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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

di Redazione

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 – Supplemento Ordinario n. 229 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Visto l’articolo 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera del deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale dell’11 marzo 1999; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. E’ approvato l’unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell’allegato A, vistato dal Ministro proponente. TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) TITOLO I Beni culturali Capo I Oggetto della tutela Sezione I Tipologia dei beni Articolo 1 Oggetto della disciplina 1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione. Articolo 2 Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148) 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante; c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; d) i beni archivistici; e) i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta’; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche’ i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita’ e pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita’ e di pregio artistico o storico; e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita’ e di pregio artistico o storico; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale. 4. Sono beni archivistici: a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato. b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici; c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico. 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d). 6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Articolo 3 Categorie speciali di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A) 1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all’articolo 2, sono altresi’ beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista; b) gli studi d’artista definiti nell’articolo 52; c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell’articolo 53; d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonche’ le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni; e) i mezzi di trasporto aventi piu’ di settantacinque anni; f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu’ di cinquanta anni. Articolo 4 Nuove categorie di beni culturali (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148) 1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civilta’. Sezione II Individuazione Articolo 5 Beni di enti pubblici e privati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a) 1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza. 2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonche’ quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco. 3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente. 4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo. 5. I beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2. Articolo 6 Dichiarazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1. 2. Il Ministero dichiara altresi’ l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico del beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall’articolo 10. 4. La Regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprieta’ privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Articolo 7 Procedimento di dichiarazione (Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8) 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall’articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore. 2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall’atto di iniziativa o dalla proposta, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche’ l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Allorche’ il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e’ inviata anche al Comune interessato. 4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma 4. Articolo 8 Notificazione della dichiarazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1) 1. La dichiarazione prevista dall’articolo 6 e’ notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita’ immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, e’ trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell’articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero. Articolo 9 Accertamento dell’esistenza di beni archivistici (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2) 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all’ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall’acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico. 2. Il soprintendente archivistico accerta d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data piu’ recente, del quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico. Sezione III Disposizioni generali e transitorie Articolo 10 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano: a) alle cose e ai beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo; b) alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2; c) ai beni archivistici; d) ai beni librari. 2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di proprieta’ privata, nonche’ ai beni indicati nell’articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo 6. Articolo 11 Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali 1. Restano ferme: a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione; b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3; c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 12 Regolamento (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo. 2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo. 3. In questo Titolo si intende per “regolamento” il provvedimento emanato a norma del comma 1. Articolo 13 Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71) 1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell’articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778. 2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1. 3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia. Articolo 14 Raccolte ex-fidecommissarie (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72) 1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31. Articolo 15 Vigilanza e cooperazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155) 1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni. 2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni. 3. Il Ministero e le regioni cooperano altresi’ all’impostazione e alla definizione delle modalita’ d’attuazione, anche in collaborazione con le universita’, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro. Articolo 16 Catalogazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 149, comma 4, lettera e) 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale. 2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale del beni culturali. 3. La catalogazione e’ effettuata secondo le procedure e con le modalita’ stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l’elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali. 4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell’articolo 6 e gli elenchi previsti dall’articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilita’ e’ disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza. Articolo 17 Funzione consultiva (Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8) 1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza. 2. Il parere del comitati indicati al comma 1 e’ obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Articolo 18 Provvedimenti legislativi particolari (Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791) 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole citta’, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. Articolo 19 Beni culturali di interesse religioso (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8) 1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive autorita’. 2. Si osservano, altresi’, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Articolo 20 Convenzioni internazionali 1. L’attivita’ di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e del patrimoni nazionali. Capo II Conservazione Sezione I Controlli Articolo 21 Obblighi di conservazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38 lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a) 1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero. 2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrita’. 3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l’autorizzazione prescritta al comma 1. 4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicita’. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore e’ subordinato ad autorizzazione del soprintendente. 5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico e’ subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico. Articolo 22 Collocazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2) 1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l’autorizzazione del Ministero. 2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall’articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza. 3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell’articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne da’ notizia alla soprintendenza, la quale puo’ prescrivere le misure che ritenga necessarie perche’ i beni medesimi non subiscano danno. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato. Articolo 23 Approvazione dei progetti di opere (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d) 1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione. 2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l’autorizzazione prevista all’articolo 21. Articolo 24 Interventi di edilizia (Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5) 1. L’approvazione prevista dall’articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e’ rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26. 2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e’ sospeso fino al ricevimento della documentazione. 3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine e’ sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte. Articolo 25 Conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) 1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’approvazione prevista dall’articolo 23 e’ rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto. 2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l’amministrazione procedente puo’ richiedere, purche’ non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione del Consiglio del Ministri. 3. L’amministrazione che provvede all’esecuzione dei lavori informa il Ministero dell’adempimento delle condizioni dell’approvazione. Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale (Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20) 1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l’approvazione prevista dall’articolo 23 e’ rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilita’ ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima. 2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non e’ in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa e’ destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell’ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. 3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l’approvazione, tali da porre in pericolo l’integrita’ degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione del lavori. Articolo 27 Lavori provvisori urgenti (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19) 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purche’ ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel piu’ breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione. Articolo 28 Sospensione dei lavori (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20) 1. Il soprintendente puo’ ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformita’ dall’approvazione. 2. La stessa facolta’ spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6. 3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione e’ comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale termine non e’ effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato. Articolo 29 Vigilanza sui beni culturali (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155) 1 . I beni culturali di proprieta’ dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna. 2. Per l’applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero puo’ procedere mediante accordi ed intese. Articolo 30 Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 27 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3) 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio. 2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu’ recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. 3. Nessun versamento puo’ essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione del criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi’ agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. Articolo 31 Archivi storici di organi costituzionali (Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395) 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita’ di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica. 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell’articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265. Articolo 32 Ispezione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i) 1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Articolo 33 Controllo sui beni librari (Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a) 1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Sezione II Restauro ed altri interventi Articolo 34 Definizione di restauro 1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l’integrita’ materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. Articolo 35 Autorizzazione e approvazione del restauro 1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo e’ autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23. 2. Con l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilita’ dell’intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. Articolo 36 Procedure urbanistiche semplificate 1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all’incidenza dell’intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune interessato. Articolo 37 Misure conservative (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2) 1. Il Ministero ha facolta’ di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali. 2. Il Ministero puo’ imporre al proprietario, possessore o detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente e’ posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma 2. Articolo 38 Procedura di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3) 1. Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessita’ dei lavori da eseguire. 2. La relazione tecnica e’ comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo’ far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. 3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. 4. Il progetto presentato e’ approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto e’ trasmesso al Comune interessato, che puo’ esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e’ respinto, si procede con l’esecuzione diretta. 6. In caso di urgenza il soprintendente puo’ adottare immediatamente le misure conservative. Articolo 39 Provvedimenti in materia di beni librari (Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d) 1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera e) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Articolo 40 Obblighi di conservazione degli archivi (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a) 1. Gli enti pubblici hanno l’obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. 2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico. 3. I soprintendenti archivistici vigilano sull’osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2. Articolo 41 Intervento finanziario dello Stato (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2) 1. Lo Stato ha facolta’ di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l’esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla meta’ della stessa. 2. Per gli interventi disposti a norma dell’articolo 37 l’onere della spesa puo’ essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall’articolo 40. 4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo e’ condizionata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 6. Articolo 42 Erogazione del contributo (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2) 1. Il contributo e’ concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario. 2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici. Articolo 43 Contributo in conto interessi (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1) 1. Lo Stato puo’ concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell’articolo 23. 2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e’ assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. 3. Il contributo e’ corrisposto direttamente dall’amministrazione all’istituto di credito secondo modalita’ da stabilire con convenzioni. Articolo 44 Oneri a carico del proprietario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 17) 1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l’articolo 41, comma 2, l’ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario. 2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 45 Apertura al pubblico degli immobili restaurati (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3; comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2) 1. Gli immobili di proprieta’ privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita’ fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari. 2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Articolo 46 Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4) 1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprieta’ dello Stato sentita l’amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la progettazione e l’esecuzione degli interventi su beni immobili puo’ essere assunta dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori. 2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente interessato. 3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al Comune interessato. 4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono piu’ soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 47 Custodia coattiva (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 14, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43) 1. Il Ministero ha facolta’ di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando cio’ si renda necessario per l’esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione. Articolo 48 Deposito negli archivi di Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39) 1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. 2. La stessa facolta’ spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell’ente. Sezione III Altre forme di protezione Articolo 49 Prescrizioni di tutela indiretta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21) 1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facolta’ di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrita’ delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. L’esercizio di tale facolta’ e’ indipendente dalle previsioni del regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici. 3. La comunicazione di avvio del procedimento e’ eseguita con le modalita’ previste dall’articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicita’. Con la comunicazione personale l’amministrazione ha facolta’ di adottare provvedimenti cautelari. 4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell’articolo 7, comma 3. Articolo 50 Manifesti e cartelli pubblicitari (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23) 1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita’ sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimita’ di essi. Il soprintendente puo’ autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili. 2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimita’ di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, e’ vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita’, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilita’ della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o del luoghi soggetti a tutela. Articolo 51 Distacco di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13) 1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l’autorizzazione dal soprintendente. Articolo 52 Studi d’artista (Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15) 1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d’artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e’ tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l’inamovibilita’ da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d’uso. 2. Non puo’ essere modificata la destinazione d’uso degli studi d’artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario. Articolo 53 Esercizio del commercio in aree di valore culturale (Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13) 1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non e’ consentito o e’ consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l’esercizio del commercio e’ subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, puo’ essere concesso solo per le installazioni mobili. 2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell’articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Capo III Circolazione in ambito nazionale Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione Articolo 54 Beni del demanio storico, artistico e archivistico (Codice civile, artt. 822 e 824) 1. I beni culturali indicati nell’articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Articolo 55 Alienazioni soggette ad autorizzazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18) 1. E’ soggetta ad autorizzazione del Ministero l’alienazione: a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico; b) dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici; c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2, o di parti di esse. 2. Il Ministero puo’ autorizzare l’alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 3. E’ altresi’ soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L’autorizzazione e’ concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni. 4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili. Articolo 56 Autorizzazione alla permuta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50) 1. Il Ministero puo’ autorizzare la permuta dei beni indicati all’articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte. 2. Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che e’ tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni. Articolo 57 Altri casi di alienazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28) 1. Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo. 2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. Articolo 58 Denuncia (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e) 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta’ o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia e’ effettuata entro trenta giorni: a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito; b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. 3. La denuncia e’ presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente; b) i dati identificativi dei beni alienati; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati; d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’alienazione; e) l’indicazione del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. Sezione II Prelazione Articolo 59 Diritto di prelazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40) 1. Il Ministero ha facolta’ di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico e’ determinato d’ufficio dal Ministero. 3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa e’ stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante. 4. La determinazione della commissione e’ impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita’. 5. Il diritto di prelazione puo’ essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Articolo 60 Condizioni della prelazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g) 1. Il diritto di prelazione e’ esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 58. 2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione e’ notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprieta’ passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione. 3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione e’ inefficace ed all’alienante e’ vietato effettuare la consegna della cosa. 4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta’ di recedere dal contratto. Articolo 61 Esercizio della prelazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5) 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da’ immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne da’ notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita’ a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e il prezzo. 2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante. 3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente richiedente. Sezione III Commercio Articolo 62 Obbligo di denuncia dell’attivita’ commerciale e di tenuta del registro (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10) 1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall’articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalita’ stabilite dal regolamento. Il registro e’ esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione. 3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedelta’ delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione e’ notificato all’interessato ed alla locale autorita’ di pubblica sicurezza. Articolo 63 Attestati di autenticita’ e di provenienza (Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2) 1. Chiunque esercita l’attivita’ di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita’ o di interesse storico od archeologico ha l’obbligo di porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticita’ e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione. 2. All’atto della vendita i soggetti indicati al comma l sono tenuti a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticita’ e indicazione della provenienza, recanti la sua firma. Articolo 64 Commercio di documenti (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3, 4 e 5) 1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l’elenco dei beni archivistici posti in vendita. 2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero puo’ provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2. Capo IV Circolazione in ambito internazionale Sezione I Uscita e ingresso nel territorio nazionale Articolo 65 Divieto di uscita dal territorio nazionale (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487) 1. E’ vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l’uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell’articolo 2 e di quelli indicati nell’articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed f), salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 9. 2. E’ comunque vietata l’uscita: a) dei beni dichiarati a norma dell’articolo 6; b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l’esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita e’ disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Articolo 66 Attestato di libera circolazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18) 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell’articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione. 2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione del bene, ne da’ notizia al competente ufficio dell’amministrazione centrale, che puo’, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell’attestato di libera circolazione. 3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruita’ del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di libera circolazione. 4. L’attestato di libera circolazione e’ rilasciato dall’ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 6. L’attestato di libera circolazione ha validita’ triennale ed e’ redatto in tre originali dei quali: a) uno e’ depositato agli atti d’ufficio; b) un secondo e’ consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione del bene; c) un terzo e’ trasmesso all’ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. 7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall’articolo 6. 8. Per i beni culturali di proprieta’ della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l’ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere e’ reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e’ vincolante. 9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c). Articolo 67 Ricorso (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4) 1. Avverso il diniego dell’attestato, l’interessato puo’ presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale. 2. Copia del ricorso e’ contestualmente inviata all’ufficio di esportazione interessato. 3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l’ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l’attestato di libera circolazione. Articolo 68 Acquisto coattivo (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20) 1. L’ufficio di esportazione puo’ proporre al Ministero e alla Regione l’acquisto coattivo del bene per il quale e’ richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato e’ prorogato di sessanta giorni. 2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione hanno la facolta’ di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia. Articolo 69 Uscita temporanea (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2) 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall’articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrita’ e la sicurezza. 2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. 3. Al fine dell’uscita disciplinata dal comma 1, l’interessato chiede l’assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all’estero. 4. Il Ministero rilascia o nega l’assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall’uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento e’ prorogabile su richiesta dell’interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra. 5. L’assenso e’ sempre subordinato all’assicurazione delle opere da parte dell’interessato, per il valore stabilito dal Ministero. 6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero, o da organismi sovranazionali, l’assicurazione puo’ essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. 7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. L’uscita del bene e’ garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa’ di assicurazione. La cauzione e’ incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo’ esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. 9. I mezzi di trasporto aventi piu’ di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l’interesse previsto dall’articolo 2. Articolo 70 Ingresso nel territorio nazionale (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21) 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell’articolo 65 e’ certificata, a domanda, dall’ufficio di esportazione. 2. Il certificato di avvenuta importazione e’ rilasciato osservando le procedure e modalita’ stabilite dal regolamento. 3. Il certificato di avvenuta spedizione e’ rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorita’ dello Stato membro di spedizione. Sezione II Esportazione dal territorio dell’Unione europea Articolo 71 Denominazioni (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 1) 1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono: a) per “regolamento CEE” e “direttiva CEE”, rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997; b) per “Stato richiedente”, lo Stato membro dell’Unione europea che promuova l’azione di restituzione a norma della sezione III. Articolo 72 Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11) 1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicati nell’allegato A di questo Testo Unico e’ disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. 2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE e’ rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed e’ valida per sei mesi. La licenza di esportazione e’ altresi’ rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. 3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A di questo Testo Unico, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformita’ all’assenso espresso dal Ministero a norma dell’articolo 69, comma 4. 4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell’articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validita’ della licenza medesima. 5. Ai fini del regolamento CEE gl


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