`articolo  8,  comma  4,
            lettera d),  inerenti l`organizzazione integrata dei servizi e la
            regolamentazione della  mobilita` sanitaria,  sono trasmessi alla
            Giunta regionale  che ne  controlla la  conformita` con  il piano
            sanitario regionale  entro trenta giorni dal ricevimento; decorso
            tale termine, tali atti si intendono approvati.

            Capo II
            Il concorso  dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali
            alla programmazione sanitaria

            ARTICOLO 10
            (Regione)

            1. Il  Consiglio regionale,  su proposta  della Giunta regionale,
            approva:

            a) il piano sanitario regionale, che ha durata quinquennale, ed i
               suoi aggiornamenti;
            b) i  piani di area vasta, entro trenta giorni dalla trasmissione
               da parte della Giunta regionale.

            2. La  Giunta regionale  esercita le  funzioni di indirizzo anche
            tecnico  e   di  coordinamento   delle  attivita`  delle  aziende
            sanitarie e  degli enti  per i  servizi tecnico-amministrativi di
            area vasta,  in conformita` alle disposizioni del piano sanitario
            regionale e dei piani di area vasta.

            3. La  Giunta regionale  esercita le  attivita`  di  controllo  e
            vigilanza, promozione  e supporto  nei  confronti  delle  aziende
            sanitarie e  degli enti  per i  servizi tecnico-amministrativi di
            area vasta; la Giunta regionale, in particolare:

            a) determina  il fabbisogno  finanziario del  servizio  sanitario
               regionale secondo quanto previsto dall`articolo 26;
            b) approva  gli atti di bilancio delle aziende sanitarie, dandone
               comunicazione al Consiglio regionale;
            c) approva   il    piano  attuativo  delle  aziende  ospedaliero-
               universitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale;
            d) autorizza  la  partecipazione  delle  aziende  sanitarie  alle
               societa` pubbliche  diverse da  quelle di cui all`articolo 34,
               nonche` la partecipazione a fondazioni;
            e) esprime    il  proprio  parere  sullo  statuto  delle  aziende
               sanitarie e  sul regolamento generale degli enti per i servizi
               tecnico-amministrativi di area vasta;
            f) verifica,  attraverso le  relazioni  sanitarie  aziendali,  la
               corrispondenza dei  risultati raggiunti con i risultati attesi
               previsti dai piani attuativi;
            g) esercita  il  controllo  di  conformita`  al  piano  sanitario
               regionale sugli  atti di  cui all`articolo 8, comma 4, lettera
               b), dandone comunicazione al Consiglio regionale.

            4.  La  Giunta  regionale  individua  procedure  e  modalita`  di
            valutazione della  qualita`  delle  prestazioni  e  dei  percorsi
            assistenziali con particolare riferimento ai seguenti profili:

            a) risultati  complessivi delle  aziende sanitarie  in termini di
               appropriatezza,   di   soddisfazione   dell`utenza   e   degli
               operatori, di economicita` della gestione;
            b) risultati  specifici raggiunti  dalle strutture  organizzative
               aziendali ed  in particolare  dei  dipartimenti  assistenziali
               integrati delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione
               agli obiettivi della programmazione aziendale ed alle funzioni
               attribuite all`azienda dalle disposizioni regionali;
            c) qualita` clinica delle prestazioni erogate, anche in relazione
               ad obiettivi di eccellenza.

            5.  La   Giunta  regionale   comunica  annualmente  al  Consiglio
            regionale gli esiti delle valutazioni di cui al comma 4.

            ARTICOLO 11
            (Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria)

            1.  La   conferenza  permanente   per  la  programmazione  socio-
            sanitaria,  di   seguito  denominata   conferenza,  e`   l`organo
            attraverso cui  i  comuni  concorrono  alla  definizione  e  alla
            valutazione delle  politiche regionali  in  materia  sanitaria  e
            socio-sanitaria.

            2. La conferenza esprime parere:
            a) sulla proposta di piano sanitario regionale;
            b) sulla proposta di piano integrato sociale regionale;
            c) sulle  proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria
            e sociale;
            d) sulla proposte di piani di area vasta;
            e) sulle  proposte di  piani attuativi delle aziende ospedaliero-
               universitarie e sulle relative relazioni aziendali.

            3. La  conferenza valuta annualmente lo stato dell`organizzazione
            e dell`efficacia  dei servizi; a questo fine, la Giunta regionale
            trasmette  alla  conferenza  permanente  la  relazione  sanitaria
            regionale ed  i documenti  di verifica  sullo stato di attuazione
            della programmazione regionale.

            4. La  conferenza e`  presieduta dai  competenti componenti della
            Giunta regionale ed e` cosi` composta:

            a) dai   presidenti    delle    conferenze  dei  sindaci  di  cui
               all`articolo 12;
            b) dai  presidenti  delle  articolazioni  zonali  delle  predette
               conferenze;
            c) da  quattro rappresentanti  dell`Associazione nazionale comuni
               italiani (ANCI);
            d) da  un rappresentante  dell`Unione  regionale  delle  province
               toscane (URPT);
            e) da  un rappresentante  dell`Unione nazionale comuni, comunita`
               enti montani (UNCEM).

            5. Ai  fini dell`espressione  del parere  nelle materie  relative
            alla programmazione  sociale, la  conferenza viene  integrata dai
            presidenti delle province.

            6. I membri della conferenza di cui al comma 4, lettere c), d) ed
            e),  sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
            regionale.

            7. Ai fini dell`espressione dei pareri di cui al comma 2, lettere
            d) ed e), la conferenza organizza il proprio funzionamento in tre
            articolazioni, che  assumono la denominazione di articolazioni di
            area vasta  della conferenza; le articolazioni di area vasta sono
            composte  dai  presidenti  delle  conferenze  dei  sindaci  delle
            aziende unita`  sanitarie locali ricomprese nell`area vasta e dai
            presidenti delle  articolazioni zonali delle medesime conferenze,
            ovvero dai  presidenti degli  organi di  governo  delle  Societa`
            della salute, di cui all`articolo 65.

            8. Le  modalita` di  funzionamento della  conferenza e  delle sue
            articolazioni sono  disciplinate da apposito regolamento adottato
            dalla conferenza  medesima, a maggioranza dei suoi componenti; il
            regolamento disciplina  altresi` l`eventuale  partecipazione alle
            articolazioni di area vasta dei rappresentanti delle associazioni
            di cui  al comma  4, lettere  c), d) ed e), o di soggetti esterni
            all`organismo, designati dalle associazioni medesime.

            ARTICOLO 12
            (Conferenza dei sindaci)

            1. La  conferenza dei  sindaci e` composta da tutti i sindaci dei
            comuni ricompresi  nell`ambito territoriale  dell`azienda  unita`
            sanitaria  locale;   il   funzionamento   della   conferenza   e`
            disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza
            stessa; la conferenza elegge al proprio interno la rappresentanza
            di cui  all`articolo 3, comma 14 del decreto delegato, che assume
            la denominazione  di esecutivo; tramite l`esecutivo la conferenza
            esercita  le   proprie  funzioni   di   indirizzo,   verifica   e
            valutazione.

            2. La conferenza dei sindaci approva il piano attuativo locale di
            cui all`articolo 22.

            3. Nel  regolamento di  cui  al  comma  1,  sono  individuate  le
            modalita` per  la scelta  del  presidente  della  conferenza  dei
            sindaci e  per la formazione dell`esecutivo; la disciplina per il
            funzionamento  della   conferenza  dei  sindaci  deve  consentire
            l`effettiva partecipazione  dei rappresentanti  di tutti i comuni
            delle zone-distretto all`esercizio delle funzioni attribuite alla
            conferenza stessa;  l`esecutivo e`  composto dal presidente della
            conferenza dei  sindaci che  lo presiede,  e da  quattro  sindaci
            individuati in modo da garantire la presenza di almeno un sindaco
            per ciascuna  zona-distretto; il  regolamento di  cui al  comma 1
            prevede la  possibilita` di  delega da parte del sindaco a favore
            dell`assessore competente.

            4. All`interno  della conferenza  dei sindaci  sono costituite le
            articolazioni zonali  della conferenza di cui fanno parte tutti i
            sindaci dei  comuni ricompresi  in  ciascuna  zona-distretto;  il
            funzionamento delle  articolazioni  zonali  e`  disciplinato  dal
            regolamento di  cui al  comma 1;  ogni articolazione zonale della
            conferenza  dei   sindaci  elegge   il  proprio   presidente;  il
            presidente  della   conferenza   dei   sindaci   presiede   anche
            l`articolazione zonale della quale fa parte il comune ove ricopre
            la carica di sindaco.

            5.  La   provincia  partecipa   all`articolazione  zonale   della
            conferenza dei  sindaci per  l`integrazione con i programmi e gli
            interventi specifici di propria competenza.

            6. L`articolazione zonale della conferenza dei sindaci individua,
            con riferimento  alle  attivita`  sanitarie  territoriali  e  per
            quelle socio-sanitarie  integrate gli  obiettivi di salute che le
            aziende sanitarie  debbono perseguire con il programma annuale di
            attivita`.

            7.  Il   regolamento  della  conferenza  dei  sindaci  disciplina
            modalita`  e   procedure  per   l`esercizio,   da   parte   delle
            articolazioni zonali, dell`attivita` di cui al comma 6.

            8. La  conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno
            in occasione  dell`esame  degli  atti  bilancio,  dell`emanazione
            degli indirizzi  per l`elaborazione  del piano attuativo locale e
            della relativa  approvazione, in  occasione del  confronto con la
            Giunta  regionale  sulla  nomina  del  direttore  generale  delle
            aziende sanitarie  nonche` per avanzare la proposta di revoca del
            medesimo,  di   cui  all`articolo  3-bis,  comma  7  del  decreto
            delegato.

            9. Il  direttore generale  assicura i  rapporti  e  una  adeguata
            informazione tra l`azienda sanitaria e la conferenza dei sindaci;
            il  direttore  generale  e`  tenuto  a  partecipare  alle  sedute
            dell`esecutivo  e   della  conferenza   stessa  su   invito   del
            presidente;  il   direttore  generale  assicura  i  rapporti  con
            l`articolazione zonale  della  conferenza  dei  sindaci  in  modo
            diretto  o,   per  le   materie  da  esso  delegate,  tramite  il
            responsabile di zona-distretto; il responsabile di zona-distretto
            e` tenuto  a partecipare  alle sedute  dell`articolazione  zonale
            della conferenza dei sindaci su invito del presidente.

            10.L`azienda unita`  sanitaria locale mette a disposizione idonei
            locali per le conferenze dei sindaci e le articolazioni zonali di
            cui al comma 4; le conferenze dei sindaci e le loro articolazioni
            zonali   sono    supportate   da    una   segreteria   incaricata
            dell`assistenza  tecnica   ai  lavori   e  della  predisposizione
            dell`istruttoria,  nonche`   degli  adempimenti   connessi   alle
            decisioni, alle  relazioni, agli  ordini del  giorno e ai verbali
            delle  riunioni;   il  personale  della  segreteria  e`  messo  a
            disposizione dai comuni, dalle aziende unita` sanitarie locali e,
            per quanto di loro competenza, dalle province.

            ARTICOLO 13
            (Universita`)

            1.  Le   universita`  toscane   contribuiscono,  per   quanto  di
            competenza,  all`elaborazione  degli  atti  della  programmazione
            regionale.

            2. La Regione, nell`ambito del piano sanitario regionale vigente,
            elabora protocolli d`intesa con le universita`, per regolamentare
            l`apporto delle  facolta` di  medicina e chirurgia alle attivita`
            assistenziali del  servizio sanitario regionale e contestualmente
            l`apporto di quest`ultimo alle attivita` didattiche, nel rispetto
            delle finalita`  istituzionali proprie  delle universita`  e  del
            servizio sanitario  regionale;  a  tal  fine,  e`  costituito  il
            comitato  per   l`intesa  formato  dal  Presidente  della  Giunta
            regionale e dai rettori delle universita`.

            3. Nell`individuazione  della dislocazione  delle  strutture  del
            servizio sanitario  regionale, gli strumenti della programmazione
            regionale tengono  conto delle  strutture universitarie,  secondo
            quanto previsto  dal d.lgs. 517/1999; l`attuazione dei protocolli
            d`intesa per  le attivita`  assistenziali e`  disciplinata  dallo
            statuto aziendale,  nonche` da  eventuali accordi  previsti dallo
            statuto medesimo;  per le  attivita` formative  e di  ricerca gli
            accordi  attuativi  sono  stipulati  tra  l`azienda  ospedaliero-
            universitaria di  riferimento e le aziende sanitarie interessate,
            tenuto conto della programmazione di area vasta.

            4. Per  la predisposizione dei protocolli di intesa e` costituita
            apposita commissione  con funzioni  di supporto  tecnico  per  il
            comitato di  cui  al  comma  2;  la  commissione  e`  formata  da
            rappresentanti della  Regione, delle  universita` e delle aziende
            interessate; le  rappresentanze sono  designate, per  le parti di
            rispettiva competenza,  dai membri  del comitato  e dai direttori
            generali  delle   aziende;  le   rappresentanze   delle   aziende
            ospedaliere  sono   designate  in   maniera  da   assicurare   la
            pariteticita`   tra    la   componente   ospedaliera   e   quella
            universitaria all`interno della commissione; alle attivita` della
            commissione  partecipano,  ai  fini  della  individuazione  degli
            specifici fabbisogni  formativi, nonche`  per l`attuazione  delle
            disposizioni di  cui all`articolo  6, commi  2 e  3  del  decreto
            delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali
            competenti.

            5. I  protocolli d`intesa,  nel rispetto di quanto disposto dagli
            articoli 6,  6-bis e  6-ter  del  decreto  delegato,  dal  d.lgs.
            517/1999  e   dagli  strumenti   della  programmazione  sanitaria
            regionale,  tenuto   conto  delle   finalita`  istituzionali  dei
            contraenti,  indirizzano  e  vincolano,  nelle  aree  di  seguito
            indicate, lo  statuto delle  aziende ospedaliero-universitarie  e
            gli accordi attuativi fra azienda ed universita` disciplinando:

            a) per  le attivita` assistenziali: i criteri per la costituzione
               delle strutture organizzative;
            b) per  le attivita`  didattiche: i criteri per la determinazione
               degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo
               espresso  dal   servizio  sanitario   regionale,  secondo   la
               disciplina di  cui  al  titolo  IV,  capo  V;  i  criteri  per
               l`individuazione e  l`organizzazione delle  scuole e dei corsi
               di formazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti;
               i criteri per la ripartizione degli oneri;
            c) per  le attivita` di ricerca: le tipologie di studi e ricerche
               da  attribuire  ai  dipartimenti  assistenziali  integrati;  i
               criteri  di   ripartizione  degli  oneri  e  di  utilizzo  dei
               risultati;
            d) la   partecipazione  della  Regione  e  delle  universita`  ai
               risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie.

            ARTICOLO 14
            (Enti di  ricerca e  istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere
            scientifico)

            1. I  rapporti tra  la Regione, gli istituti di ricovero e cura a
            carattere scientifico  e gli  enti di  ricerca, le  cui attivita`
            istituzionali sono  concorrenti con  le  finalita`  del  servizio
            sanitario  regionale,  sono  definiti  sulla  base  di  specifici
            protocolli stipulati  dal Presidente della Giunta regionale e dai
            rappresentanti istituzionali  degli enti  medesimi; i  protocolli
            sono adottati  nell`ambito del  piano sanitario regionale vigente
            ed  individuano   gli  spazi   di  collaborazione   sul  versante
            assistenziale, della formazione e dello sviluppo delle competenze
            e conoscenze nel settore sanitario.

            2. I rapporti convenzionali per le attivita` assistenziali tra il
            servizio sanitario  regionale, gli  istituti di ricovero e cura a
            carattere scientifico  e gli enti di ricerca, sono instaurati tra
            le  aziende   sanitarie  e  gli  enti  medesimi  sulla  base  dei
            protocolli d`intesa di cui al comma 1.

            ARTICOLO 15
            (Partecipazione alla programmazione)

            1. La  Regione promuove  la partecipazione degli assistiti, delle
            organizzazioni sindacali,  delle organizzazioni  di volontariato,
            delle associazioni  di tutela  e  di  promozione  sociale,  della
            cooperazione sociale  e degli altri soggetti del terzo settore al
            processo di  programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e
            locale  e   valorizza  il   contributo  degli   operatori,  delle
            associazioni  professionali   e   delle   societa`   scientifiche
            accreditate attraverso adeguate modalita` di consultazione.

            2. In particolare, e` compito della Giunta regionale:

            a) definire i criteri e le modalita` di partecipazione autonoma e
               collaborativa e  di consultazione  degli assistiti, delle loro
               organizzazioni, nonche`  degli organismi  di volontariato e di
               tutela, alle  fasi di  impostazione della  programmazione e di
               verifica della  qualita` dei  servizi, sia a livello regionale
               che a quello delle aziende sanitarie e delle zone-distretto;
            b) definire  i contenuti  obbligatori dei protocolli d`intesa tra
               aziende sanitarie  e le  organizzazioni rappresentative  degli
               assistiti.

            ARTICOLO 16
            (Tutela dei diritti dell`utenza)

            1. E` compito della Regione:

            a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attivita`
               relative alla  definizione degli  indicatori ed  alla verifica
               degli standard  di qualita`  di cui  all`articolo 14, comma 1,
               del decreto delegato;
            b) sovrintendere  al  processo  di  attuazione  delle  carte  dei
               servizi, anche  impartendo  direttive  per  la  loro  omogenea
               definizione e  linee guida  per la necessaria integrazione tra
               le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale;
            c) impartire  direttive alle aziende sanitarie, per la promozione
               del diritto  all`informazione, riconoscendo in quest`ultimo la
               condizione  fondamentale   per   assicurare   agli   assistiti
               l`esercizio della  libera scelta  nell`accesso alle  strutture
               sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualita` dei
               servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente
               i risultati.

            2.  La   Regione   individua   quali   specifici   strumenti   di
            informazione, di  partecipazione e  di controllo  da parte  degli
            assistiti sulla qualita` dei servizi erogati:

            a) la  carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273
               (Misure  urgenti   per  la  semplificazione  dei  procedimenti
               amministrativi e  per il  miglioramento dell`efficienza  delle
               pubbliche amministrazioni);
            b) la conferenza dei servizi di cui all`articolo 14, comma 4, del
               decreto delegato;
            c) i  protocolli d`intesa  di cui  all`articolo 14,  comma 7, del
               decreto delegato.

            3. Le  aziende sanitarie,  previo confronto con le organizzazioni
            di  cui   all`articolo  15,   comma  1,  approvano  e  aggiornano
            annualmente la  carta dei  servizi, e adottano il regolamento per
            la tutela degli utenti.

            4. La  carta dei  servizi e`  lo strumento attraverso il quale le
            aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attivita` alla
            soddisfazione dei  bisogni degli  utenti; la  carta contiene  gli
            impegni  per   il  miglioramento   dei  servizi,   definisce  gli
            indicatori di  qualita` e gli standard, generali e specifici, cui
            gli stessi devono adeguarsi.

            5.  Le  aziende  sanitarie  assicurano  specifiche  attivita`  di
            informazione e  di tutela  degli utenti e definiscono un apposito
            piano di  comunicazione aziendale  finalizzato  a  promuovere  la
            conoscenza da  parte di  tutti i  soggetti interni ed esterni dei
            contenuti della carta e della relativa attuazione.

            6. Le  aziende sanitarie,  ai fini  di cui al comma 5, assicurano
            l`informazione in  ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe,
            alle modalita`  di accesso  ai servizi, ai tempi di attesa, anche
            con riguardo  all`attivita` libero  professionale intramuraria, e
            si dotano  di un  efficace sistema  di raccolta  e di trattamento
            delle segnalazioni e degli esposti.

            7. Le  aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e
            le funzioni dell`ufficio relazioni con il pubblico.

            8. Le aziende sanitarie costituiscono appositi punti informativi,
            a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell`ambito
            del territorio di riferimento, e per un orientamento sull`accesso
            alle prestazioni erogate nell`ambito della Regione; a tal fine le
            aziende sanitarie  hanno l`obbligo  di coordinare ed integrare le
            attivita` dirette all`informazione degli assistiti.

            9. Il  direttore generale  d`intesa con la conferenza dei sindaci
            indice  la  conferenza  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  per
            verificare il  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  fissati
            dalla programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti
            con la  carta dei  servizi e definire gli interventi utili per il
            loro miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i
            dati  relativi   all`andamento  dei   servizi  ed   al  grado  di
            raggiungimento degli  standard con  particolare riferimento  allo
            svolgimento delle attivita` di tutela degli utenti.

            10. Alla  conferenza dei  servizi  partecipano  i  rappresentanti
            delle associazioni  che hanno stipulato i protocolli di intesa di
            cui al comma 11.

            11. Il protocollo d`intesa e` lo strumento attraverso il quale le
            aziende sanitarie,  le associazioni  di volontariato  e di tutela
            stipulano modalita` di confronto permanente sulle tematiche della
            qualita`  dei   servizi  e  della  partecipazione  degli  utenti,
            definendo altresi` la concessione in uso di locali e le modalita`
            di  esercizio  del  diritto  di  accesso  e  di  informazione;  i
            contenuti obbligatori  di tali  protocolli sono  individuati  con
            atto della Giunta regionale.

            ARTICOLO 17
            (Rapporti con  il volontariato,  le  associazioni  di  promozione
            sociale e la cooperazione sociale)

            1. I  rapporti  fra  le  associazioni  di  volontariato,  le  cui
            attivita` concorrono  con le  finalita`  del  servizio  sanitario
            regionale, ed  il servizio  sanitario medesimo,  sono regolati da
            apposite convenzioni,  in conformita`  con quanto  disposto dalle
            normative nazionali e regionali vigenti.

            2. Le  associazioni  di  promozione  sociale  e  la  cooperazione
            sociale concorrono,  nell`ambito delle  loro competenze e con gli
            strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione
            delle finalita` del servizio sanitario regionale e alle attivita`
            di assistenza sociale.

            Capo III
            Gli strumenti della programmazione sanitaria

            ARTICOLO 18
            (Piano sanitario regionale)

            1. Il piano sanitario regionale e` lo strumento di programmazione
            con il  quale la  Regione, nell`ambito del programma regionale di
            sviluppo  e   delle  relative  politiche  generali  di  bilancio,
            definisce gli obiettivi di politica sanitaria regionale ed adegua
            l`organizzazione del servizio sanitario regionale in relazione ai
            bisogni assistenziali  della popolazione,  rilevati attraverso la
            relazione sanitaria regionale di cui all`articolo 20 e attraverso
            idonei  strumenti   di  osservazione   dello  stato   di  salute,
            individuati  anche   su  iniziativa   dell`agenzia  regionale  di
            sanita`.

            2. Il  piano sanitario  regionale e`  approvato con deliberazione
            del Consiglio  regionale, su  proposta  della  Giunta  regionale,
            formulata  previo  parere  della  conferenza  permanente  per  la
            programmazione socio-sanitaria regionale, nell`anno di inizio del
            quinquennio al quale si riferisce la programmazione.

            3. Il  piano sanitario  regionale e`  adottato nel rispetto delle
            norme in  materia di  programmazione regionale  di cui alla legge
            regionale  11   agosto  1999,   n.  49   (Norme  in   materia  di
            programmazione regionale),  come modificata dalla legge regionale
            15  novembre  2004,  n.  61.  Il  piano  sanitario  regionale  e`
            aggiornato nel  corso del  quinquennio di  vigenza almeno dopo il
            primo triennio.

            4.  La  Regione  opera  per  la  progressiva  unificazione  delle
            disposizioni del  piano sanitario regionale e del piano integrato
            sociale regionale, individuando le procedure per il coordinamento
            delle politiche  socio sanitarie  con quelle  degli altri settori
            regionali al  fine di  perseguire le  politiche di  salute di cui
            all`articolo 6.

            ARTICOLO 19
            (Contenuti del piano sanitario regionale)

            1. Il  piano sanitario regionale individua per il quinquiennio di
            riferimento gli  obiettivi generali  di salute da assumere per la
            programmazione locale,  le strategie  di sviluppo  e le  linee di
            governo  del   servizio   sanitario   regionale,   definendo   in
            particolare:

            a) i    livelli  uniformi  ed  essenziali  di  assistenza,  quali
               prestazioni da  garantire in  termini di  equita` a  tutti gli
               assistiti, definiti  sulla base  di indicatori epidemiologici,
               clinici ed assistenziali;
            b) i  criteri di  riparto delle  risorse finanziarie alle aziende
               unita` sanitarie  locali, avuto riguardo specificatamente alle
               zone montane e insulari;
            c) i    criteri  di  quantificazione  ed  impiego  delle  risorse
               finanziarie destinate  alla copertura  di specifici fabbisogni
               per attivita`  di alta qualificazione, per specifici programmi
               individuati  dagli   strumenti  di   programmazione  sanitaria
               regionale di cui all`articolo 8, per il funzionamento di enti,
               aziende o  organismi regionali operanti nel settore sanitario,
               per il  sostegno degli  investimenti per  la manutenzione e il
               rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie regionali;
            d) gli    indirizzi    per  la  valorizzazione  e  qualificazione
               dell`assistenza nelle  zone insulari  e montane  e le  risorse
               regionali ad esse destinate;
            e) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle
               aziende sanitarie  regionali, con  particolare  riferimento  a
               quelle impiegate nella prevenzione;
            f) i  progetti obiettivo, da realizzare attraverso l`integrazione
               funzionale ed  operativa dei  servizi sanitari  e di quelli di
               assistenza sociale  di competenza  degli  enti  locali,  e  le
               azioni programmate di rilievo regionale;
            g) criteri  per la  elaborazione dei piani di area vasta e per la
               definizione  di   intese  ed   accordi  tra  aziende,  di  cui
               all`articolo  8,   comma  4   e  per   la   disciplina   della
               contrattazione con i soggetti privati accreditati;
            h) le   direttive  relative  alla  organizzazione  delle  aziende
               sanitarie;
            i) i criteri e le modalita` di determinazione delle tariffe anche
               in relazione alle diverse tipologie di soggetti erogatori;
            l) gli   strumenti    per    l`integrazione  delle  medicine  non
               convenzionali negli interventi per la salute.

            2. Il piano sanitario regionale si attua attraverso gli strumenti
            di programmazione cui all`articolo 8.

            ARTICOLO 20
            (Relazione sanitaria regionale)

            1. La  relazione sanitaria  regionale esprime,  anche sulla  base
            delle risultanze delle relazioni sanitarie aziendali:

            a) valutazioni  epidemiologiche   sullo  stato  di  salute  della
               popolazione;
            b) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi
               definiti dal piano sanitario regionale.

            2. La  Giunta regionale  ogni tre anni elabora, in collaborazione
            con  l`agenzia  regionale  di  sanita`,  la  relazione  sanitaria
            regionale e la trasmette al Consiglio regionale e alla conferenza
            permanente per la programmazione socio-sanitaria.

            3. La  Giunta regionale  elabora ogni anno, in collaborazione con
            l`agenzia regionale  di sanita`,  un documento  di monitoraggio e
            valutazione   relativo    allo   stato    di   attuazione   della
            programmazione regionale  ed ai  risultati raggiunti  in merito a
            specifici settori e obiettivi di salute.

            4. Il  Consiglio regionale,  in relazione  ai risultati di salute
            della  programmazione   sanitaria  regionale,   emergenti   dalla
            relazione sanitaria  regionale e dal documento di cui al comma 3,
            formula  indirizzi   alla   Giunta   medesima   anche   al   fine
            dell`adeguamento  degli  strumenti  di  programmazione  sanitaria
            regionale.

            ARTICOLO 21
            (Piani integrati di salute)

            1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato PIS, e` lo
            strumento partecipato di programmazione integrata delle politiche
            sociali e sanitarie a livello di zona-distretto, che si coordina,
            attraverso i suoi progetti, con gli strumenti di programmazione e
            d`indirizzo  locali   e  con   gli  strumenti  amministrativi  di
            competenza dei  comuni nei  settori che incidono sulle condizioni
            di benessere della popolazione.

            2. Nel caso di sperimentazione della Societa` della salute di cui
            all`articolo  65,  il  PIS  costituisce  lo  strumento  unico  di
            programmazione socio-sanitaria di zona-distretto.

            3. E` compito del PIS:

            a) definire  gli obiettivi  di salute  e benessere  ed i relativi
               standard quantitativi e qualitativi;
            b) individuare le azioni attuative;
            c) individuare  le  risorse  messe  a  disposizione  dai  diversi
               soggetti per la sua attuazione;
            d) attivare  gli strumenti  per valutare  il raggiungimento degli
               obiettivi.

            4. Il  PIS comprende  programmi e progetti operativi; i programmi
            coordinano le  risorse disponibili  per la  realizzazione del PIS
            secondo le  indicazioni contenute  negli obiettivi  di salute;  i
            progetti  operativi   realizzano  gli   interventi  necessari   a
            conseguire  i   singoli  obiettivi   previsti  dai  programmi  di
            riferimento.

            5. L`avvio  del processo  di realizzazione del PIS e` determinato
            da  un   atto  deliberativo   dell`articolazione   zonale   della
            conferenza dei  sindaci che  sancisce l`accordo  in merito con la
            azienda unita`  sanitaria locale;  l`accordo ha  ad  oggetto,  in
            particolare, le  risorse rese  disponibili dagli  enti  locali  e
            dalle aziende  sanitarie; queste ultime quantificano tali risorse
            con riferimento  al documento  economico di cui all`articolo 120,
            comma 2.

            6. Ai  fini di  cui al comma 1, il procedimento di formazione del
            PIS tiene conto della programmazione e degli atti fondamentali di
            indirizzo regionali  e comunali, prevedendo momenti di raccordo e
            forme di  rapporto con  gli altri enti pubblici interessati e con
            le strutture di assistenza delle organizzazioni di volontariato e
            delle associazioni  di  promozione  sociale,  della  cooperazione
            sociale e del terzo settore; la Giunta regionale elabora apposite
            linee guida per la predisposizione del PIS.

            7.  Il   PIS  e`   approvato  dalla  articolazione  zonale  della
            conferenza  dei   sindaci;  nel  caso  di  sperimentazione  delle
            Societa` della  salute, la  competenza all`avvio  del processo  e
            all`approvazione del  PIS e`  attribuita  all`organo  di  governo
            della medesima.

            8. Il  PIS ha  durata triennale  e si  attua attraverso programmi
            operativi annuali che ne possono anche costituire aggiornamento.

            ARTICOLO 22
            (Piani attuativi locali)

            1. Il  piano attuativo  locale e`  lo strumento di programmazione
            con il  quale, nei  limiti delle risorse disponibili, nell`ambito
            delle disposizioni  del piano  sanitario regionale,  del piano di
            area vasta  e degli  indirizzi  impartiti  dalle  conferenze  dei
            sindaci,  le  aziende  unita`  sanitarie  locali  programmano  le
            attivita` da  svolgere recependo,  per le  attivita` sanitarie  e
            socio-sanitarie territoriali,  i PIS  di zona-distretto; il piano
            attuativo  locale   ha  durata   triennale   e   puo`   prevedere
            aggiornamenti annuali.

            2. La  conferenza dei  sindaci e le relative articolazioni zonali
            determinano indirizzi e definiscono criteri per le aziende unita`
            sanitarie locali  per la elaborazione del piano attuativo locale;
            le articolazioni  zonali della conferenza contribuiscono altresi`
            alla formulazione  del piano  attuativo locale,  per le attivita`
            sanitarie e socio-sanitarie, attraverso i PIS di cui all`articolo
            21.

            3. Il  direttore generale  dell`azienda unita`  sanitaria  locale
            adotta il  piano attuativo  e lo  trasmette alla  conferenza  dei
            sindaci, che lo approva in sede plenaria.

            4. Il  direttore generale  trasmette il piano attuativo approvato
            alla Giunta  regionale che, entro quaranta giorni, ne verifica la
            conformita` alla  programmazione sanitaria regionale; nel caso di
            mancata approvazione  da parte  della conferenza  dei sindaci, la
            Giunta  regionale,   una  volta   esercitato  il   controllo   di
            conformita` ed essersi confrontata con la conferenza dei sindaci,
            autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell`attivita`.

            5. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di
            attivita` articolati,  per quanto  riguarda le  attivita`  socio-
            sanitarie territoriali,  per zona-distretto;  i programmi annuali
            di attivita`  delle aziende  unita` sanitarie locali recepiscono,
            per le  attivita` sanitarie  territoriali  e  per  quelle  socio-
            sanitarie  integrate,  i  programmi  annuali  dei  PIS  di  zona-
            distretto.

            6. Il  direttore generale  dell`azienda unita`  sanitaria  locale
            adotta il  programma annuale di attivita` di cui al comma 5 entro
            l`anno precedente  a quello  di riferimento  e lo  trasmette alla
            conferenza  dei   sindaci  che  lo  approva;  successivamente  il
            direttore generale  trasmette il  programma annuale  alla  Giunta
            regionale  che   verifica  la   conformita`  dello   stesso  alla
            programmazione sanitaria  regionale  entro  quaranta  giorni  dal
            ricevimento; nel  caso di  mancata approvazione  da  parte  della
            conferenza dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato
            il  controllo  di  conformita`  ed  essersi  confrontata  con  la
            conferenza dei  sindaci, autorizza  il  direttore  generale  alla
            prosecuzione dell`attivita`.

            ARTICOLO 23
            (Piani attuativi ospedalieri)

            1.  Il   piano  attuativo   ospedaliero  e`   lo   strumento   di
            programmazione  con   il  quale,   nei   limiti   delle   risorse
            disponibili, nell`ambito  delle disposizioni  del piano sanitario
            regionale e  del piano  di area  vasta, nonche` degli indirizzi e
            valutazioni dell`organo  di indirizzo,  le  aziende  ospedaliero-
            universitarie programmano le attivita` di propria competenza.

            2. Nella formulazione degli indirizzi di cui al comma 1, l`organo
            di  indirizzo  tiene  conto,  in  particolare,  del  piano  della
            didattica universitaria.

            3. Il  piano attuativo  ospedaliero ha  durata triennale  e  puo`
            prevedere aggiornamenti annuali.

            4. Il  direttore generale  dell`azienda ospedaliero-universitaria
            adotta il  piano attuativo  ospedaliero entro l`anno precedente a
            quello di  riferimento,  lo  trasmette  all`Universita`  ed  alla
            competente  articolazione   di  area   vasta   della   conferenza
            permanente   per    la   programmazione    socio-sanitaria,   per
            l`acquisizione dei  pareri di  competenza. Il  direttore generale
            trasmette il  piano attuativo  e le  eventuali osservazioni  alla
            Giunta  regionale   che,   verificatane   la   conformita`   alla
            programmazione sanitaria  regionale, lo  approva  entro  quaranta
            giorni dal ricevimento.

            5.  Il   piano  attuativo   ospedaliero  si  realizza  attraverso
            programmi annuali  di attivita`  adottati dal  direttore generale
            dell`azienda ospedaliero-universitaria, acquisiti gli indirizzi e
            le valutazioni dell`organo di indirizzo; i programmi annuali sono
            approvati con lo stesso procedimento di cui al comma 4.

            ARTICOLO 24
            (Relazione sanitaria aziendale)

            1.  La   relazione  sanitaria   aziendale  e`   lo  strumento  di
            valutazione e di monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto
            agli obiettivi  definiti dalla programmazione sanitaria regionale
            e aziendale; essa costituisce pertanto strumento rilevante per la
            programmazione sanitaria aziendale e regionale.

            2. La  relazione sanitaria  aziendale e`  adottata dal  direttore
            generale, previo  parere del  consiglio dei sanitari, entro il 30
            giugno dell`anno successivo a quello di riferimento.

            3. La relazione sanitaria aziendale e` trasmessa:

            a) dalle  aziende unita` sanitarie locali alla Giunta regionale e
     

Partecipa alla due giorni per i 30 anni di VITA

Cara lettrice, caro lettore: il 25 e 26 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano, VITA festeggerà i suoi primi 30 anni con il titolo “E noi come vivremo?”. Un evento aperto a tutti, non per celebrare l’anniversario, ma per tracciare insieme a voi e ai tanti amici che parteciperanno nuovi futuri possibili.