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Testo unico delleleggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanzepsicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza.

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (in
Gazz. Uff., 31 ottobre 1990, n. 255, s.o.). — Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.

Art. 1.

Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze
stupefacenti.

1. é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle finanze, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e
dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della
politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita
produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a
livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l’esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività
amministrative di competenza delle regioni nel settore .
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che
verifica l’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le
previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale
disciplina, con proprio decreto, l’organizzazione e il funzionamento
dell’Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle
funzioni previste dall’articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale
dell’Osservatorio permanente .
8. L’Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri
diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendenti anche con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra
le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative
e l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati operanti nel settore della prevenzione, cura e
riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena
e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,
nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle
patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull’attività svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati
previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, della giustizia, delle finanze,
della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e
della previdenza sociale, nell’ambito delle rispettive competenze,
sono tenuti a trasmettere all’osservatorio i dati di cui al comma 8,
relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di
giugno e dicembre.
10. L’Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con
l’eccezione di quelli che possano violare il diritto all’anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall’Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i
Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per
gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti
negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla gravità del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso
la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche
affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall’articolo
127. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la
solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,
in deroga alle norme sulla pubblicità delle Amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da
sviluppare sul territorio nazionale.
14. Omissis
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella
sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per
l’azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attività nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa.
16. L’Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie
di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o
psicotrope.
17. L’assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le popolazioni locali dall’asservimento alle
coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro
sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo.

Art. 2.

Attribuzioni del Ministro della sanità.

1. Il Ministro della sanità, nell’ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la
Commissione degli stupefacenti e con l’Organo di controllo sugli
stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e
con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica
europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine
cura l’aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze
stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate,
fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli
enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità
sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione,
la fabbricazione, l’impiego, il commercio, l’esportazione,
l’importazione, il transito, l’acquisto, la vendita e la detenzione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la
produzione, il commercio, l’esportazione, l’importazione e il
transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell’articolo
70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l’elenco annuale delle imprese autorizzate alla
fabbricazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1
dell’articolo 70;
2) le tabelle di cui all’articolo 13, sentito l’Istituto
superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) Omissis ;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall’entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di
indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia, studi e
ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici,
psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra
tossicodipendenti, favorendo anche l’immissione nel mercato di
siringhe monouso autobloccanti.

Art. 3.

Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. é istituito presso il Ministero della sanità il Servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre
provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa
l’andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni
relativi all’andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o
psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di
cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla
materia al Ministro della sanità;
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell’alcool, ai
contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli
utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di
recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia
di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il
Ministro della sanità;
e) esprimere, sentito l’Istituto superiore di sanità, il parere
motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di
materie prime per la produzione e l’impiego delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all’accertamento qualitativo e quantitativo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero
della sanità ai sensi dell’articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili;
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si
avvale dei laboratori dell’Istituto superiore di sanità o di istituti
universitari.

Art. 4.

Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e
sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze
stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del
Ministero della sanità.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni
da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate,
all’alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al
comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una
unità;
b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due
unità;
c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro
unità.
4. All’onere derivante dalla applicazione del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e
1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Controllo e vigilanza.

1. Per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero
della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di
finanza, dell’Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi
ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il
controllo sulle navi e sugli aeromobili l’azione è coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Art. 6.

Modalità della vigilanza.

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla
coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio e presso
chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due
anni, salvo quanto stabilito dall’articolo 29.
4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l’esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può
avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali
comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali
ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in
ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano
sospetti di attività illecite.

Art. 7.

Obbligo di esibizione di documenti.

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli
5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i
direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia
tutti i documenti inerenti all’autorizzazione, alla gestione della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all’impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 8.

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle
ispezioni previste dall’articolo 6;
b) rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere
improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli altri atti previsti dall’articolo 29, oppure si sottrae
all’obbligo di esibire i documenti di cui all’articolo 7.

Art. 9.

Attribuzioni del Ministro dell’interno.

1. Il Ministro dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì,
d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della
giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti
organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo
delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso delle droghe
(UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea
e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia
di cui al presente testo unico.

Art. 10.

Servizio centrale antidroga.

1. Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e
di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della pubblica
sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito
nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell’articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale
(OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi
esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi
internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di
polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell’ambito del Servizio centrale antidroga
è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo
di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli
oneri di cui all’articolo 100 e per l’avvio del potenziamento di cui
all’articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992,
6.800 milioni di lire in ragione d’anno.

Art. 11.

Uffici antidroga all’estero.

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di
attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall’articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è
aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del
Servizio centrale antidroga.
3. Per l’assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale
nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi
interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei
predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio
centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è
valutato in lire 4 miliardi in ragione d’anno a decorrere dal 1990
per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

Art. 12.

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province
autonome.

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio
della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di
recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro
l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità
previste dall’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
al l’ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le
problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è
obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Art. 13.

Tabelle delle sostanze soggette a controllo.

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della sanità sono, raggruppate, in
conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in sei tabelle da
approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentito l’Istituto superiore di sanità e il
Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte
le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli
accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in
base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a
nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal
comma 1.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della
Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse
modalità adottate per l’inserimento nelle tabelle, dispone in accordo
con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti
e psicotrope, l’esclusione da una o da alcune misure di controllo di
quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e
quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono
destinate.

Art. 14.

Criteri per la formazione delle tabelle.

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all’articolo 13 deve essere effettuata in base ai
criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro
sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze
ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili
per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di
quelle previste nel numero 6) della tabella I;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole
capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili.
Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato
effetto entiepilettico e i barbiturici a breve durata d’impiego quali
anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino
i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza
fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti
dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni
contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a),
b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione
qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non
presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla
disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro
composizione;
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d’azione
ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo
al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,
nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti,
relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo
sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la
denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti,
e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria
del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. é tuttavia ritenuto
sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che
nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della
sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

Art. 15.

Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni.

1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica
ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle
autorità sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le sostanze
indicate nelle tabelle di cui all’articolo 14, i loro effetti, i
metodi di cura delle tossicodipendenze, l’elenco dei presidi sanitari
specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla
cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le
notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione
sanitaria.

Art. 16.

Elenco delle imprese autorizzate.

1. L’elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla
coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego e al
commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli
estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle
attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero
della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 17.

Obbligo di autorizzazione.

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi
titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14 deve
munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanità.
2. Dall’obbligo dell’autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e
forma di medicamenti.
3. L’importazione, il transito e l’esportazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito
dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla
concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in
conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese
interessati devono indicare la carica o l’ufficio i cui titolari sono
responsabili della tenuta dei registri e dell’osservanza degli altri
obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente
testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l’autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa
è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza
nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto
alla tassa di concessione governativa.
7. Omissis.

Art. 18.

Comunicazione dei decreti di autorizzazione.

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al
Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al
Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale
dell’Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale
antidroga.

Art. 19.

Requisiti soggettivi per l’autorizzazione.

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell’articolo 17 sono
personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da
altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad
enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi
di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e
professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore
tecnico dell’azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è
necessaria l’autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I
requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla
persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell’attività autorizzata o di cessazione
dell’azienda, di mutamento della denominazione o della ragione
sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell’impresa o del
legale rappresentante dell’ente, l’autorizzazione decade di diritto,
senza necessità di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare
dell’impresa o del legale rappresentante dell’ente, il Ministero
della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il
termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell’attività
autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Art. 20.

Rinnovo delle autorizzazioni.

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve
essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la
procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell’articolo 19, ai
fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta
valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti
invariati.

Art. 21.

Revoca e sospensione dell’autorizzazione.

1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della
coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione,
sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i
requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità
procede alla revoca dell’autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso
di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche
per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di
lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione
dell’autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all’autorità sanitaria regionale, alla questura competente per
territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di
finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della
sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste .

Art. 22.

Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate.

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione
dell’autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto
dall’articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei
riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o
psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri
previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di
autorizzazione.

Art. 23.

Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Nell’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 22, il
Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell’interessato,
la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a
farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile
realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le
procedure e modalità di cui all’articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente
devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all’articolo
25.
4. Dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del
presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Art. 24.

Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite.

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque
acquisite dallo Stato ai sensi dell’articolo 23 sono poste a
disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se
necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o
distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al
proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute
dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.

Art. 25.

Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del
Ministero della sanità.

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro
della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale
di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere
ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata
assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di
distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è
trasmesso al Ministero della sanità.

Art. 26.

Coltivazioni e produzioni vietate.

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di
piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di
papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In
apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all’articolo 14,
debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi
sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere
vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e
laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla
coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici,
sperimentali o didattici.

Art. 27.

Autorizzazione alla coltivazione.

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai
soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve
contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile,
l’indicazione del luogo, delle particelle catastali e della
superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione,
nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l’esatta ubicazione dei locali
destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l’eventuale decreto ministeriale di
autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale
e agli organi di cui all’articolo 29 ai quali spetta l’esercizio
della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione
fino all’avvenuta cessione del prodotto.
3. L’autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche
per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da
effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per
la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 28.

Sanzioni.

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell’articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative
stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui
l’autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto
costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con
l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

Art. 29.

Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti.

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta
e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza
svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per
accertare l’osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza
delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La
periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità,
il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, all natura e alla durata del ciclo
agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i
militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l’espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle
coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di
esse, dell’oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate
alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle
immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza
esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere
qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove
accertino l’esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta
delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne
repertato appositi campioni.

Art. 30.

Eccedenze di produzione.

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori
al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al
Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono
accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi
nell’anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 31.

Quote di fabbricazione.

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni
anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I,
II, III, IV e V di cui all’articolo 14, che possono essere fabbricate
e messe in vendita, in Italia o all’estero, nel corso dell’anno
successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell’anno
al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non
superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano
denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal
momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei
quantitativi da fabbricarsi nell’anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 32.

Autorizzazione alla fabbricazione.

1. Chiunque intenda ottenere l’autorizzazione per estrarre
alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall’oppio dalle
foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda
al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per
sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all’albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalità del richiedente: titolare dell’impresa o legale
rappresentanza dell’ente che avrà la responsabilità per quanto
riguarda l’osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l’ubicazione e, la descrizione dell’ente o
dell’impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali
adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da
porsi in lavorazione;
c) le generalità del direttore tecnico che assume la
responsabilità con il titolare dell’impresa o il legale
rappresentante dell’ente;
d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l’indicazione presumibile
delle rese di lavorazione.
5. L’autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l’acquisto delle
relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33.

Idoneità dell’officina ai fini della fabbricazione.

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti
esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all’esercizio di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione,
l’idoneità dell’officina anche ai sensi dell’articolo 144 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 34.

Controllo sui cicli di lavorazione.

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II,
III, IV e V di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più
sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il
controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo
durante i cicli di lavorazione.
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero
alla sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di
finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all’impiego
di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale
della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima
concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della
sanità.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope,
hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla
vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni
di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Art. 35.

Controllo sulle materie prime.

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità
di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze
stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di
cui all’articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna
officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla
ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione
di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanità.

Art. 36.

Autorizzazione all’impiego.

1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione all’impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all’articolo 14, purché regolarmente autorizzato
all’esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al
Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4
dell’articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all’impiego ed alla custodia delle materie prime e dei
prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l’acquisto e per
l’impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la
vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a
carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate statali.

Art. 37.

Autorizzazione al commercio all’ingrosso.

1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione al commercio
all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare
domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito
o filiale
2. Il Ministero della sanità accerta l’idoneità dei locali adibiti
alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) la generalità del titolare o la denominazione dell’impresa
commerciale con l’indicazione del legale rappresentante;
b) la generalità della persona responsabile del funzionamento
dell’esercizio e l’indicazione dei requisiti previsti dall’articolo
188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265;
c) l’ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o
magazzini nei quali il commercio viene esercito con l’indicazione dei
locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o
consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle
misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti,
rilascia l’autorizzazione al commercio determinando, ove necessario,
le condizioni e le garanzie.

Art. 38.

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a
norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie
aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario > conforme a
modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La
richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto
attiene alle preparazione comprese nella tabella V di cui
all’articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio
all’ingrosso.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario >, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,
denuncia scritta all’autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola
tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le
norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.
4. é vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all’articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
un milione.
6. L’invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è
subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.

Art. 39.

Buoni acquisto.

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di
una sola sostanza o preparazione.
2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la
matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere
allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda
è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura
di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali
documenti giustificativi dell’operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al
Ministero della sanità. Quando l’acquirente titolare o direttore di
farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all’autorità
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 40.

Confezioni per la vendita.

1. Il Ministro della sanità, sentito l’Istituto superiore di
sanità, al momento dell’autorizzazione, determina, in rapporto alla
loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni
delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che
possono essere messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel
foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Art. 41.

Modalità di consegna.

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all’intestatario dell’autorizzazione al
commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità,
qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell’ente o
dell’impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in
calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell’ente o dell’impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell’acquirente,
previo accertamento della identità di quest’ultimo e annotando i dati
del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate
nelle tabelle I e II previste dall’articolo 14 e il cui quantitativo
sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato
previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di
Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in
triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il
giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli
stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall’ufficio o
comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la
opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata
dall’ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed
essere restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con
l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da lire un milione a lire
venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve
conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto,
nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta
postale o dell’agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa
alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del
presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire un milione.

Art. 42.

Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da
parte di medici chirurghi.

1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di
cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e
titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie
possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle
I, II, III e IV di cui all’articolo 14, nella quantità occorrente per
le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di
cura e gabinetti predetti. La richiesta per l’acquisto di dette
preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due
devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l’altra alla competente autorità
sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquisto delle predette
preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle
occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni
acquistate, nel quale devono specificare l’impiego delle preparazioni
stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall’autorità sanitaria locale.

Art. 43.

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo
14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2,
che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e
la residenza dell’ammalato al quale le rilasciano ovvero del
proprietario dell’animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose
prescritta e l’indicazione del modo e dei tempi di somministrazione;
apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel
comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di
tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a
richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai
rispettivi ordini professionali, che, all’atto della consegna devono
far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a
ripetere la propria firma all’atto della consegna al richiedente.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola
preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad
otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso
veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l’indicazione del
domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui è rilasciata.
4. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico
veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del
rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: >.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più
delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a un
milione.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario
nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale
copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la
dicitura: >.

Art. 44.

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente.

1. é fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui
alle tabelle previste dall’articolo 14 a persona minore o
manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa,
del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Art. 45.

Obblighi del farmacista.

1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle
I, II e III previste dall’articolo 14 deve essere effettuata dal
farmacista con l’obbligo di accertarsi dell’identità dell’acquirente
e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in
calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette
soltanto su prese

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